Con la sentenza n. 14526 del 2006, la terza sezione della Corte di cassazione – sulla scia della precedente decisione delle sezioni unite n. 2637 del 2006 – riconferma il principio secondo cui, alla stregua della nuova disciplina della fusione societaria e degli effetti che ad essa conseguono, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 2504 bis c.c. (nella versione introdotta dal d. lgs. n. 6 del 2003), l’intervento della fusione tra società nel corso dello svolgimento di un processo in cui è parte una delle società fuse non comporta – diversamente dalla pregressa disciplina – l’interruzione del giudizio, poiché la stessa fusione, quando avvenga per incorporazione, non implica l’estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nel caso di fusione paritaria, bensì attua l’unificazione per integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. (Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 23/06/2006, n. 14526) (NL)