Divieto di pubblicità per le sigarette elettroniche

Annunciata la stangata sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo la cui nuova tassazione sarà in vigore dal prossimo mese di gennaio, il Governo inizia a vietarne da subito la pubblicità.

Lo fa a mezzo dell’art. 11, comma 23, del D.L. 28/06/2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 09/08/2013, n. 99 in vigore dallo scorso 23/08/2013. La disposizione, difatti, novellando l’art. 51 della L. 16/01/2003, n. 3 con l’aggiunta del comma 10-bis, prescrive per quegli apparecchi meglio conosciuti con il nome di “sigarette elettroniche” il divieto “pubblicitario e promozionale”, prescrizione eretta al rango dei “Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche” di cui all’art. 36-bis del D.Lgs. 31/07/2005, n. 177 che al comma 1, lett. d), vieta “qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco”. Per l’effetto, sarà l’Agcom – ai sensi del successivo art. 51, comma 1, lett. c) – a dover irrogare ai trasgressori del nuovo divieto introdotto della sanzione amministrativa prevista dall’articolo unico della L. 10/04/1962, n. 65, che prevede un minimo edittale di 2.582,28 euro ed un massimo di 25.822 euro. (S.C. per NL)
 

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