Come noto, entro la fine di settembre dell’anno prossimo il governo attribuirà alle telco le frequenze per lo sviluppo della tecnologia 5G, secondo un programma che si concluderà entro il 2022 e che prevede la liberazione della banda 700 MHz attualmente occupata dalle tv (che migreranno in T2 previo interregno in H264).
A seguito della cernita, come abbiamo anticipato, potranno con ogni probabilità operare una cinquantina di operatori di rete strutturati (tra nazionali e locali) secondo un’interpretazione restrittiva e poco meno di cento con una valutazione estensiva. Comunque molto meno dei 500 attuali.
Da questo giro lo Stato dovrebbe incassare 3,25 miliardi lordi attraverso un’asta competitiva, all’esito della quale si procederà alla retrocessione in quota a titolo di indennizzo ai network provider per la revoca anzitempo dei diritti d’uso DTT.
Nella ridda degli emendamenti presentati all’art. 89 del DDL A.S. 2960 (approvato dal Senato e quindi in procinto di passare al vaglio della Camera dei deputati per poi tornare, secondo la consueta “navetta”, al Senato, con stima di approvazione entro Natale), ne sono emersi altri rispetto a quelli già segnalati da questo periodico.
Vediamoli per sommi capi.
Una modifica reintroduce opportunamente la conferma della riserva ai fornitori di servizi di media audiovisivi locali di 1/3 degli LCN del primo arco (1/99) con la precisazione, però, che 10 dovranno essere prima del numero 20 (quindi è ribadito il quadro attuale) e che dovranno essere previste attribuzioni di logical channel number circuitali per programmazioni orarie tra le 7.00 e le 24.00 per non meno di 10 ore.
Spazio previsionale, poi, anche per il DAB+, con riserve per attribuzioni frequenziali in coordinamento col mux VHF per la veicolazione di contenuti regionali RAI e delle tv locali.
Importante poi un emendamento che assegna al TAR Lazio la competenza funzionale per l’esame dei ricorsi contro le revoche e le attribuzioni di diritti d’uso con l’annotazione che l’eventuale accoglimento delle istanze non potrà mai prevedere la reintegrazione dei network provider nelle frequenze iniziali (che quindi dovranno comunque essere dismesse in forma definitiva per evitare uno stallo nell’avvio del 5G), ma al più un risarcimento economico per equivalente. Infine, la tutela cautelare sarà limitata al pagamento di una provvisionale. (M.L. per NL)