Le risposte rese nei giorni scorsi (cfr. precedente articolo) dal Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni hanno consentito di chiarire alcuni punti un po’ oscuri dei bandi relativi all’assegnazione dei diritti delle frequenze radiotelevisive nelle regioni Liguria, Toscana e Umbria.
E’ stato così precisato che per “patrimonio al netto delle perdite alla data di pubblicazione del presente bando” deve intendersi il patrimonio certificato dall’ultimo bilancio depositato (alla data di pubblicazione dei bandi) e non il patrimonio alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di ciascun bando. Viene comunque prevista la possibilità di allegare copia dell’eventuale verbale di assemblea societaria ed eventuali situazioni patrimoniali attestanti operazioni, compiute successivamente all’approvazione dell’ultimo bilancio, che hanno inciso sul patrimonio netto alla data di pubblicazione di ciascun bando. Maggiori chiarimenti sono stati poi forniti in merito alle modalità di presentazione delle domande nell’ipotesi in cui si opti per la stipulazione di un’intesa tra soggetti operanti in zone non sovrapponibili della medesima regione o per la costituzione di una società consortile, nel caso di operatività in zone sovrapponibili. In entrambi in casi, i partecipanti all’intesa o alla società consortile dovranno inserire nel sistema informatico i propri dati e, successivamente, uno dei componenti dovrà provvedere a “finalizzare la domanda”, in modo che venga redatto alla fine un solo file in pdf, contenente un’unica domanda, che dovrà essere completata con gli allegati contenenti la documentazione, relativa a ciascun componente, prevista dall’art. 1 comma 3, dei bandi. Nel caso in cui la società consortile non sia stata ancora costituita ma sia stata solo stipulata l’intesa, con l’impegno a costituire la società consortile entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria regionale, si dovrà seguire la procedura prevista dal sistema informatico per l’intesa e, dunque, ciascun partecipante, nel momento in cui inserirà i propri dati, dovrà indicare “SI” alla voce intesa e specificare i numeri di protocollo delle emittenti con cui ha sottoscritto l’accordo. Restano perplessità sulle modalità di compilazione delle domande, in quanto il file in pdf che viene generato e che contiene le istanze non riporta l’elenco degli allegati, che invece viene previsto nei bandi (art. 1, c. 2, lett. o) tra gli elementi da indicare a pena di esclusione. Allo stesso modo, nell’ipotesi di intesa finalizzata alla costituzione della società consortile, nel file della domanda non viene specificato l’impegno a costituire la società consortile entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, come invece richiede l’art. 1, c. 2 lett. m). Le risposte del MSE-Comunicazioni hanno confermato che l’intesa, la quale è vincolata alla copertura analogica/digitale delle singole emittenti, può coinvolgere anche più emittenti della medesima società ed inoltre hanno meglio chiarito cosa debba intendersi per zone sovrapponibili nella stessa regione: “secondo la definizione di copertura nel bando saranno considerate sovrapponibili aree i cui pixel rappresentativi sono coperti da diversi partecipanti all’intesa”. Occorre verificare con attenzione l’assenza di una sovrapposizione di zone prima di optare per l’intesa, in quanto dalle risposte del MSE-Comunicazioni si ricava che, nell’ipotesi in cui venga stipulata un’intesa per zone non sovrapponibili e, in sede di esame della domanda, venga accertata una sovrapposizione delle aree di copertura, le emittenti dell’intesa non potranno partecipare individualmente alla procedura. Nel caso di sottoscrizione di un’intesa tra soggetti operanti in zone non sovrapponibili della regione, gli stessi componenti continueranno a svolgere l’attività di operatori di rete con riferimento alla frequenza condivisa. Se invece viene costituita la società consortile, questa diventerà operatore di rete e ad essa “verrà assegnata una sola frequenza che verrà condivisa tra i partecipanti alla stessa sulla base di accordi interni”. Le risposte ministeriali precisano poi che nelle aree sovrapponibili la programmazione dovrà essere necessariamente univoca e confermano che i canali fuori banda ed i rispettivi impianti non saranno considerati ai fini del calcolo dell’ampiezza della copertura. Quanto al regime di separazione contabile, richiesto nel caso in cui il soggetto partecipante svolga altre attività oltre a quella televisiva, viene precisato che se tale regime, pur essendo vigente, non risulta contenuto nell’ultimo bilancio approvato, esso dovrà essere attuato entro il termine perentorio previsto da ciascun bando. (D.A. per NL)