Agcom esprime assenso alle attribuzioni LCN sul DTT alle emittenti radiofoniche (nazionali e locali) nell’arco 700 (numerazioni da 701 a 799) per la veicolazione di contenuti sonori (solo audio). Ecco come funziona la procedura.
La questione dell’arco 700
Come avevamo anticipato su queste pagine qualche giorno fa, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, dopo aver compiutamente esaminato la questione, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la comunicazione 16/03/2023 recante “Interpretazione delle disposizioni relative all’applicazione dell’art. 3, comma 12, del Regolamento allegato alla delibera n. 353/11/CONS (Radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale)” .
Il punto con Consultmedia
Ne parliamo con Giovanni Madaro, economista dell’area amministrativa di Consultmedia, struttura di competenze a più livelli nota ai nostri lettori.
Interpretazione autentica
“A mezzo di tale avviso, l’AGCOM ha fornito interpretazione autentica della disposizione di cui all’art. 3, comma 12, della propria Delibera 353/11/CONS”, spiega Madaro.
Simulcasting DAB/DTT
Tale norma recita: “L’autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 12, del regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale di cui alla delibera n. 664/09/CONS costituisce titolo per effettuare la trasmissione simultanea su frequenze televisive digitali terrestri del palinsesto diffuso dallo stesso soggetto su reti radiofoniche terrestri in tecnica analogica”.
Fornitori di contenuti di matrice analogica…
“In primo luogo, l’Autorità, richiamando quanto contenuto nella norma citata, ha sottolineato come il comma in questione precisi che “la trasmissione in simulcast di palinsesti radiofonici diffusi in DAB+ è prevista sulla piattaforma televisiva digitale terrestre (DVB-T) per i servizi di media radiofonici autorizzati alla prosecuzione nell’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica, che abbiano richiesto al Ministero l’autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in tecnica digitale su frequenze terrestri, secondo le modalità di cui al citato articolo 3, comma 12, del Regolamento DAB”, sottolinea Madaro.
… ma anche nativi digitali nell’arco 700
“Partendo da tale premessa, nel Consiglio del 16/03/2023, è stato precisato che “l’articolo 3, comma 12 del Regolamento DTT possa essere interpretato estensivamente e, pertanto, che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 8, del Regolamento DAB , costituiscano di fatto titolo per diffondere in simulcast su reti televisive terrestri, previa notifica al Ministero e presentazione di un’istanza per il rilascio di un LCN nell’arco di numerazione 701-799”.
Fornitori indipendenti equiparati ai concessionari
“Ciò significa che anche le autorizzazioni per la fornitura di programmi radiofonici numerici e programmi dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri rilasciate in capo a soggetti non titolari di concessione radiofonica (c.d. fornitori indipendenti), costituiscono titolo idoneo per diffondere in simulcast su reti televisive terrestri”, evidenzia il senior partner di Consultmedia.
La procedura
“Ad ogni modo si evidenzia la necessità, come esplicitato dall’Autorità stessa, di presentare apposita istanza al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il rilascio di una numerazione LCN nell’ambito dell’ottavo arco di numerazione (arco LCN, cioè, da 701 a 799), unitamente alla notifica di trasmissione simultanea”, conclude Madaro. Qui per approfondimenti. (M.R. per NL)