di Francesco Antonio Genovese, Magistrato
da Quotidiano Giuridico N 11/09/anno 2006 (www.ipsoa.it)
In tema di giudizio di cassazione, qualora una determinata questione, che implichi un accertamento in fatto, non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione che richiami tale questione in sede di legittimità, per evitare una pronuncia di inammissibilità per novità della censura ha l’onere non solo di allegare la già avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito ma, anche, di indicare in quale atto del giudizio precedente abbia a ciò provveduto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare la veridicità di tale asserzione.(Cassazione civile Sentenza, Sez. V, 08/09/2006, n. 19328)