Una sentenza già “vecchia” di due anni ha determinato una significativa revisione della disciplina che regola il conflitto tra diritti di esclusiva di singole emittenti su alcuni eventi di «grande interesse pubblico» ed il diritto di cui sono titolari i cittadini (italiani ed europei) ad essere informati su questi eventi.
Si tratta della sentenza n. 7844 del 10 ottobre 2011 emessa dalla Sez. II del T.A.R. del Lazio – Roma: il caso muoveva dall’iniziativa con la quale Sky Italia ha impugnato la delibera dell’AGCOM n. 667/10/CONS, recante il regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell’art. 32 quater del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nonché il suo allegato A, recante il testo del predetto regolamento, assumendone l’illegittimità sotto diversi profili. È utile premettere che il regolamento, approvato dopo una consultazione pubblica avviata dall’AGCOM, intende operare un bilanciamento preliminare fra tre valori costituzionali di medesimo rango: il diritto di iniziativa privata (art. 41 cost.), il diritto di proprietà intellettuale (art. 42 cost.) e il diritto di informazione (art. 21 cost.); e, con tale finalità, disciplina i casi di trasmissione degli estratti di eventi di particolare interesse pubblico, i cui diritti vengono detenuti in esclusiva, per garantire il diritto all’informazione. L’art. 1 del regolamento definisce «evento di grande interesse pubblico » l’evento singolo, consistente o in una gara sportiva disputata in un giorno solare, o la singola manifestazione il cui inizio e la cui fine sono individuati dalla produzione televisiva della stessa così come offerta alla visione del pubblico, che gode di un riconoscimento generalizzato da parte dei telespettatori ed è organizzato in anticipo da un soggetto che detiene i diritti di trasmissione televisiva in via esclusiva (la norma fornisce anche un elenco esemplificativo di eventi che rientrano nella categoria per il quali deve essere assicurata la diffusione in chiaro in quanto oggetto del diritto di cronaca). Il diritto alla realizzazione di brevi estratti di cronaca – cioè di finestre informative su eventi di particolare interesse generale rispetto ai quali singole emittenti detengano i diritti di esclusiva – riconosciuto dal diritto comunitario ad ogni emittente stabilita nell’Unione, costituisce una tecnica per assicurare al pubblico l’accesso a queste informazioni di rilevanza collettiva. La Sky, nel contenzioso esaminato, censurava la violazione o la falsa applicazione dell’art. 15 della direttiva 2010/13/UE, che disciplina la materia dei "brevi estratti di cronaca; e concludendo per l’illegittimità del regolamento dell’Agcom laddove ha esteso le misure restrittive anche ai rapporti interni. Con ulteriore motivo la società censurava la delimitazione della disciplina in argomento poiché esclude le c.d. «trasmissioni informative a scopo di intrattenimento». Con un ulteriore separato motivo di censura, Sky lamentava l’illegittimità della disciplina introdotta con l’art. 3 del regolamento impugnato (“Modalità e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca”) poiché fissava in un massimo di tre minuti per ogni evento il limite di durata complessiva dei brevi estratti di cronaca utilizzabili nei notiziari, in considerazione del fatto che, invece, la direttiva comunitaria sopra richiamata fissa detto limite in novanta secondi (art. 15 della direttiva n. 2010/13, considerando n. 55). L’Autorità si costituiva contestando l’infondatezza dei motivi del ricorso. Il TAR ha respinto i primi due motivi ed ha accolto il terzo, annullando l’intero comma 4 dell’art. 3 del regolamento impugnato. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha impugnato la sentenza ricorrendo al Consiglio di Stato; all’esito di un rapido giudizio d’appello, i Giudici di Palazzo Spada, con sentenza n. 3498 del 13 giugno 2012, hanno confermato la pronuncia del TAR: il Consiglio di Stato ha riconosciuto al regolamento allegato alla delibera n. 667/10/Cons un ambito applicativo più ampio di quello disciplinato dal d. lgs. n. 9/2008, che consente brevi resoconti di eventi soggetti a diritti di esclusiva sino ad una durata massima di tre minuti (si tratta del c.d. «decreto Melandri», emanato in attuazione della legge-delega 19 luglio 2007 n. 106, Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse); ed ha concluso che, avendo il preambolo della direttiva un ruolo di chiarimento e precisazione del contenuto precettivo dell’articolato, non si possa fare riferimento alla prassi instauratasi nel settore dei diritti sportivi (di cui al citato decreto). In sostanza, il Consiglio di Stato ha ritenuto ingiustificata ed illegittima la deroga introdotta dal Regolamento dell’AGCOM rispetto al limite massimo di novanta secondi, individuato nel considerando n. 55 dell’art. 15 della direttiva comunitaria n. 2010/13. Con la sentenza del 13 giugno 2012, tuttavia, il Consiglio di Stato ha riconosciuto all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni la facoltà di prevedere un limite inferiore all’estratto, rapportato all’evento, nel caso in cui lo stesso fosse di durata ridotta, poiché la direttiva comunitaria introduce il limite solo sulla soglia massima; ed ha disposto che l’Autorità avrebbe dovuto provvedere a una revisione del regolamento alla luce delle indicazioni fornite. L’Agcom ha prontamente ottemperato alle prescrizioni dettate dal Consiglio di Stato: con ammirevole tempestività, infatti, ha promulgato la delibera n. 392/12/CONS del 4 settembre 2012, attraverso la quale ha corretto l’art. 3, comma 4, del regolamento allegato alla delibera n. 667/10/CONS, apportando le seguenti modifiche: «a) le parole “tre minuti” sono sostituite con le parole “novanta secondi”; b) dopo le parole “durata dell’evento” sono inserite le parole “fermo restando il limite massimo di novanta secondi”». L’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, nella propria attività di regolamentazione per l’esercizio del diritto di cronaca televisiva, aveva recepito la prassi giuridica e sostanziale affermatasi nel settore dei diritti audiovisivi sportivi relativi agli eventi sportivi contemplati dal d. lgs. n. 9/2008. L’Autorità aveva individuato e fatto propria la soglia di tre minuti, costruita negli anni dalla prassi degli operatori del settore in virtù del principio dell’autoregolamentazione. A seguito dell’emanazione del citato regolamento sulla cronaca sportiva, il Legislatore – con d. lgs. 15 marzo 2010 n. 44, nel recepire la direttiva n. 2007/65/Ce -, aveva affidato all’Autorità l’onere di regolamentare i c.d. « brevi estratti di cronaca » e di precisare la loro lunghezza massima ed i limiti temporali per la loro trasmissione. L’Agcom, pertanto, non aveva fatto altro che osservare quanto previsto in via generale dal d. lgs. n. 9/2008, che aveva introdotto e sostanziato il riferimento alla prassi (compreso il limite di 3 minuti per evento), in ottemperanza ed linea con la direttiva comunitaria già in vigore. Il reciso annullamento della norma ad opera dei giudici amministrativi, nonostante la tempestiva revisione della norma, lascia tuttavia lacune e perplessità: pur volendo riferirsi ad eventi di pubblico interesse di diversa natura (celebrazioni, spettacoli, manifestazioni), si evidenzia che il radicale annullamento del comma 4 dell’art. 3 del regolamento non consente di attribuire una durata proporzionata all’estratto quando l’evento abbia una durata ridotta. La norma annullata (ed emendata come sopra ricordato) aveva – quanto meno – predisposto un sistema per calibrare la durata dell’estratto in proporzione alla durata dell’evento, in considerazione della differente natura degli eventi di grande interesse pubblico; è indubitabile che l’inserimento del limite fisso senza possibilità di una graduale commisurazione, potrebbe ingenerare paradossali dubbi interpretativi ed esecutivi quando l’episodio ritratto abbia una durata minima. È molto probabile che occorrerà tornare sull’argomento per liberare la disciplina dall’ancoraggio prioritario degli eventi sportivi. Tuttavia si riconosce che l’accesso a brevi estratti di cronaca, attraverso resoconti ed immagini salienti, può essere letto come lo strumento idoneo per garantire l’equo contemperamento – voluto dal legislatore europeo – tra il diritto di proprietà intellettuale esclusiva e il diritto all’informazione relativo ad importanti pubblici: una scelta necessaria tra diritto di proprietà e diritto di cronaca. Il diritto ad essere informati prevale rispetto a quello di proprietà intellettuale in relazione alla trasmissione degli eventi di interesse pubblico; ma tale prevalenza è accuratamente disciplinata a cura dei legislatori nazionali, nel rispetto dei principî comunitari: solo attraverso una minima limitazione del diritto d’autore si può garantire la protezione degli interessi collettivi. Garantire la visione al pubblico di eventi sportivi – per quanto limitata – determina la prevalenza dell’interesse generale alla “conoscenza” rispetto alla facoltà di sfruttamento del diritto di trasmissione degli eventi; ma ciò, al contempo, non comporta la compressione o la neutralizzazione del diritto della proprietà intellettuale. Il criterio della limitazione temporale (tre minuti o 90 secondi) sembra essere l’unico metodo efficace per il bilanciamento delle contrapposte esigenze; anche se, con tutta evidenza, l’ulteriore correttivo sulla graduazione proporzionale (già sopra auspicato) appare ancor più necessario dopo il radicale annullamento operato dalle sentenze amministrative e la conseguente rettifica dell’Agcom. (I.M. per NL)