Vale la pena, di tanto in tanto, verificare quelle leggi che pur implicando per le Imprese, in caso di non rispetto, significativi impatti economici, apparentemente agli imprenditori non sembrano potersi applicare alle loro aziende, sia per le ridotte dimensioni sia per altri motivi sempre riconducibili ad una presunta impossibilità del verificarsi di comportamenti del tipo previsto dalla legge.
Fra queste, degna di nota e il D. Lgs. 231/2001 che riguarda la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Questo provvedimento normativo pone in capo alle persone giuridiche una responsabilità amministrativa per la quale anche le società rispondono in via amministrativa per degli illeciti penali commessi da persone fisiche all’interno della propria organizzazione. In tale modo anche una persona giuridica risponde di reati che normalmente colpiscono solo le persone fisiche. Procedendo con ordine, il testo: -elenca i reati specifici che presuppongono l’implicazione della responsabilità amministrativa in capo alla società; – sempre per l’estensione della responsabilità, circoscrivono la commissione del reato solo ad alcuni partecipanti dell’organizzazione aziendale detti apicali, come pure altri a loro sottoposti; – chiarisce infine che l’estensione si applica se il reato avviene nell’interesse ed a vantaggio della società. Quindi la Società non risponde se il reato è commesso dalla persona fisica nel proprio esclusivo interesse o di terzi. I reati presupposto sono numerosi con una tendenza ad un incremento del numero degli stessi e vanno, ad esempio, dai reati contro la pubblica amministrazione, a quelli informatici ed illecito trattamento dei dati, ai delitti di criminalità organizzata, concussione, reati societari, delitti contro il diritto di autore, impiego di cittadini di paesi terzi a irregolare soggiorno, terrorismo, violazioni di norme sulla tutela del lavoro, delitti contro la personalità individuale, reati ambientali ed altri casi. A proposito di sanzioni, le stesse si dividono in: – Pecuniarie rappresentate da somme in denaro fissate dal Giudice in base ad un sistema basato su quote che hanno un valore monetario; – interdittive, che implicano in determinate condizioni l’interdizione dall’esercizio di attività, la sospensione delle autorizzazioni e delle licenze, esclusioni da agevolazioni e contributi, inclusa la revoca di quanto già ottenuto; – confisca del prezzo o del profitto del reato; -pubblicazione della sentenza di condanna. La norma però non si limita a questo, a salvaguardia, prevede un esimente e cioè la possibilità dell’esenzione della responsabilità amministrativa dell’ente al verificarsi del fatto che: – la società si sia diligentemente dotata ed abbia implementato, in tempo antecedente la commissione di uno dei reati presupposto, un Modello Organizzativo di Gestione e controllo idoneo alla prevenzione di quei reati; – Sia stato istituito in Organismo di Vigilanza con autonomia di poteri ed iniziativa di controllo allo scopo di monitorare l’osservanza ed il funzionamento del modello organizzativo; – il reato sia stato commesso eludendo in modo fraudolento il Modello Organizzativo; – non vi siano state omissioni o atti di negligenza da parte dell’Organismo di Vigilanza. Quindi se un reato è stato commesso da un sottoposto, la società ne diventa responsabile se l’illecito è stato reso possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza con onere della prova a carico del Pubblico Ministero. Nel caso in cui sia stato adottato il modello, l’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza viene esclusa. (segue) (G.T. per NL)