Diritto di critica (politica) e diffamazione. Cassazione nuovamente su carattere esimente art. 21 Cost.

I giudici della V sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 41767/2009, hanno stabilito che "la critica non perde il suo carattere di esercizio del diritto di manifestare liberamente il pensiero nei confronti del potere politico, se diretta contro trasgressioni, contingenti o abitudinarie, da parte di detentori di tale potere, qualunque sia il campo della trasgressione".

I fatti analizzati da Piazza Cavour, si basavano sulla indignata reazione di un consigliere del comune veneto di Carceri che, oppostosi alla ingiustificata nomina a responsabile del servizio finanziario della cognata del vice-sindaco, chiosava l’evento in un volantino diffuso tra la popolazione dal titolo "L’assalto alla diligenza continua". Di lì a poco si è visto recapitare la consueta querela per diffamazione. Statuita la colpevolezza del consigliere, la Corte d’Appello di Venezia si determinò per l’irrogazione di una multa pari a 600 euro più il risarcimento di altri 5000 per danni morali patiti dal sindaco, costituitosi parte civile nel processo. Diverso il parere gli ermellini che, pur sconfessando un punto della difesa addotta dal ricorrente condannato nel giudizio rescissorio perché "le affermazioni contenute nello scritto diffuso presentavano sicuramente una grave censura di carattere morale e giuridico-penale, sicuramente lesive del credito sociale di un uomo politico" (cfr. sent. 41767/2009, cit.), hanno optato per l’annullamento della sentenza impugnata – senza rinvio – perché il fatto non costituisce reato.  Nello specifico delle motivazioni addotte a sostegno dell’interpretazione fornita dai giudici di terzo grado, si evidenzia un ulteriore ampliamento delle garanzie offerte dal diritto alla libera manifestazione del pensiero. In merito, c’è sicuramente da notare come ultimamente i giudici di legittimità si stiano pronunciando in favore di una dilatazione della causa di giustificazione offerta dall’articolo 21 della Costituzione. Difatti, il ricorrente del caso in esame aveva – nell’ermeneutica degli ermellini – tutto il diritto di fare propria la denuncia di un preteso malcostume politico, informando il corpo elettorale di un’audace spartizione degli incarichi nel suo Comune. Contestualmente, appariva del tutto lecito stigmatizzare il contegno dei politici coinvolti. La Suprema Corte, in proposito, ha affermato la "…sussistenza dell’interesse della collettività a conoscere il fatto e della piena correttezza formale della critica…" (cfr. sent. 41767/2009, cit.), soffermandosi ulteriormente sulla circostanza relativa alla dimostrata veridicità dell’episodio di nomina narrato. L’esimente dell’art. 51 c.p., quindi, deve essere applicata per colui che, nell’ambito di una critica politica basata su fatti realmente accaduti, accusi altri di aver commesso un reato; nel caso di specie, si tratterebbe di quello di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p. Ulteriormente, il ruolo di informare i cittadini nell’ambito dell’esercizio della libertà di espressione, si estrinseca nel concetto in parte mutuato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, laddove si descrive la stampa con la metafora del "cane da guardia (dog-watching)" della democrazia (se ne è parlato anche ultimamente proprio da queste pagine). In pratica, i giudici di legittimità affrancano aprioristicamente da ogni sospetto di illegittimità il giudizio critico fornito "…contro un modo di gestire il potere politico-amministrativo, in cui prevalgono gli interessi personali, indipendentemente dall’interesse generale di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione…" (cfr. sent. 41767/2009, cit.). Come corollario di queste brevi riflessioni, concludendo, ci sembra opportuno ricordare ciò che in ultimo rammenta anche la Suprema Corte nella esaminata statuizione, ovvero il limite non oltrepassabile neanche dalla libera manifestazione del pensiero, rappresentato dagli "attacchi personali, diretti a colpire sul piano individuale". Proseguono i giudici che "se il giudizio critico appare un’ invettiva, diretta nella sfera personale, senza rilievo per l’interesse dei consociati alla conoscenza dei fatti e della loro valutazione, all’agente non è consentito di realizzare il suo obiettivo all’ombra del diritto di informazione" (cfr. sent. 41767/2009, cit.). (Stefano Cionini per NL).
 

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