DTT. Agcom, Delibera n. 457/19/CONS: definizione modalità e condizioni economiche cessione capacità da RAI ad assegnatari diritti d’uso in ambito locale canali 51 e 53 UHF

205, 457/19/CONS

In attuazione dell’articolo 1, comma 1031 della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), come modificato dall’articolo 1, comma 1104, della Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018), l’Autorità attraverso la delibera 457/19/CONS ha definito le modalità di cessione da parte del concessionario del servizio pubblico nel multiplex contenente l’informazione regionale di una quota di capacità trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio”, a favore di ognuno dei soggetti titolati assegnatari dei diritti d’uso in ambito locale relativi ai canali 51 e 53 della banda UHF.
Le condizioni economiche praticate dalla RAI, sono riportate nell’Allegato 1 della Delibera 457/19/CONS.

Obblighi RAI

Ora Rai, entro quindici giorni dalla pubblicazione da parte dell’Autorità del provvedimento conclusivo del procedimento, dovrà rendere noti, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, il listino dei prezzi di cessione della capacità trasmissiva ‒ nel multiplex di servizio pubblico contenente l’informazione regionale ‒ dettagliato per regione nonché le modalità operative di conferimento dei contenuti audiovisivi da parte degli operatori locali.

Listini

In particolare, il listino deve indicare, per ciascuna regione interessata, il prezzo complessivo per la cessione di 1 Mbit/s (euro/anno) di capacità trasmissiva nel multiplex regionale, calcolato sulla base dei prezzi unitari (euro/anno per abitante) nell’Allegato 1 e
del numero di abitanti ricadenti nell’area di copertura radioelettrica assicurata dalla corrispondente articolazione regionale della rete DVM1.
RAI deve altresì comunicare la descrizione dettagliata delle modalità tecnico-operative per il conferimento al luogo di consegna dei contenuti audiovisivi del soggetto titolato da veicolare nel multiplex regionale.

Obblighi degli FSMA interessati al trasporto

Allo scopo di favorire la tempestività della procedura e tenendo altresì conto del periodo dell’anno in cui è destinato ad entrare in vigore il provvedimento, la Delibera 457/19/CONS dispone che, entro trenta giorni dalla pubblicazione da parte della Rai del suddetto listino regionale, i soggetti titolati, comunichino alla Rai e per conoscenza al Ministero, la richiesta di accesso alla capacità trasmissiva nel multiplex di servizio pubblico contenente l’informazione regionale, indicando l’area territoriale (regione) di interesse. La richiesta deve altresì includere l’impegno da parte del soggetto titolato a prestare idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dell’adempimento della prestazione contrattuale.

Periodo transitorio

La Rai, nel dare corso alle suddette richieste, nel periodo transitorio (in base al calendario definito dal Decreto e alle relative fasi temporali), provvede alla cessione della capacità trasmissiva “comunque non inferiore a un programma” ai soggetti titolati (la capacità trasmissiva mediamente necessaria per veicolare un singolo programma in standard definition (SD) si considerata pari a 2,5 Mbit/s in caso di utilizzo della codifica MPEG-2 e pari a 1 Mbit/s in caso di utilizzo della codifica MPEG-4, salvo diversa pattuizione tra le parti). In caso di controversie tra la concessionaria e i soggetti titolati nell’applicazione della delibera in argomento, l’Autorità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 249/1997, si pronuncia secondo le procedure di cui alla delibera n. 226/15/CONS.

Soggetto titolato

Ricordiamo che a mente della delibera  n. 457/19/CONS, “soggetto titolato” è l’operatore legittimamente operante in ambito locale assegnatario di diritto d’uso del canale 51 UHF e/o 53 UHF alla data di entrata in vigore della legge n. 145/2018 che rilasci il rispettivo diritto d’uso nel periodo transitorio, ai sensi dell’articolo 1, comma 1032, lettera d), della legge n. 205/2017, come emendato dall’articolo 1, comma 1106, della legge n. 145/2018.

Periodo transitorio

Per “periodo transitorio” si intende  periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1, comma 1032, lettera
d), della legge n. 205/2017, come modificato dall’articolo 1, comma 1106, della legge n. 145/2018.

Per regione interessata

Per “regione interessata” si intende quella in cui almeno una provincia ricade in una delle aree ristrette, definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 19 giugno 2019, interessate dai rilasci di cui all’articolo 1, comma
1032, lettera d), della legge n. 205/2017, come modificato dall’articolo 1, comma 1106, della legge n. 145/2018. (E.L. per NL)

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