La delibera 353/11/CONS stabilisce, all’art. 18 comma 3, che la capacità trasmissiva offerta da un operatore di rete in ambito locale a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale non può superare quella necessaria a trasportare due programmi nazionali per ciascun multiplex.
Poichè il previgente Regolamento, di cui alla delibera n.435/11/CONS, non stabiliva un numero massimo di programmi nazionali trasportabili, la Federazione Radio Televisioni (FRT) ha chiesto all’Agcom di chiarire la legittimità dell’attività di quegli operatori di rete in ambito locale che: a) forniscono capacità trasmissiva a più di due fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali sulla base di contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera 353/11/CONS (23 giugno 2011); b) hanno concordato prima dell’entrata in vigore della delibera 353/11/CONS, la fornitura di capacità trasmissiva a soggetti che hanno richiesto – ugualmente prima di tale entrata in vigore – l’autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale. Secondo l’Agcom, fa sapere la FRT, "sulla base del principio generale del tempus rigit actum, la nuova disposizione trova applicazione per i contratti stipulati a partire dalla data della sua entrata in vigore e non produce effetti sui contratti stipulati anteriormente a tale data". (M.L. per NL)