di Stefano Corbetta, Giudice Penale presso il Tribunale di Milano – da Quotidiano Giuridico N 31/07/anno 2006
Alla luce dei lavori preparatori e in virtù di una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni, anche transitorie, introdotte dalla l. 20 febbraio 2006, n. 46, deve ritenersi che siano rimasti immutati i poteri d’appello riconosciuti alla parte civile avverso le sentenze di proscioglimento di primo grado, salvo che per l’abrogazione dell’art. 577 c.p.p. relativa ad ogni mezzo di impugnazione. (Cassazione penale Sentenza, Sez. III, 04/07/2006, n. 22924 – F.S. e altro) (NL)