Lo scorso 16 giugno il consiglio dei Ministri ha approvato il via definitiva lo schema di decreto legislativo contente le norme di attuazione della direttiva UE 2014/41 sull’ordine europeo di indagine penale (OEI). L’OEI è un istituto nuovo che sostituisce la rogatoria internazionale: si tratta di un provvedimento che l’autorità giudiziaria di uno Stato membro (Stato di emissione) può emettere per compiere indagini su persone e cose che si trovano in un altro Paese dell’Unione (Stato di esecuzione), o per acquisire prove già in possesso delle autorità competenti estere. Una volta ricevuto l’ordine, l’autorità ricevente è tenuta a riconoscerlo (o rifiutarlo) entro 30 giorni e ad eseguirlo entro 60 giorni.; mentre la segreteria del pubblico ministero comunicherà al difensore dell’indagato l’emanazione del decreto di riconoscimento. L’OEI deve essere improntato al principio di proporzionalità: laddove contenga misure limitative della libertà dell’imputato, se queste sono giudicate eccessive rispetto alla gravità del reato, l’art. 9 comma 2 della direttiva prevede che si attivino altri e diversi atti meno lesivi ma ugualmente idonei allo scopo di indagine. Per l’emissione dell’OEI non è prescritta una forma specifica, ma è necessario che sia messo per iscritto ai fini della tracciabilità e che contenga alcuni elementi essenziali: i dati relativi all’autorità di emissione (o di convalida); l’oggetto e la motivazione; le informazioni necessarie sulla persona interessata; la descrizione della condotta penale oggetto di indagine; una descrizione degli atti di indagine richiesti e degli elementi di prova da ottenere. È importante che il provvedimento di OEI contenga gli elementi minimi perché, tra i motivi per cui l’amministrazione di esecuzione può opporre rifiuto all’ordine ci sono l’incompletezza dell’atto e la presenza di informazioni manifestamente erronee o non coincidenti con il tipo di atto richiesto. Altre motivazioni che giustificano il rifiuto dell’esecuzione sono l’immunità dell’indagato; la presenza di rischi per la sicurezza nazionale dello stato di esecuzione; la violazione degli obblighi ex art 6 TUE e della CEDU; la condotta non è contemplata come reato nello stato di esecuzione; la violazione del principio di “ne bis in idem”, per il quale nessuno può essere incriminato due volte per lo stesso delitto. Esistono però anche ipotesi di deroga al rifiuto legittimo dell’esecuzione. La prima riguarda il rifiuto per la condotta non contemplata come reato nello stato di esecuzione, che non può essere opposto quando si è nell’ambito tributario; la seconda è una deroga al principio di ne bis in idem, se l’atto incriminato costituisce uno dei reati indicati all’art. 11 della direttiva ed è punito nello stato di emissione con una pena nel massimo non inferiore a tre anni. Per rendere più efficace l’azione di contrasto alla criminalità, soprattutto quella organizzata di stampo internazionale e transnazionale, la normativa rafforza il coordinamento e la collaborazione tra gli organi di investigazione di Stati differenti ponendo la facoltà di emettere gli ordini europei di indagine posta direttamente in capo alle autorità giudiziarie interessate, eliminando il passaggio dalle autorità centrali. (V.D. per NL)