Approfondiamo con il presente articolo il contenuto dell’Allegato A alla delibera in titolo, stante il notevole impatto economico-commerciale che lo schema sottoposto a consultazione avrà in sede di conversione in provvedimento finale.
Ricordato che, attraverso il provvedimento in titolo, l’Agcom, nell’ambito del procedimento ex delibera n. 85/15/CONS, ha avviato una consultazione pubblica, della durata di 45 giorni, al fine di consentire ai soggetti interessati la trasmissione delle proprie osservazioni in merito allo schema di provvedimento relativo alla definizione delle modalità e delle condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali, ai sensi dell’art. 6 del D. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9/2014, come modificato dall’art. 1, comma 147, della legge 190/2014, si procede nell’esame di merito. Sotto il profilo normativo e regolamentare va anzitutto osservato che il decreto legge 145/2013, convertito con modificazioni dalla legge 9/2014 (cd. “Destinazione Italia”, di seguito anche decreto Destinazione Italia o Decreto), ai commi 8, 9 e 9-bis dell’art. 6 , ha dettato, dapprima, le misure volte a risolvere la problematica inerente le “accertate situazioni interferenziali” tra le frequenze pianificate e assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia e quelle utilizzate dai Paesi radioelettricamente confinanti. Successivamente, con gli addenda introdotti all’art. 6 del Decreto dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), si è delineato un intervento di complessivo riordino della radiodiffusione terrestre in ambito locale. Tale riassetto ha previsto, da un lato, la pianificazione, di competenza di questa Autorità, di frequenze internazionalmente attribuite all’Italia non ancora assegnate ad operatori nazionali, da destinare ad operatori di rete locali , e, dall’altro lato, ha riservato l’intera capacità trasmissiva oggetto della nuova pianificazione, oltre a quella internazionalmente attribuita all’Italia e già assegnata agli operatori di rete locale, a fornitori di servizi media audiovisivi (di seguito anche FSMA) locali eligibili come tali secondo specifici parametri di selettività. Più in dettaglio, il decreto Destinazione Italia all’art. 6, comma 8, ha previsto che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni escluda dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre “le frequenze riconosciute a livello internazionale e utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate e assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali alla data di entrata in vigore del decreto medesimo nonché le frequenze oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data” (di seguito frequenze interferenti). L’Autorità, pertanto, con la delibera n. 480/14/CONS del 23/09/2014 ha modificato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre (DVB-T). In aggiunta a quanto sopra, il Decreto, all’art. 6, comma 9-bis, ha disposto un obbligo di cessione di capacità trasmissiva, non inferiore a un programma, a favore degli operatori di rete locali tenuti a rilasciare le frequenze interferenti ai sensi dell’art. 6, comma 8, del decreto medesimo. Tale obbligo di cessione grava sui soggetti assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze in ambito locale. Beneficiari di tale obbligo sono pertanto i soggetti – che abbiano provveduto al volontario rilascio o a cui sia stato revocato il diritto d’uso di frequenze interferenti – e che intendano continuare ad esercitare l’attività di fornitore di servizi di media in ambito locale. Al riguardo, l’art. 6, comma 9-bis, ha conferito all’Autorità il potere di determinare sia le modalità sia le condizioni economiche di cessione di tale capacità trasmissiva, sempre in conformità con la pianificazione adottata dalla delibera n. 480/14/CONS. Successivamente, l’art. 6, comma 9-ter, ha previsto che l’Autorità avvii una pianificazione avente ad oggetto le frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia, che non siano assegnate ad operatori di rete nazionali per la radiodiffusione digitale in tecnica DVB-T da destinare, in via principale, ad operatori di rete locali. Il processo di pianificazione si è concluso con la delibera n. 402/15/CONS del 25/06/2015, con cui l’Autorità ha proceduto alla modifica ed integrazione del piano di assegnazione delle frequenze per le reti digitali locali di cui alla delibera n. 480/14/CONS . Contestualmente alla pianificazione delle frequenze, il medesimo art. 6, comma 9-ter, ha stabilito le specifiche modalità e i criteri per l’assegnazione, tramite gara da parte del Ministero dello sviluppo economico, dei diritti d’uso delle risorse frequenziali disponibili, attribuite a livello internazionale all’Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali, successivamente pianificate dall’Autorità in via prioritaria con la delibera n. 402/15/CONS. Tuttavia, fermi restando i criteri tecnici assunti a base della pianificazione, l’eventuale assegnazione tramite gara di ulteriori risorse frequenziali comporta che l’Autorità indichi i relativi livelli di protezione, compatibili con quelli individuati dalla stessa delibera. In base al disposto normativo l’assegnazione delle nuove frequenze, peraltro, è assoggettata ad un vincolo di scopo, consistente nell’obbligo di destinazione (“messa a disposizione”) della relativa capacità trasmissiva ai contenuti dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, individuati attraverso un processo selettivo. Come noto, i fornitori di servizi di media audiovisivi sono quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, ai quali sono riconducibili sia la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo, sia le modalità di organizzazione. In parallelo , anche gli operatori di rete in ambito locale attualmente già titolari di diritti d’uso di frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia mettono a disposizione la relativa capacità trasmissiva ai FSMA locali. Lo scenario che viene a delinearsi a seguito del citato comma 9-quater, pertanto, è quello che vede gli operatori di rete locale, che già siano, o risultino a seguito delle nuove assegnazioni, titolari di diritti d’uso su “frequenze assegnate all’Italia dal Piano delle frequenze per il servizio televisivo digitale allegato agli atti finali della Conferenza di Ginevra 2006 e dalle modifiche allo stesso Piano intervenute successivamente” , mettere a disposizione l’intera capacità trasmissiva in favore di fornitori di servizi media in ambito locale che parteciperanno alla procedura del Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare, l’art. 6, comma 9-quinquies, nel dettare le modalità di accesso alla capacità trasmissiva , ha stabilito l’effettuazione di un processo selettivo, gestito dal Ministero dello sviluppo economico, per individuare i FSMA locali destinatari della stessa, attraverso la formazione di graduatorie regionali ad hoc, redatte in base a criteri specificati. Tali graduatorie dei FSMA locali, come previsto dal comma 9-sexies, sono soggette a periodico aggiornamento. Il secondo periodo del comma 9-sexies specifica che i “fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzano la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater per un determinato marchio non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze”. L’art. 6, comma 9-sexies, del Decreto, infine, ha attribuito all’Autorità il potere di definire le condizioni economiche di cessione della capacità trasmissiva , relativa, come sopra specificato, sia alle frequenze internazionalmente attribuite all’Italia e ad oggi già assegnate ad operatori di rete locali, sia alle frequenze aggiuntive assegnate nel rispetto dei vincoli previsti dalla pianificazione dell’Autorità. Relativamente alle condizioni di utilizzo della capacità trasmissiva delle reti televisive locali, l’Agcom con il provvedimento in esame ha fornito alcuni elementi di sintesi, elaborati sulla base dei dati in possesso dell’Ente regolatore, relativamente all’utilizzo della capacità trasmissiva per la diffusione dei contenuti in ambito locale ed in particolare al contesto degli operatori di rete, all’andamento del settore televisivo locale e alle principali evidenze in merito alla cessione della capacità trasmissiva in ambito locale. L’insieme degli operatori di rete attivi nel settore televisivo locale è rappresentato da oltre 400 soggetti, la maggior parte dei quali operava già in regime analogico, presenti a livello multiregionale, regionale o subregionale, a seconda dell’estensione del diritto d’uso loro assegnato. Nel contesto locale, diversamente da quanto previsto per gli operatori nazionali, non sussiste l’obbligo di separazione societaria tra operatore di rete e fornitore di contenuto, ma solamente un obbligo di separazione contabile . Pertanto, i soggetti assegnatari di diritti d’uso di frequenze radiotelevisive in ambito locale possono sviluppare la propria attività in base a diversi modelli di business: come “operatore di rete puro”, nel caso di un soggetto che cede la relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media terzi ovvero come “operatore verticalmente integrato”, ossia un soggetto che esercita sia l’attività di operatore di rete che di fornitore di servizi di media. In questo caso, inoltre, l’operatore può trasportare solo programmi a proprio marchio oppure agire come “operatore misto”, ossia fornire anche servizi di diffusione di programmi televisivi a fornitori di servizi di media terzi. Dall’analisi effettuata sui dati del Registro degli Operatori della comunicazione (ROC), emerge che la categoria degli operatori di rete verticalmente integrati è quella numericamente preponderante, mentre gli operatori di rete puri rappresentano una minima percentuale. Nell’ambito dei primi, poi, prevalgono gli operatori che trasportano esclusivamente propri programmi. Per quanto concerne l’utilizzo della capacità trasmissiva, si evidenzia che, considerato lo standard europeo DVB-T, ogni multiplex può trasportare mediamente 6-8 programmi televisivi per una capacità complessiva di circa 20 Mb/s. Tuttavia, dal momento che in base a quanto dichiarato dagli operatori il numero medio dei programmi trasportati per ciascun multiplex è di circa 5-6, sembra sussistere una discreta disponibilità di capacità trasmissiva a livello locale attualmente non utilizzata. A riguardo, si osserva l’esistenza di condizioni di impiego della capacità trasmissiva estremamente difformi sul territorio, ove si riscontrano multiplex saturi e altri occupati in minima parte. Ciò è dovuto ad una molteplicità di elementi, tra cui, si rileva, le caratteristiche delle reti diffusive nonché la disponibilità di contenuti propri e la tipologia di programmazione trasmessa. Relativamente alla struttura delle reti televisive locali, la tabella seguente riporta, per ciascuna regione, il numero di operatori di rete, i relativi multiplex e gli impianti eserciti, in base ai dati presenti nel Catasto Nazionale delle Frequenze Radiotelevisive (CNF) tenuto dall’Autorità. Il maggior numero di operatori di rete locali si riscontra in Sicilia, dove sono presenti 72 operatori che gestiscono 84 multiplex attraverso 397 impianti, quasi della metà degli impianti utilizzati complessivamente dai 60 operatori di rete della Lombardia. Oltre 50 operatori di rete locali sono presenti anche in Campania , Lazio e Calabria . Con il minor numero di operatori di rete attivi si trovano la Sardegna e la Valle d’Aosta , che è l’unica regione in cui il numero di multiplex eserciti è inferiore al numero di frequenze pianificate nella stessa. E’ evidente che la complessità delle reti e, quindi, il numero di impianti è funzione della copertura raggiunta, della conformazione orografica del territorio nonché dalla distribuzione della popolazione servita. Con riguardo all’andamento economico del settore, dall’esame condotto sulla base delle informazioni presenti nell’Informativa Economica di Sistema (IES), emerge che i ricavi complessivi del settore televisivo locale nel 2013 si attestano su un valore di circa 390 milioni di euro. Tale ammontare tiene conto degli introiti conseguiti dagli operatori nello svolgimento della propria attività televisiva nel contesto locale , sia con riferimento al segmento a monte , sia in relazione al segmento a valle della fornitura di contenuti . In particolare, si rileva che le imprese televisive attive in ambito locale sono per lo più di piccole dimensioni. Circa il 60% delle stesse, infatti, ha realizzato, nel 2013, ricavi da attività televisiva inferiori ai 500 mila euro, mentre soltanto per il 3% dei soggetti l’attività televisiva ha generato entrate superiori ai 5 milioni di euro; il 20% degli operatori televisivi locali ha infine generato ricavi compresi tra 1 e 5 milioni di euro. L’analisi sull’andamento dei ricavi del settore televisivo locale evidenzia come questo negli ultimi anni sia stato caratterizzato da un trend fortemente negativo . Esaminando nel dettaglio la composizione dei ricavi totali, è possibile osservare come il peso di gran lunga preponderante, seppur inferiore rispetto al 2012 e, ancor più, al 2011, sia esercitato nel 2013 dalla raccolta pubblicitaria, che gli operatori svolgono in forma diretta e/o tramite concessionarie, da cui deriva quasi la metà delle entrate complessive. Proprio in ragione della loro incidenza sul totale, la decisa riduzione dei ricavi prodotti dalla vendita di spazi pubblicitari all’interno di trasmissioni televisive locali si annovera tra le cause principali del trend negativo che ha interessato l’intero comparto. Il dato classificato come “altri ricavi” afferisce, tra l’altro, agli introiti inerenti l’attività televisiva locale, i quali comprendono anche la fornitura di ulteriori prestazioni televisive ad altri operatori. Quest’ultima tipologia di introiti, ancora in flessione nel 2013 (-6%), vale circa 80 milioni di euro e rappresenta il 20% del totale. Si osserva che i ricavi ottenuti dalla vendita di servizi di operatore di rete ad altre imprese televisive , sono invece gli unici a presentare un andamento di segno positivo . Tuttavia, vale rilevare che tale componente presenta, rispetto alle altre fonti di ricavo, l’incidenza più bassa sul totale (11%), superando di poco i 40 milioni di euro nel 2013. Con specifico riferimento alla cessione di capacità trasmissiva, si rileva, preliminarmente, il mancato sviluppo di un vero e proprio mercato dei servizi di diffusione in ambito locale dal momento che, come evidenziato nel paragrafo precedente, l’ammontare dei ricavi corrispondenti rappresenta finora una voce residuale del valore economico del settore. Tale condizione deriva da una serie di fattori, tra questi, uno dei motivi principali è ascrivibile all’aumento della capacità trasmissiva verificatasi a partire dallo switch off, ossia a seguito dall’attribuzione di un multiplex in tecnica digitale ad ogni soggetto “ex analogico” oltre che alla maggiore efficienza nell’utilizzo della capacità trasmissiva consentito dall’evoluzione tecnologica dei sistemi trasmissivi. Ciò ha determinato, da un lato, il soddisfacimento delle esigenze di capacità trasmissiva degli operatori di rete locali, dall’altro lato, la mancata costituzione di una domanda di capacità in ambito locale da parte di fornitori di servizi di media terzi. A questo si aggiunge la forte contrazione dei ricavi derivanti dagli inserzionisti pubblicitari, avvenuta negli ultimi anni, che ha inciso ulteriormente sulla scarsa presenza, come detto, di soggetti che svolgono la sola attività di fornitori di contenuti in ambito locale. Ad ulteriore conferma di quanto sopra rappresentato, si richiama l’esiguità delle manifestazioni d’interesse da parte di fornitori di contenuti per l’accesso alla capacità trasmissiva delle reti televisive locali, rilevate dall’Autorità in base a quanto previsto dall’art. 27 del Regolamento allegato alla delibera n. 353/11/CONS, in applicazione degli obblighi di “must carry”. Inoltre, anche laddove si riscontrano accordi di cessione della capacità trasmissiva stipulati dagli operatori locali a condizioni commerciali , emerge una realtà estremamente eterogenea e frammentata. Nel merito, dalle rilevazioni effettuate, si evidenzia che la quota di capacità trasmissiva oggetto di cessione è mediamente compresa tra 1,5 e 3 Mb/s per ciascun programma trasmesso. Con riferimento alla controprestazione per la cessione di capacità trasmissiva, si rileva che i contratti stipulati tra gli operatori di rete e i fornitori di servizi di media si diversificano notevolmente tra di loro sia per quanto riguarda le modalità contrattuali sia nelle condizioni economiche applicate. La maggior parte dei contratti prevede, a titolo di corrispettivo per la cessione della capacità trasmissiva, una “controprestazione di trasporto”, ossia un trasporto a titolo gratuito, a condizione di reciprocità, di uno o più programmi del soggetto cedente da parte del soggetto cessionario, il quale, oltre ad essere fornitore di servizi di media audiovisivi, è anche operatore di rete titolare di diritti d’uso per un diverso bacino. Inoltre, nei casi in cui lo scambio di capacità trasmissiva tra operatori di rete in ambito locale non sia equivalente in termini di Mb/s scambiati o di rispettiva popolazione servita, viene generalmente prevista una compensazione di tipo economico. Tali contratti sono volti perlopiù ad ampliare il bacino di diffusione dei propri contenuti da parte degli operatori locali verticalmente integrati. Si osserva che, laddove i contratti prevedono un corrispettivo economico, il prezzo praticato per la cessione della capacità trasmissiva varia sensibilmente da regione a regione e da provincia a provincia. Ciò in relazione ad una molteplicità di fattori, tra i quali la struttura della rete ospitante e l’area di copertura del segnale. Inoltre, in alcuni casi, incidono sul quantum ulteriori elementi come la quantità di programmi oggetto del contratto di trasporto, eventuali impegni relativi ai livelli di servizio offerto da parte dell’operatore di rete, la posizione assegnata al fornitore di servizi di media nell’ambito dell’ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre (LCN), ecc. Inoltre, una categoria residuale di contratti prevede che il corrispettivo economico per la cessione di capacità trasmissiva sia determinato mediante un sistema di revenue sharing sui ricavi pubblicitari del fornitore di servizi di media trasportato. Infine, per quanto concerne la durata contrattuale, sebbene sussistano condizioni molto variegate, si riscontra una progressiva contrazione del periodo di validità dei contratti di cessione di capacità trasmissiva stipulati negli ultimi anni rispetto a quelli conclusi in precedenza. Anche in conseguenza del contesto di crisi economica e incertezza che caratterizza il settore, infatti, la maggior parte dei contratti più recenti hanno una durata annuale o biennale con rinnovi automatici per il medesimo arco temporale. In particolare, con questo intervento l’Autorità ha inteso dare attuazione alle competenze ad essa conferite dai citati commi 9-bis e 9-sexies dell’art. 6 del Decreto relative alla cessione della capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi locali. Pertanto, oggetto del procedimento è la definizione sia delle modalità sia delle condizioni economiche per la cessione della quota di capacità trasmissiva nonché la definizione delle sole condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva . L’art. 6, comma 9-bis, del decreto Destinazione Italia prevede che gli operatori di rete locali assegnatari di diritti d’uso debbano cedere una quota di capacità trasmissiva, comunque non inferiore ad un programma, a favore di quei soggetti operanti in ambito locale obbligati al rilascio di frequenze, oggetto di accertate situazioni interferenziali, in conformità al comma 8 del medesimo articolo. I cessionari della capacità trasmissiva sono quindi i soggetti che rilasciano le frequenze eliminate dalla pianificazione ad opera della delibera n. 480/14/CONS e che intendano svolgere, nei medesimi bacini territoriali dei diritti d’uso rilasciati, l’attività di fornitori di servizi di media. I soggetti cedenti, in virtù del suddetto obbligo di must carry, sono i “soggetti assegnatari dei diritti d’uso in ambito locale”, come riferiti dallo stesso art. 6 comma 9-bis, non rientranti nel vincolo di destinazione della capacità trasmissiva previsto dal successivo comma 9-quater. L’art. 6, comma 9-quater, inoltre, prevede che mettano a disposizione la relativa capacità trasmissiva due categorie di soggetti (cedenti), ovvero i soggetti nuovi assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia e non assegnate ad operatori di rete nazionali, che rispettino i vincoli previsti dalla pianificazione dell’Autorità, nonché gli operatori di rete in ambito locale “già titolari di diritti d’uso di frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia”. I cessionari legittimati ad accedere alla capacità trasmissiva ex art. 6 comma 9-quater sono i fornitori di servizi di media audiovisivi selezionati in base alle graduatorie predisposte dal Ministero dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dal comma 9-quinquies. Al fine di definire le condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali , come precisato nell’ambito di intervento del procedimento in esame, l’Autorità ha effettuato, un’analisi della struttura delle reti utilizzate per la diffusione dei contenuti in ambito locale, valutandone in dettaglio le caratteristiche tecnico-economiche. Da un primo esame dei dati presenti nel Catasto nazionale delle frequenze radiotelevisive è risultato che le differenze orografiche territoriali delle varie regioni italiane, nonché le differenti distribuzioni regionali della popolazione, hanno un notevole impatto sui costi di gestione e delle infrastrutture a livello regionale e, pertanto, rendono poco significativo la fissazione di un prezzo unico a livello nazionale. Di conseguenza, l’Autorità ha ritenuto ragionevole fissare un prezzo “regionale”, che tenga conto non solo delle differenze dei costi fissi e variabili per regione, ma anche delle differenti distribuzioni della popolazione tra le varie regioni. Inoltre, l’Autorità ha ritenuto opportuno stabilire un limite massimo di prezzo della capacità trasmissiva, per ciascuna regione , a cui dovranno attenersi gli operatori di rete soggetti all’obbligo di cessione previsto dal Decreto. Ciò in considerazione del fatto che, da un lato, gli operatori di rete debbano avvalersi della massima flessibilità nel determinare i prezzi al fine di utilizzare efficacemente la capacità trasmissiva loro assegnata e stimolare la domanda , e, dall’altro lato, venga tutelata la possibilità per i FSMA locali di accedere a detta capacità, evitando pratiche di prezzi eccessivi o discriminatori da parte degli operatori di rete. Il limite di prezzo massimo è quindi perlopiù finalizzato ad evitare effetti escludenti sul versante della fornitura dei contenuti locali. È evidente che l’Autorità, nel determinare le condizioni economiche applicabili per la cessione della capacità trasmissiva oggetto del procedimento in parola, debba tenere in considerazione, da una parte, la possibilità di accesso dei fornitori di contenuti in ambito locale, anche in ottica di tutela del pluralismo e, dall’altra parte, la necessità di garantire una ragionevole remunerazione agli operatori di rete locali, al fine di non scoraggiare gli investimenti e consentire lo svolgimento dell’attività di impresa, soprattutto laddove si realizzi, di fatto, la separazione tra le due attività di FSMA e operatore di rete. Per tali ragioni, nel definire i suddetti prezzi massimi, l’Autorità, ha adottato un modello economico dinamico del tipo discounted cash flow (DCF), che è un metodo di valutazione di un investimento basato sull’attualizzazione, secondo un tasso di sconto che tiene conto del rischio dell’investimento effettuato , dei flussi finanziari attesi dall’attività in questione. In particolare, attraverso il modello DCF, sulla base delle stime di tutte le componenti di costo e dei ricavi afferenti alla rete considerata, si determina il prezzo relativo alla cessione della capacità trasmissiva del multiplex, corrispondente ad un pre-determinato tasso di attualizzazione, che consente di recuperare gli investimenti fissi. Al fine di valorizzare il modello, per ogni regione sono stati definiti dei “geotipi” di rete locale, costruiti sulla base delle reti attualmente operanti con copertura effettiva coincidente con una singola regione. In particolare, sono state individuate per ciascuna regione/provincia autonoma le due reti locali maggiormente rappresentative in termini di numero di impianti e migliore copertura, al fine di pervenire a valori medi sufficientemente significativi. Trattasi di un criterio cautelativo in quanto tali reti sono caratterizzate dalla maggiore complessità di realizzazione e di gestione . Si è quindi proceduto a popolare il modello per ciascuna struttura di rete ipotizzata, definendo in maniera analitica i relativi costi fissi e variabili sulla base dei dati a disposizione dell’Autorità e di specifiche valutazioni. Per quanto riguarda la prima componente dei costi, relativi alla realizzazione delle reti, l’Autorità ha considerato i seguenti elementi: – numero e tipo degli impianti trasmissivi; – suddivisione degli impianti trasmissivi (diffusione); – stima costo di realizzazione della rete di distribuzione; – tipo di ammortamento e relativa durata; – costo lavoro ; – stima costi di realizzazione dell’head-end; – altro. Per quanto concerne la seconda componente dei costi, relativi alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture di rete, l’Autorità ha esaminato le seguenti informazioni: – costi annui per il servizio di ospitalità; – costi annui relativi alla manutenzione delle apparecchiature di trasmissione; – costi annui relativi all’assistenza ed alla gestione della rete; – altro. Inoltre, in merito alle valutazioni effettuate per la valorizzazione del modello, si evidenzia che è stato utilizzato un piano di ammortamenti degli impianti a 10 anni in linea con la generale normativa civilistica, ed un tasso di attualizzazione corrispondente a quello utilizzato nelle analisi finanziarie di riferimento (circa l’8%). È stato inoltre ipotizzato, sempre in via cautelativa, un utilizzo della rete, ovvero una quota di capacità trasmissiva del multiplex ceduta a terzi, pari all’80% (ipotesi di non saturazione dei multiplex). Infine, si evidenzia che, nell’ambito del modello, la stima dei costi annuali sostenuti dagli operatori di rete per contributi e diritti amministrativi, ai sensi degli art. 34 e 35 del d. lgs. n. 259/2003 “Codice delle Comunicazioni elettroniche”, risulta estremamente complessa per via del carattere provvisorio della relativa normativa, pertanto, in via cautelativa, tutti gli importi sono stati stimati in linea con le norme vigenti. Dal momento che i valori risultanti dal modello DCF fanno riferimento ad intero multiplex per tutta la popolazione coperta, al fine di definire valori normalizzati, per capacità trasmissiva unitaria e per abitante (Mb/s per abitante), è stata necessaria una successiva elaborazione tenendo in conto della relativa capacità trasmissiva e della copertura del singolo multiplex. In particolare, la capacità trasmissiva per singolo multiplex è stata calcolata in base ai parametri trasmissivi (system variant) contenuti nel CNF. La determinazione della quantità di popolazione servita dalle reti di radiodiffusione in ambito locale (cd. “copertura”) ovvero, più precisamente, della quantità di popolazione potenzialmente in grado di ricevere con la desiderata qualità di ricezione i segnali trasmessi dagli impianti di una rete, invece, ha richiesto una valutazione più complessa. Nello specifico, tale dato è stato ricavato attraverso una procedura di calcolo effettuata con un idoneo sistema informatico specializzato, ovvero il sistema di simulazione radioelettrica utilizzato in Autorità per le elaborazioni inerenti l’attività di pianificazione delle frequenze radiotelevisive . Le modalità tecniche utilizzate per il calcolo della copertura delle reti locali, nell’ambito delle attività connesse agli adempimenti oggetto del provvedimento esaminato, sono descritte nell’Allegato 2 al medesimo. Pertanto, sulla base dei risultati del modello DCF e dei dati di copertura di ciascun multiplex, sono stati determinati i valori massimi del prezzo della capacità trasmissiva su base regionale riportati nell’Allegato 1 alla delibera in parola. Infine, l’Autorità ritiene opportuno che gli operatori di rete, cedenti la capacità trasmissiva oggetto del procedimento, applichino condizioni non discriminatorie ai cessionari e prevedano altresì condizioni di favore per i fornitori di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario in considerazione dei vincoli, in termini di programmazione e di natura giuridica, disposti dalla normativa di settore per tali soggetti. L’Autorità ha quindi chiesto di formulare le proprie osservazioni e valutazioni in merito alle condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali previste dall’Autorità, con particolare riferimento alla proposta di fissazione di prezzi massimi, alla differenziazione di tali prezzi a livello regionale nonché alle modalità di determinazione degli stessi. In attuazione dell’art. 6, comma 9-bis, del decreto Destinazione Italia, come specificato nella sezione relativa all’ambito di intervento, l’Autorità definisce le modalità di cessione della quota di capacità trasmissiva degli operatori di rete locali che viene riservata ai soggetti, già assegnatari di diritti d’uso delle frequenze escluse dalla pianificazione ad opera della delibera n. 480/14/CONS , che procedano al rilascio volontario o coattivo delle suddette frequenze. Al riguardo l’Autorità ha ritenuto che debba essere garantito il maggior accesso possibile alla capacità trasmissiva in ambito locale da parte dei soggetti che, pur cessando l’attività di operatore di rete, vogliano continuare l’attività di fornitori di servizi di media, anche in un’ottica di tutela del principio del pluralismo nei servizi di media. In merito alla quota di capacità trasmissiva oggetto di cessione, il citato art. 6, comma 9-bis, del Decreto stabilisce una quantità minima, ossia prevede che la cessione debba essere tale da consentire la “trasmissione di almeno un programma”. Pertanto, anche per evitare eventuali situazioni discriminatorie tra soggetti accedenti a detta capacità trasmissiva, l’Autorità ritiene opportuno fissare tale quota pari a 2,5 Mb/s, corrispondente alla quantità di Mb/s mediamente necessaria per veicolare un contenuto in standard definition. Inoltre, al fine di assicurare la coerenza dell’intero processo di cessione della capacità trasmissiva messa a disposizione dagli operatori di rete locali, e in ossequio al principio di semplificazione dell’attività amministrativa, l’Autorità ritiene opportuno che il Ministero dello sviluppo economico, a cui il Decreto già demanda la competenza di selezionare gli FSMA locali destinatari della capacità trasmissiva , gestisca il processo di associazione della capacità trasmissiva, oggetto di cessione ai soggetti legittimati all’accesso che ne facciano richiesta. Pertanto, si prevede che gli operatori di rete in ambito locale su cui grava l’obbligo di cessione , entro quindici giorni dalla pubblicazione della delibera, comunichino al Ministero dello sviluppo economico la quantità di capacità trasmissiva che intendono cedere ed il relativo prezzo praticato . A garanzia del principio di trasparenza, il Ministero procede alla pubblicazione degli stessi sul proprio sito web. Allo scopo di favorire la tempestività della procedura e consentire il più ampio soddisfacimento della relativa domanda, entro quindici giorni dalla pubblicazione dei listini l’Autorità stabilisce inoltre che i soggetti legittimati ad accedere alla suddetta capacità trasmissiva comunichino al Ministero la propria manifestazione di interesse, indicando la preferenza per l’operatore di rete su cui far trasportare i propri servizi di media, la capacità trasmissiva richiesta e l’area territoriale di interesse. Infine, ancora in ottica di garantire l’accesso alla capacità trasmissiva oggetto di cessione e la coerenza delle modalità, si ritiene che, nei casi in cui più fornitori di servizi di media presentino manifestazioni di interesse per la stessa quota di capacità trasmissiva ceduta da un operatore, o comunque non compatibili tra loro, il Ministero, sentiti gli interessati, proceda all’associazione delle richieste tenendo conto dei criteri di selettività indicati al comma 9-quinquies del Decreto per la formazione delle graduatorie dei FSMA legittimati ad accedere alla capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater. Con la delibera qui esaminata l’Agcom chiede di formulare le proprie osservazioni e valutazioni in merito alle modalità di cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali proposte. Le condizioni economiche massime, praticabili dagli operatori di rete per la cessione di una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata nonché dagli operatori di rete per la cessione della relativa capacità trasmissiva, sono riportate nell’Allegato 1 della delibera in argomento. Gli operatori di rete applicano il comma 1 nel rispetto del principio di non discriminazione e prevedono comunque condizioni di favore per i fornitori di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario. Gli operatori di rete entro quindici giorni dalla pubblicazione della delibera in argomento, comunicano al Ministero dello sviluppo economico la quantità di capacità trasmissiva che intendono cedere, comunque non inferiore a 2,5 Mbit/s, e il relativo prezzo, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione dei listini di cui al comma 1, i soggetti legittimati ad accedere alla capacità trasmissiva oggetto di cessione comunicano la propria manifestazione di interesse al Ministero dello sviluppo economico indicando la preferenza per l’operatore di rete su cui far trasportare i propri servizi di media, la capacità trasmissiva richiesta e l’area territoriale di interesse. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all’associazione della capacità trasmissiva degli operatori di rete ai fornitori di servizi media che ne facciano richiesta secondo le modalità di cui al comma 2. In caso di richieste non compatibili tra loro, il Ministero dello sviluppo economico, sentiti gli interessati, procede all’associazione delle richieste. I prezzi massimi applicabili a livello regionale dagli operatori di rete in ambito locale per la cessione della capacità trasmissiva sono riportati nella tabella a lato. (E.G. per NL)