DTT: assegnazioni LCN a content provider sprovvisti. Ma solo per una provincia e con vincoli sull’alienabilità

Lascia perplessi l’iniziativa assunta dalla D.G.S.C.E.R. del MSE-Comunicazioni, relativa all’assegnazione delle numerazioni LCN ai soggetti non risultati assegnatari con i precedenti bandi o recentemente autorizzati.

L’orientamento del Ministero sarebbe infatti quello di attribuire la numerazione LCN per una sola provincia, segnatamente quella in cui il fornitore ha la sede legale. Ciò indipendentemente dal fatto che lo stesso fornitore sia stato autorizzato in ambito pluriprovinciale o regionale, corrispondendo a suo tempo i dovuti contributi. In questo periodo, pertanto, il MSE-Com sta inviando apposite comunicazioni ai fornitori di servizi di media audiovisivi risultati esclusi dalla graduatoria utile per l’attribuzione della numerazione LCN, nonché a quelli che, pur risultando autorizzati al tempo di emanazione dei bandi LCN, non avevano presentato nei termini la domanda per ottenere la numerazione. L’assegnazione riguarda anche quei soggetti non ancora autorizzati, che hanno presentato apposita domanda ai sensi della delibera 353/11/CONS. Nella nota ministeriale viene comunicato che la D.G.S.C.E.R. “intende attribuire, ai sensi dell’art. 3, comma 5 della (…) delibera n. 366/10/Cons, a nuovi soggetti residenti nella regione, già autorizzati o che hanno inoltrato istanza intesa ad ottenere l’autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi, eventuali numerazioni LCN vacanti in ambito provinciale”. Il citato articolo 3, comma 5, prevede infatti che “Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, per ciascun genere di programmazione sono riservati una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti”. La nota ministeriale invita pertanto a comunicare l’interesse ad ottenere l’attribuzione della numerazione LCN, precisando che, nel caso di assegnazione del numero, l’attivazione del contenuto dovrà avvenire entro e non oltre 7 giorni dal rilascio dell’autorizzazione stessa. Discutibile è poi quanto scrive la D.G.S.C.E.R. circa il divieto di “cedere a terzi l’autorizzazione per fornitore di servizi media già rilasciata”, considerato che tale orientamento contrasta con quanto consentito dall’art. 6 dell’allegato A alla delibera Agcom 353/11/CONS. L’iniziativa del MSE-Com, che starebbe utilizzando per queste nuove assegnazioni i numeri liberi del settimo arco di numerazione (601-699), nonché quelli del nono arco (801- 899), rimane però di dubbia utilità per i fornitori interessati. Ciò sia per la difficoltà, riscontrabile in alcune regioni, di trovare una rete solo provinciale su cui diffondere il proprio marchio/palinsesto (con il conseguente rischio di sconfinare in altre province e, dunque, di interferire con altri marchi veicolati sulla stessa numerazione), sia per il fatto di dover fare i conti con una raccolta pubblicitaria che, limitando la diffusione ad una sola provincia, potrebbe in alcuni contesti territoriali non essere sufficiente a coprire i costi di affitto della banda. Resta poi da comprendere se l’attribuzione della numerazione LCN per una sola provincia potrà poi limitare, a quella stessa provincia, la nuova assegnazione LCN che il ministero dovrà effettuare una volta emanato il nuovo regolamento, sostitutivo della delibera 366/10/CONS, e conseguentemente il nuovo bando. (D.A. per NL)
 

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