DTT. Bandi frequenze Liguria, Toscana e Umbria. L’importanza della copertura della popolazione

Entro il prossimo mese di settembre dovranno essere presentate le domande ai fini dell’inserimento nelle graduatorie previste dall’art. 4 del D.L. 34/2011 (convertito dalla L. 75/2011) per l’ottenimento dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive nelle Regioni Liguria, Toscana e Umbria, in previsione del prossimo switch-off.

In particolare, dovranno pervenire entro le ore 12,30 del 16 settembre le istanze dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva operanti in Liguria, ed entro le ore 12,30 del 23 settembre le domande dei soggetti operanti nelle regioni Umbria e Toscana. E’ quanto stabilito dagli appositi bandi emanati del MSE- Dipartimento Comunicazioni, che prevedono l’invio cartaceo delle domande, da predisporsi mediante l’inserimento dei dati richiesti nel sito www.bandofrequenze.it, previa registrazione dell’utente e successiva autenticazione tramite login e password. I bandi specificano, tra l’altro, il peso dei criteri per l’attribuzione dei punteggi ai fini della formazione delle graduatorie regionali, criteri individuati dal citato art. 4 del D.L. 34/2011 nell’entità del patrimonio al netto delle perdite; nel numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; nell’ampiezza della copertura della popolazione e nella priorità cronologica di svolgimento dell’attività nell’area, anche con riferimento all’area di copertura. Innanzitutto emerge che i criteri in questione vengono valutati alla data di pubblicazione dei bandi. In secondo luogo è da rilevarsi l’importanza assegnata alla copertura della popolazione servita, a cui è stato associato un punteggio massimo attribuibile pari a 45,00 punti. Segue il criterio relativo all’entità del patrimonio al netto delle perdite, con un totale massimo di 30 punti; quello inerente il numero dei dipendenti a tempo indeterminato – distinti in dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale – che consentirà di ottenere un punteggio massimo di 20 punti. Da ultimo il criterio relativo alla priorità cronologica di svolgimento dell’attività nell’area, con un totale massimo di 5 punti. La rilevanza della copertura emerge anche ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi al patrimonio al netto delle perdite, nonché al numero dei dipendenti, nell’ipotesi in cui il soggetto partecipante esercisca legittimamente almeno un impianto in più di una regione. E’ precisato, infatti, che in tale caso, “il patrimonio al netto delle perdite da considerare nella regione, Patrn, è considerato nel suo valore assoluto solo nella regione in cui il soggetto ha la sede legale purché la copertura sia pari o superiore al 70% della popolazione”. Qualora la copertura sia inferiore, il patrimonio al netto delle perdite è considerato nel suo valore assoluto nella regione in cui la copertura è percentualmente maggiore, rispetto a tutte le regioni coperte (nelle altre regioni, il patrimonio al netto delle perdite verrà determinato, per ciascuna regione, moltiplicando il valore assoluto del patrimonio al netto delle perdite per 0,5 per la percentuale di copertura del soggetto in quella regione). Analoga modalità di determinazione del punteggio si applica per la valutazione del numero dipendenti, nel caso in cui un soggetto esercisca almeno un impianto in più di una regione, per cui se il partecipante non raggiunge, nella regione in cui ha la sede legale, una copertura pari o superiore al 70% della popolazione, il numero di dipendenti è considerato esclusivamente nella regione in cui la copertura è percentualmente maggiore, rispetto a tutte le regioni coperte. Viene precisato, però, che nell’ipotesi di esercizio di impianti in più di una regione, se alcuni dipendenti svolgono attività lavorativa in regioni diverse rispetto a quella individuata (sulla base della copertura della popolazione), il numero di dipendenti da considerare in ogni regione verrà determinato dal numero dei dipendenti che svolgono l’attività lavorativa nelle diverse regioni, purché lo svolgimento dell’attività risulti dai certificati dei competenti enti previdenziali. L’analisi della copertura dell’emittente rileva anche nel caso in cui il soggetto partecipante sia titolare di più di una emittente locale nella stessa regione, per la determinazione del peso da attribuire, per ciascuna emittente, al patrimonio al netto delle perdite ed al numero dei dipendenti. In relazione, poi, al criterio della priorità cronologica di svolgimento dell’attività nell’area, il punteggio massimo (5 punti) verrà assegnato al soggetto “che fornisce la copertura ininterrotta nella regione, tramite intere emittenti televisive, oggetto di rilascio della concessione ai sensi della l. n. 422/93, anche a seguito di successive volture della concessione stessa, o la copertura ininterrotta nella regione, tramite almeno un impianto esclusivamente di titolarità del soggetto partecipante alla (…) procedura, risultante dal censimento effettuato ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n.223 e oggetto della concessione ai sensi della l. n. 422/93”. Agli altri partecipanti il punteggio verrà attribuito mediante il rapporto tra il numero di anni di copertura ininterrotta nella regione attraverso almeno un impianto acquisito successivamente al censimento e il numero massimo di anni riconoscibili (21), moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (5). Quanto allo specifico criterio dell’ampiezza della copertura della popolazione, esso è considerato “tenuto conto delle caratteristiche di irradiazione degli impianti legittimamente eserciti nella regione (…)”. La verifica dell’ampiezza della copertura della popolazione verrà effettuata sulla base di una serie di definizioni, specificate all’art. 2, comma 2, di ciascun bando (tra cui, quelle di: “pixel”; “direzione di ricezione prevalente in un pixel”; “copertura del servizio in un pixel” da parte dell’impianto sia analogico che digitale, nonché della rete televisiva; “popolazione coperta in una regione da parte di una rete televisiva”, etc.). E’ previsto, ai sensi dell’art. 19, comma 3, della delibera Agcom 353/11/CONS, che le domande per la partecipazione alle procedure indette dai bandi in questione possano essere presentate anche da società consortili o da intese, formate da soggetti legittimamente operanti rispettivamente in zone sovrapponibili (società consortili) o in zone non sovrappponibili (intese), in una stessa regione, in modo da ottenere l’assegnazione di una frequenza condivisa. La struttura di competenze a più livelli Consultmedia (collegata a questo periodico) ha nel frattempo avviato il consueto service di assistenza tecnico-amministrativa per i soggetti clienti. Per informazioni: [email protected] (D.A. per NL)
 

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