Annunciata la stangata sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo la cui nuova tassazione sarà in vigore dal prossimo mese di gennaio, il Governo inizia a vietarne da subito la pubblicità.
Lo fa a mezzo dell’art. 11, comma 23, del D.L. 28/06/2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 09/08/2013, n. 99 in vigore dallo scorso 23/08/2013. La disposizione, difatti, novellando l’art. 51 della L. 16/01/2003, n. 3 con l’aggiunta del comma 10-bis, prescrive per quegli apparecchi meglio conosciuti con il nome di “sigarette elettroniche” il divieto “pubblicitario e promozionale”, prescrizione eretta al rango dei “Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche” di cui all’art. 36-bis del D.Lgs. 31/07/2005, n. 177 che al comma 1, lett. d), vieta “qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco”. Per l’effetto, sarà l’Agcom – ai sensi del successivo art. 51, comma 1, lett. c) – a dover irrogare ai trasgressori del nuovo divieto introdotto della sanzione amministrativa prevista dall’articolo unico della L. 10/04/1962, n. 65, che prevede un minimo edittale di 2.582,28 euro ed un massimo di 25.822 euro. (S.C. per NL)