La scadenza del termine per la presentazione delle domande per la fornitura di contenuti sulla radio digitale ex all. A Del. 664/09/Cons Agcom è incombente.
E, come in passato, si deve purtroppo registrare l’incomprensibile faciloneria di molti piccoli editori radiofonici, soprattutto nel sud Italia (i disastri commessi col mancato rispetto dei termini previsti dalle leggi 223/1990, 422/1993, 66/2001, non sono serviti evidentemente come insegnamento…). Sembra inverosimile come, nel 2010 avanzato, con la possibilità di procurarsi informazioni senza alcun problema via Internet, ci siano operatori della comunicazione (sic) che ancora sostengono di non aver avuto, sino ad ora, notizia di tale scadenza (così come di molte altre, va detto). Lo ha constatato direttamente questo periodico, che in questi ultimi giorni ha ricevuto decine e decine di e-mail a riguardo (alcune con accluse bozze di domande errate, malcompilate o incomplete, con, addirittura, l’invito “ad un cortese controllo”, sic!). Comunque, a parte la schiera (purtroppo non esigua) di emittenti totalmente all’oscuro della scadenza o approssimativamente informate dell’adempimento (e che, come tali, rischieranno di veder pregiudicato il proprio futuro), è da appuntare anche la sottovalutazione di un altro aspetto, tanto importante quanto sottile, dell’allegato A alla delibera Agcom 664/09/Cons: il disposto di cui all’art. 3 c. 13 lettera c). Tale norma prevede che la domanda per il conseguimento dell’autorizzazione alla fornitura di contenuti radiofonici da parte di soggetti autorizzati alla prosecuzione nell’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ex L. 66/2001 sia subordinata, tra le altre cose, al fatto che il richiedente sia in regola con il versamento dei canoni dovuti per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica anche attraverso il meccanismo di compensazione previsto dall’articolo 4, comma 3 del Decreto del Ministro delle Comunicazioni n. 225/2002 e non sia incorso nella sanzione della revoca della concessione o dell’autorizzazione. In difetto di tale requisito, ovviamente, la domanda sarà respinta. E il Ministero dello Sviluppo Economico, dipartimento Comunicazioni, a riguardo, ha fatto sapere di non intendere applicare in maniera estensiva il meccanismo della compensazione, sicché saranno considerati compensati i canoni nel caso in cui i contributi equivalenti siano già stati formalmente riconosciuti (e non in attesa di riconoscimento). Una buccia di banana sulla quale, ci scommettiamo, cadranno in molti. (A.M. per NL)