Procedure per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza.
L’AUTORITA’
NELLA sua riunione di Consiglio del 22 settembre 2010, in particolare nella prosecuzione del 23 settembre 2010;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all’Autorità l’elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione, e lettera c), n. 2, che attribuisce alla medesima Autorità la funzione di garantire l’applicazione delle norme legislative sull’accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;
VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi", come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 222, e, in particolare, l’art. 2-bis, comma 5, ai sensi del quale “le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno 2012. A tal fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione”;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, di seguito il “Codice”, con il quale sono state recepite la direttiva 2002/19/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (“direttiva accesso”), la direttiva 2002/20/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (“direttiva autorizzazioni ”), la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (“direttiva quadro”) e la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (“direttiva servizio universale”), e successive modificazioni;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione";
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 29 Marzo 2010, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;
VISTA la delibera n. 435/01/CONS recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale", pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284 e le successive modificazioni ed integrazioni introdotte dalla delibera n. 266/06/CONS, recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili, e dalla delibera n. 109/07/CONS, recante la disciplina della cessione del quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e le successive modificazioni e integrazioni, con il quale, in ottemperanza all’articolo 8-novies della citata legge n. 101 del 2008, è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;
VISTO il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle sviluppo economico 13 novembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008, che riserva al servizio di radiodiffusione televisiva le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V, in base al quale il numero delle frequenze, a seguito della nuova canalizzazione della banda VHF-III, è pari a 56, di cui 8 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e IV;
VISTA la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009;
VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificata dalla legge n. 88 del 2009 e, in particolare, l’art. 8-novies, comma 4, secondo il quale nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze i diritti di uso delle frequenze per le reti televisive digitali sono assegnati “in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2009”;
VISTA la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali”, pubblicata nel sito web dell’Autorità il 28 giugno 2010;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 20 luglio 2010 che modifica gli Impegni allegati alla Decisione della stessa Commissione Europea del 2 aprile 2003 (Case N. COMP/M.2876);
CONSIDERATO che con delibera n. 427/09/CONS del 29 luglio 2009 l’Autorità ha avviato la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo alle procedure per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza;
AVUTO RIGUARDO ai contributi pervenuti in sede di consultazione che hanno dato luogo in sintesi alle osservazioni seguenti. Alcuni rispondenti hanno richiesto di prevedere la partecipazione alla gara anche di soggetti che si obblighino a richiedere l’autorizzazione ex art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche dopo l’eventuale aggiudicazione dei diritti di uso delle frequenze, al fine di non creare ostacoli burocratici ai soggetti nuovi entranti. Hanno inoltre richiesto di introdurre, con riferimento ai criteri di formazione delle graduatorie, il criterio della preferenza per il soggetto nuovo entrante, in caso di parità di punteggio. In accoglimento di tali osservazioni, sono stati conseguentemente integrati l’articolo 6 comma 1 e l’articolo 9, comma 4, del provvedimento, sul presupposto che tali previsioni rafforzano il carattere pro-competitivo della procedura di gara. Con riferimento ai contratti vincolanti per la selezione, aggregazione e diffusione dei programmi previsti con i fornitori di contenuti (articolo 9, lett b), alcuni rispondenti hanno ritenuto tale previsione troppo onerosa specie per i soggetti nuovi entranti. In accoglimento di tale osservazione ed in applicazione del principio di “proporzionalità” è stato emendato l’articolo 9, comma 1, lett. b), n. 3 del provvedimento, eliminando la previsione ai “contratti vincolanti”. Con riferimento al DVB-H, alcuni rispondenti hanno messo in luce che l’assegnazione di una frequenze per l’uso esclusivo con detta tecnologia non sembra giustificabile alla luce dell’attuale domanda di mercato ed hanno proposto che tale frequenza sia messa a disposizione anche per trasmissioni DVB-T . Hanno, inoltre, richiesto di chiarire l’utilizzo, più volte ripetuto nel testo, della locuzione “opzionalmente”, con riferimento alla frequenze del sottoinsieme C. E’ stata, inoltre, messa in luce l’esigenza di una chiara indicazione delle frequenze messe a gara. Al riguardo, definitivamente sciogliendo la riserva sulla messa a gara della frequenza del lotto C, si ritiene ragionevole, alla luce dell’attuale domanda di mercato e per favorire la massima partecipazione alla gara e il più alto grado di innovazione, nell’interesse degli utenti, prevedere la possibilità che la rete di cui al predetto lotto C possa anche essere utilizzata, in alternativa al DVB-H, per lo sviluppo di un progetto televisivo innovativo in tecnica DVBT2; non si ritiene, invece, possibile prevederne l’utilizzo in tecnica DVB-T, in quanto tale scelta altererebbe l’assetto concorrenziale fissato dalla delibera n. 181/09/CONS, che è entrata a far parte stabilmente dell’ordinamento normativo primario a seguito della modifica dell’art. 8-novies della legge 101/2008 introdotto dall’art. 45 della legge 88/2009. Circa il chiarimento relativo alle frequenze oggetto della gara, si osserva che con la citata delibera n. 300/10/CONS l’Autorità ha individuato 25 reti nazionali digitali terrestri e relative frequenze associate, ivi comprese 5 reti in tecnica DVB-T e 1 rete in tecnica DVB-H da destinare al dividendo digitale, di cui al punto 6, lettera f) dell’allegato A alla delibera n. 181/09/CONS . Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della citata delibera, la struttura delle 25 reti nazionali digitali terrestri “è tale da assicurare l’equivalenza delle reti previste, anche tenendo conto dei vincoli del coordinamento internazionale, e comunque da garantire, per ciascuna di esse , coperture tra loro equivalenti approssimativamente pari all’80% del territorio nazionale ”. Pertanto, avendo il Piano nazionale delle frequenze televisive digitali terrestri individuato le frequenze da assegnare alle reti nazionali pianificate, ivi comprese quelle oggetto della presente procedura, assicurando l’equivalenza tra le reti stesse, le attività di competenza dell’Autorità, finalizzate ad identificare, sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente, le risorse frequenziali utilizzabili e le relative condizioni di uso al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di interferenza nazionali ed internazionali, si sono concluse. In tale quadro, nel rispetto del riparto di competenze tra l’Autorità e il Ministero dello sviluppo economico previste dalla legge, non può che essere quest’ultimo ad identificare, nel concreto, le frequenze da assegnare nell’ambito della gara. Ferma l’equivalenza delle reti nazionali previste dal piano in termini di copertura del territorio nazionale, è apparso, altresì, opportuno, anche al fine di conferire chiarezza e certezza alle procedure di gara, prevedere per le reti nazionali oggetto della gara stessa, un requisito minimo di copertura della popolazione da raggiungere in un tempo prestabilito. Sulla base degli studi di pianificazione effettuati dall’Autorità, appare ragionevole fissare il requisito di copertura nella misura dell’80% della popolazione (approssimativamente corrispondente al 70% del territorio) da raggiungere nell’arco di cinque anni dalla data di effettiva disponibilità delle frequenze, fermo restando che l’eventuale impegno a realizzare coperture della popolazione più estese nell’arco di tempo indicato sarà oggetto di punteggio nell’ambito della valutazione dl piano tecnico dell’infrastruttura (art. 9, comma 1, lett a); Alcuni rispondenti hanno ritenuto irragionevole, gravoso e non proporzionato il divieto di trading delle frequenze oggetto di gara, ravvisando un contrasto con le disposizioni comunitarie e nazionali che ammettono la possibilità del trading delle frequenze. Al riguardo si osserva che tale divieto è espressamente previsto dal punto 7), ultimo periodo, dell’allegato A alla delibera n. 181/09/CONS, la quale stabilisce che “le società interessate all’ottenimento dei multiplex dovranno impegnarsi a realizzare reti nazionali con la necessaria copertura e garantendo gli investimenti nell’infrastruttura di rete, con correlativa previsione del divieto del trading delle frequenze associate ai multiplex oggetto della gara, la cui durata sarà definita nelle procedure di cui al punto 9)”. La citata delibera, come sopra detto, è entrata è entrata a far parte stabilmente dell’ordinamento normativo primario, in quanto l’articolo 45 della legge 88/2009 , modificando l’art. 8-novies della legge 101/2008, ha previsto che i diritti di uso delle frequenze sono assegnati “ in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009”. In ogni caso il divieto di trading è stato fissato per una durata limitata nel tempo, proporzionalmente all’esigenza di assicurare che gli aggiudicatari adempiano in prima persona agli obblighi assunti in sede di gara, ai quali corrisponde un punteggio in sede di valutazione della domanda. Inoltre tale divieto opera in maniera assoluta nei confronti degli operatori di tipo B che all’esito delle procedure si trovino nella condizione di esercire 5 multiplex nazionali DVB-T, ivi comprendendo le reti derivanti da conversione dell’analogico e le esistenti reti nazionali DVB-T soggette a razionalizzazione, mentre sono previste eccezioni a favore degli operatori con minore forza di mercato e agli operatori nuovi entranti, ad esclusione dell’operatore di cui alla Decisione della Commissione europea;
CONSIDERATO che a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell’ambito della consultazione, debbano essere introdotte le conseguenti modifiche ed integrazioni dello schema di provvedimento nei termini sopra indicati;
RAVVISATA, altresì, la necessità di apportate le modificazione e integrazioni necessarie per dare attuazione alla citata Decisione della Commissione europea del 20 luglio 2010;
RITENUTO che, per preservare il carattere pro-competitivo della gara, è opportuno prevedere che la partecipazione alle procedure di gara dell’operatore di cui alla Decisione stessa possa avvenire per un multiplex nel sottoinsieme A;
RITENUTO, con riferimento alla richiesta di Telecom Italia, già fatta presente in sede di consultazione, di essere ammessa anch’essa a partecipare al sottoinsieme A, richiesta ribadita con nota del 10 settembre 2010 in quanto la Decisione della Commissione europea del 20 luglio 2010 modificherebbe sostanzialmente il quadro concorrenziale preso a riferimento nella delibera n.427/09/CONS , di non poter accogliere tale richiesta in quanto la citata Decisione (punti 11, 13 e 53) ribadisce la dominanza di Telecom Italia nel mercato delle infrastrutture analogiche, sebbene in misura minore rispetto a Rai e a Mediaset. Al riguardo si osserva che l’Autorità non può apportare alcuna modifica all’assetto concorrenziale previsto dalla delibera n. 181/09/CONS, considerata la doverosità della sua adozione in relazione alla pendenza della procedura d’infrazione n. 2005/5086 e in ordine alla chiusura della stessa e la circostanza che la stessa sia entrata a far parte stabilmente dell’ordinamento normativo primario, se non nella misura in cui ciò sia direttamente determinato dall’applicazione della Decisione della Commissione europea del 20 luglio 2010;
UDITA la relazione del Commissari Michele Lauria e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità.
DELIBERA
Articolo 1
E’ approvato il provvedimento relativo alle procedure per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza” di cui all’allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
La presente delibera è trasmessa alla Commissione Europea
Roma, 23 settembre 2010
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria Stefano Mannoni
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola
ALLEGATO A alla Delibera n. 497/10/CONS
“Procedure per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza”
CAPO I – Definizioni, oggetto e campo di applicazione
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) “frequenze in gara”: le frequenze (canali) del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui alla delibera n. 300/10/CONS e successive modificazioni e integrazioni disponibili per l’assegnazione ai sensi del presente provvedimento, su base nazionale, utilizzabili per sistemi di diffusione multiplex digitali, secondo lo standard DVB terrestre con modalità di norma SFN; esse sono suddivise in tre sottoinsiemi, nominati A, B e C, nel primo dei quali sono contenute 3 frequenze o lotti di assegnazione, identificati come A1, A2 ed A3, nel secondo dei quali sono contenute 2 frequenze o lotti di assegnazione, identificati come B1 e B2, nel terzo dei quali è contenuta 1 frequenza o lotto di assegnazione, identificato come C1; i lotti nei sottoinsiemi A e B sono pianificati per l’uso con sistemi di tipo DVB-T, il lotto nel sottoinsieme C, è pianificato per l’uso con sistemi avanzati di radiodiffusione digitale in tecnica DVB-H o in alternativa DVB-T2;
b) “lotti in gara”: le frequenze (canali) identificate come A1, A2, A3, B1, B2, C1 di cui al precedente punto a);
c) “operatore nuovo entrante”: un operatore che non ha la disponibilità di reti televisive (analogiche o digitali) terrestri operanti sul territorio nazionale;
d) “operatore esistente di tipo A”: un operatore di rete di radiodiffusione terrestre, eventualmente integrato, che, prima della conversione delle reti analogiche e della razionalizzazione dei canali (multiplex) digitali terrestri aveva la disponibilità di una rete televisiva nazionale in tecnica analogica;
e) “operatore esistente di tipo B”: un operatore di rete di radiodiffusione terrestre, eventualmente integrato, che, prima della conversione delle reti analogiche e della razionalizzazione dei canali (multiplex) digitali terrestri aveva la disponibilità di due o più reti televisive nazionali in tecnica analogica;
f) “operatore non DVB-H” un soggetto, anche già operatore di rete di radiodiffusione terrestre, che non ha la disponibilità di una rete televisiva digitale terrestre in tecnica DVB-H;
Sono equiparati ai soggetti di cui alle lettere c), d) , e) ed f i soggetti che:
– esercitino controllo, diretto o indiretto, su tali soggetti
– siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, da parte di tali soggetti
– siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, da parte di un soggetto che a sua volta controlla tali soggetti.
Ai fini di quanto sopra, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall’art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177/05, e dell’influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3;
g) “aggiudicatario”: un soggetto che risulta assegnatario di diritti d’uso di frequenze in seguito alle procedure stabilite dal presente provvedimento;
h) “bando di gara”: l’atto pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico, con il relativo disciplinare, che specifica, sulla base di quanto stabilito nel presente provvedimento, le procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze in gara e dà loro avvio.
i) “Decisione”: la Decisione della Commissione Europea del 20 luglio 2010 che modifica gli Impegni allegati alla Decisione della Commissione Europea del 2 aprile 2003 ( Caso N° COMP/M.2876).
Art. 2
(Oggetto e campo di applicazione)
1. Il presente provvedimento stabilisce le procedure e le condizioni per il rilascio ad operatori di rete dei diritti d’uso delle frequenze individuate dal piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 300/10/CONS, e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di reti televisive nazionali digitali terrestri , ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 181/09/CONS, Allegato A, punti 6 lettera f), 7, 8, 9. Gli operatori di rete sono responsabili della gestione e dell’utilizzo delle frequenze per la realizzazione di una rete di diffusione nazionale e della selezione ed aggregazione di programmi ealizzati dai fornitori di contenuti da diffondere sulla medesima rete.
2. Le frequenze in gara sono individuate dal bando di gara tra le 21 reti nazionali DVB-T relativamente ai lotti A1, A2, A3, B1e B2 e tra le 4 reti nazionali DVB-H relativamente al lotto C1, di cui all’allegato A della delibera n. 300/10/CONS, e successive modificazioni e integrazioni, e sono soggette alle limitazioni del coordinamento internazionale secondo le condizioni e i parametri di utilizzo ivi indicati.
CAPO II – Assegnazione delle frequenze, riserve e limitazioni
Art. 3
(Assegnazione delle frequenze, riserve e limitazioni)
1. Sono assegnabili 5 diritti d’uso per le frequenze per sistemi DVB-T su base nazionale, da utilizzare, di norma, in modalità SFN (lotti A e B), e 1 diritto d’ uso (lotto C) per sistemi avanzati di radiodiffusione digitale in tecnica DVB-H o, in alternativa, DVB-T2, su base nazionale, da utilizzare, di norma, in modalità SFN.
2. I diritti d’uso dei lotti in gara nel sottoinsieme A (A1, A2 ed A3) sono assegnati mediante procedure cui non possono partecipare operatori esistenti di tipo B.
3. L’operatore di cui alla Decisione può partecipare alle procedure per uno solo dei lotti nel sottoinsieme A.
4. Il diritto d’uso del lotto in gara nel sottoinsieme C (C1), è assegnato mediante una procedura cui possono partecipare solo operatori non DBV-H. In ogni caso non possono partecipare alla procedura per il lotto C1 gli operatori di tipo B che attualmente
eserciscono 3 reti nazionali in tecnica analogica.
5. In esito alla presente procedura di gara, nessun operatore può ottenere più di 5 multiplex nazionali DVB-T. Resta inteso che le reti nazionali DVB-T esistenti sono calcolate nel tetto massimo e che esse possono essere utilizzate solo in tecnica SFN dopo lo switch-off. Nel caso degli operatori di tipo B che attualmente eserciscono 3 reti nazionali in tecnica analogica il tetto è fissato a un multiplex. Nel caso dell’operatore di tipo B che attualmente esercisce 2 reti nazionali in tecnica analogica il tetto è fissato a due multiplex.
CAPO III. Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza
Art. 4
(Cessione del 40% della capacità trasmissiva)
1. L’operatore di tipo B che all’esito delle procedure di cui al presente provvedimento si trovi nelle condizioni di esercire 5 multiplex nazionali DVB-T, ivi comprendendo le reti digitali derivanti da conversione dell’analogico e le esistenti reti nazionali DVB-T soggette a razionalizzazione, è obbligato alla cessione del 40% nei termini di cui al presente articolo.
2. Nel caso in cui ciascuno degli operatori integrati che attualmente hanno la disponibilità di 3 reti nazionali in tecnica analogica sia aggiudicatario di un multiplex, il medesimo sarà obbligato alla cessione del 40% di capacità di tale multiplex. Nel caso in cui l’operatore integrato che attualmente ha la disponibilità di 2 reti televisive in tecnica analogica sia aggiudicatario di due multiplex, il medesimo sarà obbligato a cedere il 40% della capacità trasmissiva di uno di tali multiplex, a scelta tra quelli aggiudicati.
L’obbligo di cessione del 40% della capacità trasmissiva sussiste anche per i soggetti che, per effetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 11, comma 2, si trovino nella disponibilità di 5 multiplex, limitatamente al quinto multiplex.
3. L’obbligo di cui al comma precedente si applica dal momento della effettiva assegnazione delle frequenze all’operatore obbligato e resta in vigore per un periodo di almeno cinque anni dopo la data dello switch-off nazionale.
4. La cessione del 40% della capacità dovrà avvenire a favore di soggetti fornitori di contenuti che siano indipendenti da tutti i soggetti obbligati ai sensi del comma 1. Un soggetto si considera indipendente dai soggetti obbligati di cui al comma 1 quando il soggetto:
a. non eserciti controllo, diretto o indiretto, su un soggetto obbligato ai sensi del comma 1 ;
b. non sia sottoposto al controllo, direttamente o indirettamente, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 1;
c. non sia sottoposto al controllo, anche in via indiretta,da parte di un soggetto, che a sua volta controlla, anche in via indiretta un soggetto obbligato ai sensi del comma 1.
5. Ai fini del precedente comma 4 il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall’art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177/05.
6. Ai fini della base di calcolo della capacità trasmissiva si considera l’obbligo di cui al comma 2 come relativo ad una capacità pari ad almeno 9 Mb/s. Tale valore può essere rivisto in relazione all’evoluzione tecnologica.
7. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento gli operatori di tipo B che intendono partecipare alla gara per i diritti d’uso dei lotti in gara nel sottoinsieme B (B1 e B2) trasmettono la loro manifestazione di interesse all’Autorità e comunicano all’Autorità medesima le condizioni contrattuali della cessione della capacità trasmissiva, che non possono essere inferiori al termine temporale indicato al comma 3, e le condizioni economiche di offerta, che devono essere eque, trasparenti, non discriminatorie ed orientate ai costi effettivamente sostenuti nella fornitura dei servizi.
L’Autorità, valutate le condizioni contrattuali ed economiche trasmesse, le approva o ne richiede modifiche adeguatamente motivate. All’esito della definitiva approvazione delle predette condizioni da parte dell’Autorità gli operatori acquisiscono le manifestazione di interesse da parte dei fornitori di contenuti indipendenti che intendono usufruire della capacità trasmissiva di cui al presente articolo, alle condizioni contrattuali ed economiche approvate dall’Autorità. Ciascun operatore, acquisite le manifestazioni di interesse dei fornitori di contenuti indipendenti, sottopone all’Autorità la lista dei predetti fornitori di contenuti, corredata dai rispettivi progetti editoriali.
8. L’Autorità verifica la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui ai commi 4 e 5 in capo ai fornitori di contenuti indicati nella lista di cui al comma 7 e valuta la rispondenza di ciascun progetto editoriale alla normativa vigente in materia radiotelevisiva, avuto riguardo, in particolare, al rispetto delle norme in materia di informazione, quote di produzione audiovisiva europea e tutela dei minori.
9. All’esito della verifica di cui al comma 8, l’Autorità comunica l’ammissibilità o la non ammissibilità dei fornitori di contenuti all’accesso alla capacità trasmissiva di cui al presente articolo.
10. Ai fini della partecipazione alla gara gli operatori di tipo B dovranno includere nella loro proposta editoriale, relativamente al 40 per cento della capacità trasmissiva del multiplex soggetto all’obbligo di cessione, esclusivamente i fornitori di contenuti indipendenti per i quali l’Autorità ha comunicato l’ammissibilità all’accesso alla medesima capacità trasmissiva.
11. Qualora, all’esito della procedura di gara, l’operatore di tipo B non risulti aggiudicatario del diritto di uso della frequenza soggetta all’obbligo della cessione del 40 per cento della capacità trasmissiva, i fornitori di contenuti di cui al comma 10 potranno stipulare contratti per l’uso della capacità trasmissiva di altri operatori di tipo B. L’Autorità, per favorire l’ingresso delle terze parti , promuove le più opportune forme di consultazione tra i fornitori di contenuti indipendenti e gli operatori di reti
Art. 5
(Misure per la realizzazione delle reti da parte degli operatori nuovi entranti)
1. Gli operatori nuovi entranti che risultino aggiudicatari delle frequenze di cui al presente provvedimento godono di un diritto di accesso , a condizioni economiche orientate ai costi, ai servizi di trasmissione che gli operatori che già dispongono di reti televisive ( analogiche o digitali) con un grado di copertura superiore al 75% della popolazione nazionale, indipendentemente dalla loro partecipazione alla procedura, sono obbligati ad offrire ai predetti aggiudicatari per un periodo di 5 anni dalla data dell’effettivo accesso a tali servizi. Un eventuale rifiuto dell’accesso potrà essere giustificato solo da ragioni di obiettiva impossibilità che saranno oggetto di controllo da parte dell’Autorità.
2. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, i soggetti obbligati ai sensi del comma 1 comunicano all’Autorità, le condizioni economiche di offerta dei servizi di trasmissione, che devono essere orientate ai costi effettivamente sostenuti nella fornitura dei servizi. L’operatore obbligato ai sensi del comma 1 ha l’onere di fornire all’Autorità tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. L’Autorità si riserva di valutare le condizioni comunicate ai fini della rispondenza ai principi del presente articolo e può richiedere modifiche adeguatamente motivate. I listini valutati dall’Autorità devono essere pubblicati dai soggetti obbligati sui propri siti web.
3. Ai fini del presente articolo, gli operatori interessati possono chiedere in ogni momento una decisione dell’Autorità al fine di ottenere una pronuncia vincolante, secondo le procedure appositamente previste per la risoluzione delle controversie tra operatori di cui alla delibera n. 352/08/CONS, da attuare retroattivamente dalla data della stipula dell’accordo. Il procedimento si concluderà con una decisione vincolante dell’Autorità, entro un periodo di ragionevole durata. L’accesso non potrà essere interrotto o sospeso durante il procedimento instauratosi innanzi all’Autorità o durante l’eventuale contenzioso instaurato davanti alle autorità giurisdizionali competenti in relazione alla decisione dell’Autorità.
CAPO IV – Procedure di assegnazione, contributi ed obblighi degli aggiudicatari
Art. 6
(Presentazione della domanda)
1. La presentazione della domanda per la partecipazione alle procedure per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze in gara di cui al presente provvedimento è consentita a qualsiasi impresa stabilita nello SEE (Spazio Economico Europeo) in possesso dell’autorizzazione generale di operatore di rete televisivo ai sensi dell’articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, cui rinvia l’articolo 15 , comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come novellato dall’articolo 8-novies della legge 6 giugno 2008, n. 101 e successive modificazioni, ovvero che si impegni a conseguire l’autorizzazione generale entro 60 giorni dall’aggiudicazione dei diritti di uso delle frequenze.
2. La partecipazione di società consortili di cui all’art. 2602 del codice civile è ammessa nel rispetto dei seguenti requisiti:
a. l’atto costitutivo deve prevedere l’obbligo per i soci di versare contributi in denaro;
b. per tutta la durata dei diritti d’uso, il capitale sociale deve essere mantenuto nella misura del valore minimo fissato nel bando di gara;
c. la durata deve essere almeno pari alla durata dei diritti d’uso;
d. l’oggetto sociale deve essere riferito al complesso delle attività connesse all’utilizzo dei diritti d’uso in qualità di operatore di rete;
e. le eventuali società estere partecipanti al consorzio rispettano gli stessi requisiti stabiliti per le società estere al comma 1.
3. Fatto salvo quanto stabilito all’art. 3, non possono partecipare alle procedure di cui al presente provvedimento soggetti che, singolarmente o in quanto componenti di consorzio:
a. esercitino controllo, diretto o indiretto, su un altro partecipante;
b. siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, da parte di un altro partecipante;
c. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta , un altro partecipante.
4. Ai fini del precedente comma 4, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall’art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177/05, e dell’influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3.
5. Ciascun partecipante specifica all’atto della domanda gli specifici lotti fra quelli ammissibili ai sensi dell’art. 3 per i quali si candida all’assegnazione del relativo diritto d’uso.
6. I soggetti che richiedono la partecipazione per l’assegnazione del diritto d’uso per più di un lotto, devono avere e conservare la stessa forma societaria, ed in caso di forma associata la stessa composizione, per tutti i lotti, fino all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze.
8. La partecipazione è garantita da un apposito deposito cauzionale fissato nel bando di gara. Non sono ammesse domande di partecipazione condizionate ad alcun evento o azione, salvo quanto previsto dal precedente comma 1.
Art. 7
(Procedure per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze)
1. Gli aventi titolo al rilascio dei diritti d’uso delle frequenze in gara, sono individuati sulla base di graduatorie distinte per ciascun sottoinsieme A, B e C.
All’interno di ciascun sottoinsieme sono redatte graduatorie distinte per ciascun lotto. La formazione delle graduatorie avviene mediante l’attribuzione di un punteggio sulla base dei criteri stabiliti al successivo art. 9.
2. I punteggi sono attribuiti da un apposita commissione nominata dal Ministero, che si avvarrà di un advisor scelto secondo la normativa vigente.
3. Le graduatorie di cui al comma 1 sono rese pubbliche.
Art. 8
(Procedura in caso di frequenze non assegnate)
1. Qualora all’esito delle procedure di cui all’art.7 fossero rimasti diritti d’uso non assegnati, l’Autorità si riserva di definire successivamente la destinazione delle relative frequenze affinchè possano concorrere alla riorganizzazione dello spettro radioelettrico per garantire il dividendo digitale esterno, così come stabilito dalla delibera n. 300/10/CONS e successive modificazioni e integrazioni, anche per aree territoriali.
Art. 9
(Criteri per la formazione delle graduatorie per le frequenze in gara)
1. Ai fini di quanto stabilito all’art. 7, comma 1, in relazione alle domande presentate per ciascun lotto, la commissione esamina la documentazione relativa ai piani tecnici, commerciali e alle caratteristiche d’impresa, secondo principi trasparenti, obiettivi e non discriminatori, ed attribuisce un punteggio a ciascuna offerta, secondo le modalità stabilite dal bando di gara, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi massimi applicabili:
a. piano tecnico dell’infrastruttura, (totale massimo 35 punti) avendo riguardo ai seguenti parametri:
1) l’idoneità tecnica dell’impresa partecipante alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui alla delibera n. 300/10/CONS e successive modificazioni e integrazioni.
2) la descrizione della rete in relazione allo standard DVB in SFN adottato; la tempistica di realizzazione della rete e della relativa copertura da garantire con apposita fidejussione o analoga garanzia, secondo le modalità prescelte nel bando di gara che stabilisce altresì le penalità applicabili in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di progetto relativi alla realizzazione della rete e della relativa copertura. In ogni caso costituisce requisito minimo il raggiungimento della copertura dell’80 per cento della popolazione nell’arco di cinque anni dalla data di effettiva disponibilità delle frequenze. Il progetto della rete deve essere completo in ogni suo elemento e corredato da una descrizione grafica nella quale sono indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le relative aree di servizio nonché gli eventuali impianti di collegamento necessari alla diffusione dei programmi e da una descrizione dell’affidabilità e della qualità della trasmissione;
3) l’innovazione tecnologica della rete (quali flessibilità degli impianti trasmissivi, interattività, alta definizione, eventuale utilizzo di tecniche avanzate di modulazione e compressione) prevista e l’uso efficiente della risorsa;
4) l’impatto ambientale e la minimizzazione dello spill-over verso i Paesi confinanti della rete ;
5) la metodologia e gli strumenti di pianificazione adoperati, i sistemi di monitoraggio e controllo della rete e della qualità del servizio;
b. piano commerciale dell’offerta dei servizi, dei rapporti con l’utenza, delle previsioni di mercato, degli obiettivi commerciali, nel rispetto delle norme di legge applicabili (totale massimo punti 35) , avendo riguardo ai seguenti parametri:
1) l’entità degli investimenti direttamente imputabili alla realizzazione della rete e delle infrastrutture necessarie alla diffusione dei programmi, anche in rapporto al capitale sociale interamente versato dell’impresa partecipante ;
2) piano di impresa, in particolare in relazione alla sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria delle attività nel medio e lungo periodo, con previsioni e obiettivi di mercato; coerenza e credibilità del piano;
3) caratteristiche dei piani editoriali valutate attraverso l’esame dei programmi previsti con i fornitori di contenuti, anche non indipendenti, con particolare rilievo all’innovatività (interattività, alta definizione, mobilità, etc.) ed al piano di avvio e diffusione geografica degli stessi, fatte salve le norme comunque applicabili circa la programmazione sia in chiaro che a pagamento; per gli operatori di tipo B il piano editoriale relativo al 40% della capacità trasmissiva del multiplex obbligato deve
includere i fornitori di contenuti per i quali l’Autorità ha comunicato l’ammissibilità ai sensi dell’articolo 4; i predetti operatori di rete non possono impedire la collocazione dei fornitori di contenuti su più multiplex ovvero la loro riallocazione in caso di mancata aggiudicazione del multiplex soggetto a tale obbligo;
4) la quantità e la varietà di programmi da trasmettere, escludendo dal computo i programmi che ritrasmettono a distanza di tempo i medesimi contenuti ;
5) la qualità dei piani editoriali dei programmi previsti, con previsioni di promozione della competizione ed incidenza sul pluralismo del sistema informativo, individuando anche indici di qualità e di capacità di attrazione del pubblico da utilizzare per la sua valutazione, evidenziando le caratteristiche di particolare valore culturale ed educativo, e di promozione della realizzazione e sviluppo di opere europee e nazionali, fatte salve le norme comunque applicabili circa la programmazione sia in chiaro che a pagamento;
6) i rapporti con l’utenza, ivi inclusi i piani di “customer service” e la carta dei servizi, con particolare riferimento alle caratteristiche contrattuali e tecniche ed alle modalità di accesso ai servizi particolarmente favorevoli ai clienti, ivi inclusa la guida elettronica ai programmi e il sistema di accesso condizionato, nell’eventuale offerta di programmi a pagamento, fatte salve le norme comunque applicabili in materia contrattuale e di tutela dell’utenza;
7) (solo per il lotto C) il carattere innovativo dell’offerta in relazione: a) per i sistemi DVB-H alle sinergie previste con i servizi di comunicazione mobile e possibilità di roaming; b) per i sistemi DVBT2 alla realizzazione di un’offerta innovativa utilizzando i sistemi di compressione MPEG 4
c. struttura d’impresa ed esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione, (totale massimo punti 30) avendo riguardo ai seguenti parametri:
1) esperienze in possesso diretto della società offerente o presenti nella compagine societaria ed investimenti effettuati;
2) struttura societaria e qualificazioni ed esperienze;
3) livelli occupazionali diretti, separando quelli imputabili a società controllate o collegate o a società fornitrici di servizi e prodotti;
4) capacità di realizzazione dell’attività in termini di personale e relativa competenza, incluso il programma di impiego dello stesso;
5) capacità di autofinanziamento nell’arco temporale di vigenza dell’autorizzazione generale per operatore di rete;
3. Non sono collocati in graduatoria i candidati che non raggiungono almeno una soglia di 51 punti sui 100 attribuibili.
4. In caso di parità di punteggio è accordata preferenza al soggetto nuovo entrante.
Art. 10
(Contributi)
1. Gli aggiudicatari sono tenuti al versamento del contributo per la concessione di diritti d’uso delle frequenze radio secondo quanto previsto all’art. 35, comma 1, del Codice, secondo le modalità specificate nel bando di gara.
2. Gli aggiudicatari sono tenuti a corrispondere gli altri contributi previsti dalla normativa vigente per gli operatori di rete di servizi di radiodiffusione terrestre, nonché gli altri diritti amministrativi di cui all’art. 34 del Codice, in relazione ai necessari titoli autorizzatori per i servizi oggetto del presente provvedimento, nonché gli altri eventuali contributi per la concessione dei diritti di installare infrastrutture di cui all’art. 35 del Codice.
3. Gli oneri derivanti dalla predisposizione ed effettuazione della procedura di assegnazione dei diritti d’uso di cui al presente provvedimento, compreso il compenso dovuto al soggetto esterno incaricato del supporto all’attività di predisposizione e gestione delle stesse, sono posti a carico degli aggiudicatari.
Art. 11
(Obblighi degli aggiudicatari)
1. Ciascun aggiudicatario ha l’obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia di operazioni di rete relative al diritto d’uso aggiudicato, nonché tutti gli obblighi assunti con la rispettiva offerta aggiudicataria, per ciascun lotto.
2. Per cinque anni dalla data di effettiva disponibilità delle frequenze è fatto divieto agli aggiudicatari di disporre dei diritti d’uso sulle frequenze ad essi assegnate mediante trading o leasing o cessione del relativo ramo di azienda conseguito anche attraverso modifiche del controllo delle rispettive imprese ai sensi dell’art. 3, comma 1, dell’allegato A alla delibera 646/06/CONS, o mediante qualunque altra fattispecie che ai sensi della normativa vigente comporti la variazione del controllo, fatta eccezione per il caso in cui tali operazioni intercorrano tra i soggetti aggiudicatari dei lotti di cui al sottoinsieme A ad esclusione dell’operatore di cui alla Decisione, ovvero aggiudicatari dei lotti di cui al sottoinsieme B che non si trovino nelle condizioni di cui all’ articolo 4 comma 1.
3. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal diritto d’uso delle frequenze, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi derivanti dall’aggiudicazione, ivi incluso in particolare l’obbligo di copertura assunto con l’offerta aggiudicataria e la relativa tempistica, e l’obbligo di rispettare il piano editoriale aggiudicatario, può essere disposta la revoca del diritto d’uso nelle aree interessate ed è immediatamente inibito l’uso delle frequenze assegnate. Nel caso l’obbligo di copertura o l’obbligo di rispettare il piano editoriale non venga rispettato per più del 30 % di quanto previsto nelle rispettive proposte e correlativi impegni presentati in sede di domanda di partecipazione alla gara, è disposta la revoca totale del diritto d’uso, fatti salvi i diritti dei fornitori di contenuti indipendenti destinatari del 40 per cento della capacità trasmissiva ai sensi dell’articolo 4, nei confronti dei quali l’Autorità promuoverà una diversa allocazione di capacità trasmissiva nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 4, comma 11. In caso di revoca nessun rimborso è dovuto agli aggiudicatari soggetti alla sanzione e le relative frequenze potranno essere riassegnate. I contratti di fornitura con i soggetti fornitori di contenuti devono esplicitamente prevedere l’evenienza della revoca del diritto d’uso.
4. Gli aggiudicatari sono tenuti a richiedere, ove non ne siano già in possesso, i titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente in materia di fornitura dei pertinenti servizi, ed a rispettarne i relativi obblighi. In particolare per l’utilizzo delle frequenze sono tenuti al rispetto delle specifiche disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia.
5. Gli aggiudicatari in particolare sono tenuti ad iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione tenuto dall’Autorità ed a comunicare ed aggiornare i dati relativi agli impianti di radiodiffusione.
6. La cessione del 40 per cento della capacità trasmissiva durante il periodo di cui
ll’articolo 4, comma 3, è sottoposta al monitoraggio dell’Autorità.
7 L’Autorità verifica il mantenimento del possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente provvedimento da parte dei soggetti aggiudicatari, anche attraverso le verifiche svolte ai sensi del regolamento allegato alla delibera n. 646/06/CONS e, ove riscontri una violazione in materia, provvederà a segnalarla al Ministero dello sviluppo economico, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
8. Gli aggiudicatari sono tenuti ad utilizzare impianti conformi, per caratteristiche e modalità di funzionamento, alle normative tecniche applicabili.
CAPO V – Disposizioni finali
Art. 12
(Disposizioni finali)
1. L’assegnazione delle frequenze di cui al presente provvedimento non dà titolo per l’attribuzione agli aggiudicatari di ulteriori frequenze, né nelle bande oggetto del presente provvedimento né in altre bande e non costituisce titolo per la futura utilizzazione delle frequenze per servizi diversi dalla radiodiffusione televisiva.
2. Alla luce di futuri sviluppi tecnici della radiodiffusione televisiva l’Autorità si riserva di rivedere od integrare le misure previste con il presente provvedimento al fine di garantire il maggior grado di pluralismo e concorrenza.