Tutti gli operatori di rete aventi impianti di diffusione nell’Area Tecnica 3 dovrebbero aver ricevuto nei giorni scorsi la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di assegnazione dei diritti d’uso temporanei per le frequenze DTT e a molti di essi è già pervenuto l’atto finale (ove così non fosse è essenziale che vengano presi immediati contatti con il MSE-Com).
Nel merito, con la determina ministeriale di assegnazione viene attribuito all’operatore di rete il diritto d’uso temporaneo delle frequenze come indicato nell’allegato elenco (e successive aggiornamenti eventualmente pervenuti) che fa parte integrante del provvedimento di assegnazione, ai sensi delle delibere n. 475/10/CONS e n.181/09/CONS dell’Agcom. L’assegnazione è subordinata alla verifica della legittimità di esercizio di ogni impianto precedentemente esercito nell’area tecnica in questione e pertanto, qualora si dovessero riscontrare difformità con quanto assegnato, l’Amministrazione potrà apportare le necessarie rettifiche all’assegnazione medesima. Le frequenze assentite sono utilizzabili con riferimento al territorio corrispondente all’area di servizio associata alla rete esercita dall’operatore alla data di avvio del procedimento, tenendo conto degli impianti legittimamente eserciti alla data del 19/12/2008 (ed eventuali successive acquisizioni concretate secondo la normativa di specie). Nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla delibera n. 15/03/CONS dell’Agcom, può essere utilizzato un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli assentiti nelle regioni interessate, ovvero anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità, fatta salva la tutela di terzi legittimi utilizzatori. La totale conversione degli impianti in tecnologia digitale deve avvenire secondo il vincolante programma definito dal MSE-Com (cd. Master Plan) già partecipato agli operatori dal MSE-Com via email nei giorni scorsi e comunque disponibile qui. Gli impianti/frequenze precedentemente eserciti nell’Area Tecnica 3, via etere terrestre in tecnologia analogica e/o digitale non ricompresi nel Master Plan, devono essere spenti, tenuto conto che le relative frequenze tornano nella disponibilità del Ministero, cosi come previsto dall’art. 2, comma 4 della delibera 475/10/CONS e dall’art. 6, lettera e) dell’Allegato A alla delibere n. 181/09/CONS. Eventuali estensioni delle reti digitali locali, convertite secondo i criteri di cui sopra, potranno essere prese in considerazione solo all’avvenuta transizione delle aree tecniche limitrofe, tenendo conto delle legittime utilizzazioni dei paesi radioelettricamente confinanti e sempre che l’allocazione sulle nuove frequenze provvisoriamente assegnate dei multiplex digitali già in esercizio e dei programmi analogici sui nuovi mux sia stata effettuata con criteri di massima efficienza. Le aree non coperte o parzialmente coperte dal piano potranno essere servite dagli operatori di rete che ne facciano richiesta al MSE-Com mediante un’opportuna progettazione di impianti, purché i medesimi operatori utilizzino la stessa frequenza assegnata, compatibilmente con le assegnazioni della stessa risorsa a terzi soggetti operanti nelle aree tecniche adiacenti, con la pianificazione delle aree adiacenti e con le legittime utilizzazioni dei paesi radioelettricamente confinanti. Ad eccezione delle frequenze assegnate, le caratteristiche di irradiazione degli impianti/frequenza contemplati nel Master Plan dovranno essere conformi a quelle degli impianti già eserciti, prevedendo, per quelli attualmente operanti in tecnologia analogica, una riduzione dell’ERP di 6 dB in tutte le direzioni. Il MSE-Com spotrà apportare ogni ulteriore modifica alle caratteristiche di irradiazione degli impianti eserciti dall’operatore di rete sulle frequenze assegnate, qualora dovessero insorgere situazioni interferenziali con le legittime utilizzazioni dei paesi confinanti e analoghe situazioni di incompatibilità con la digitalizzazione delle aree tecniche confinanti. E’ fatto obbligo al destinatario del provvedimento di attribuzione del diritto d’uso temporaneo delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale di realizzare ed attivare la rete relativa alla frequenza assegnata entro sei mesi a partire dallo switch-off dell’area interessata. A tal fine, alla scadenza del termine di cui sopra il titolare dovrà presentare il progetto della rete che dovrà essere conforme a quanto stabilito nel documento di pianificazione delle reti di riferimento di cui all’articolo 1, comma 3 della delibera dell’Agcom n. 475/10/CONS, allo scopo di consentire la verifica dell’ottemperanza ai termini posti per la realizzazione della stessa rete. Tale incombenza dovrà essere osservata anche dagli operatori che realizzano ed attivano la rete prima di tale scadenza. L’operatore di rete deve rispettare tutte le condizioni previste dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. Lgs. 259/2003) per i titolari dei diritti d’uso ed in particolare gli artt. 25, 27, 28, 32 e 33 e fare un uso efficiente della capacità trasmissiva. La concessione del diritto d’uso di ogni singola frequenza è trasferibile su iniziativa della società, conformemente all’art. 14 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. Lgs. 259/2003 e dell’art. 8 novies, comma 3 della L. 101/2008. Il provvedimento di assegnazione ha validità fino al completamento della digitalizzazione dell’intero territorio nazionale e alla conseguente assegnazione definitiva da parte del MSE-Com del diritto di uso delle frequenze, che avverrà all’esito delle negoziazioni internazionali e alla eventuale conseguente modifica da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del piano di assegnazione delle frequenze. Il titolare del provvedimento è tenuto al versamento di un contributo per la concessione dei diritti d’uso delle frequenze radio, fissato dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura prevista dall’allegato n. 10 del D. Lgs. 259/2003. Oltre ai contributi di cui all’art. 35, il titolare del provvedimento di assegnazione che fornisce reti o servizi ai sensi dell’autorizzazione generale o al quale è stato concesso il diritto d’uso, è tenuto a corrispondere i diritti amministrativi di cui all’art. 34 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. Lgs. 259/2003). La misura dei diritti amministrativi è riportata nell’allegato n. 10 del citato Codice. (M.L. per NL)