Nella seduta del 18/11/2010 alla Camera è stato presentato, su iniziativa dell’onorevole Antonio Borghesi (Italia dei Valori) – che ha accolto l’invito formulato dal Comitato Radio Tv Locali – una proposta emendativa al ddl di Stabilità relativamente ai commi che disciplinano l’asta per l’assegnazione dei canali 61-69 UHF al potenziamento della banda larga in mobilità.
L’emendamento proposto è molto importante in quanto ripristina la garanzia di 1/3 delle risorse rese disponibili dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (tenuto conto della sottrazione dei 9 canali per lo sviluppo del web mobile) a favore delle tv locali, rideterminando il numero degli operatori nazionali (così la norma riscritta: "l’AGCOM, con proprio provvedimento, adegua i contenuti della delibera n. 300/10/CONS della medesima Autorità (…) a quanto previsto dal presente comma, individuando un numero di reti nazionali tale da garantire l’effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti televisive locali, per ogni area tecnica (…) di un terzo delle risorse frequenziali pianificabili nel rispetto del coordinamento internazionale. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze è adeguato alle disposizioni del presente comma").
Di seguito il testo completo dell’emendamento proposto.
Sostituire i commi da 8 a 12 con i seguenti: 8. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la piena attuazione dei principi dettati dalla comunicazione COM(2007) 700 della Commissione, del 13 novembre 2007, relativa a un approccio comune all’uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale, e della decisione 2010/267/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, relativa all’armonizzazione delle condizioni tecniche d’uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche dell’Unione europea, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 14 in modo tale da garantire che il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale terrestre avvenga senza la possibilità di consolidamento di posizioni dominanti nel mercato del digitale che impediscano la massimizzazione dell’introito economico in favore dello Stato e lo sviluppo dei servizi di telecomunicazione per i servizi innovativi quali la banda larga. 9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il termine previsto dal comma 13, sono individuate le frequenze da destinare ai servizi di telefonia mobile, i cui diritti d’uso sono assegnati mediante procedure di evidenza pubblica competitiva al fine di accrescere l’efficienza della gestione delle radiofrequenze e di destinare adeguate risorse ai servizi di telefonia mobile con l’utilizzo della banda 790-862 MHz. La base d’asta delle procedure di cui al presente comma è determinata tenendo conto della media delle valutazioni economiche riscontrate negli altri Paesi membri dell’Unione europea. In conformità a quanto disposto dall’articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ai criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), del 7 aprile 2009, l’AGCOM, con proprio provvedimento, adegua i contenuti della delibera n. 300/10/CONS della medesima Autorità, del 28 giugno 2010, a quanto previsto dal presente comma, individuando un numero di reti nazionali tale da garantire l’effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti televisive locali, per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, di un terzo delle risorse frequenziali pianificabili nel rispetto del coordinamento internazionale. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze è adeguato alle disposizioni del presente comma. Conseguentemente, al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: da 8 a 12 con le seguenti: 8 e 9.
1. 78. (ex 0. 1. 500. 99.) Borghesi, Cambursano, Monai.
Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole:, nonché a quanto disposto dall’articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ai criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), del 7 aprile 2009, in modo tale da garantire l’effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti televisive locali, per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, di un terzo delle risorse frequenziali pianificabili nel rispetto del coordinamento internazionale.
1. 79. (ex 0. 1. 500. 101.) Borghesi, Cambursano, Monai.
Al comma 8, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per essere destinate ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2012.