Diritto di autore: riproduzione privata ad uso personale

Prima di affrontare l’esame dei diritti connessi, è opportuno prendere in considerazione, sempre con riferimento al diritto di Autore, il discorso della riproduzione privata a scopo personale.

Tale argomento è trattato nella Sezione II del Capo V dedicato alle Eccezioni e Limitazioni. Si era già accennato alla questione con riguardo ad una considerazione sul compenso per la copia privata nell’articolo del 15/07/2014. Tre articoli costituiscono questa sezione. In particolare l’art.71-sexsies al punto 1 afferma che è consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuato da una persona fisica per uso esclusivamente personale. Condizione essenziale da rispettare è l’utilizzo esclusivamente personale, quindi senza scopo di lucro, senza fini  direttamente od indirettamente commerciali e rispettando le misure tecnologiche di cui all’ articolo 102 quater. Tale articolo tratta della possibilità per i titolari di diritto di autore e diritti connessi di avvalersi  di misure tecnologiche di protezione idonee a limitare atti non autorizzati dagli stessi  titolari dei diritti. Il punto 2 dell’art.71-sexies stabilisce poi che la riproduzione di cui al precedente punto 1 non può essere effettuata da terzi. Inoltre la prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi o videogrammi da parte di persona fisica per uso personale è una attività di riproduzione soggetta agli articoli: -art. 13  dove si definisce l’attività di riproduzione come diritto esclusivo, per l’autore, consistente nella moltiplicazione in copie dell’opera con definite precisazioni; – art. 72 dove al punto 1.b) è dato il diritto (connesso) al produttore di fonogrammi di autorizzare la riproduzione dell’opera con qualsiasi processo di duplicazione; -art. 78-bis dove viene stabilito che l’utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive sono soggette alle disposizioni  del Titolo II Capo I-bis dove all’ art.78 ter a) viene inclusa anche la autorizzazione per la riproduzione; -art. 79 che tratta dei diritti relativi all’ emissione radiofonica e televisiva dove al punto b) è prevista l’autorizzazione per la riproduzione; ed infine art.80 che nel Capo III si occupa dei diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori e dove al punto 2.b) è pure previsto il diritto esclusivo loro riservato per autorizzare la riproduzione delle opere. Tornando all’art.71 sexies, al punto 3 viene chiarito che la disposizione del punto uno, relativa alla possibilità della riproduzione privata per la persona fisica, non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, quando l’opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all’art.102-quater oppure quando l’ accesso alle opere è consentito in base ad accordi contrattuali. Questo articolo chiude al comma 4 dove è stabilito che fatto salvo quanto previsto al punto 3, i titolari del diritto di autore e dei diritti connessi sono tenuti a consentire, nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche di protezione di cui all’art. 102-quater, che la persona fisica legittimamente in possesso dell’opera o del materiale protetto possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale. Tale possibilità a condizione che ciò non sia in contrasto con il normale sfruttamento dell’opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti. Previsto, come scritto sopra, il consenso alla riproduzione privata da parte della persona fisica per uso esclusivamente personale, il successivo art. 71-septies prevede un compenso per tale riproduzione privata dei fonogrammi e videogrammi. Compenso da corrispondere agli autori e produttori di fonogrammi, ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi e loro aventi causa. Tale compenso costituito da una quota del prezzo finale pagata al rivenditore dall’ acquirente di apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica del fonogramma o videogramma. Si complica la questione per gli apparecchi polifunzionali dove il calcolo viene applicato al prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quella della componente interna dell’apparecchio polifunzionale destinata alla registrazione; in caso di impossibilità di tale calcolo per gli apparecchi polifunzionali si definisce un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video siano analogici, digitali, memorie fisse o trasferibili, destinati a registrazione di videogrammi o fonogrammi, il compenso è commisurato alla capacità di registrazione resa da tali supporti. Nel caso di sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso è dovuto dal soggetto che presta il servizio commisurato alla remunerazione ottenuta per prestare il servizio stesso. Il punto 2 prevede che il compenso sia determinato nel rispetto della normativa comunitaria e tenendo conto dei diritti di riproduzione con decreto del Ministero per i beni e le attività sentito il Comitato Consultivo permanente per il diritto di autore di cui all’ articolo 190 e le associazioni di categoria dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al punto 1. Nella determinazione del compenso si tiene conto dell’applicazione delle protezioni tecnologiche ex articolo 102-quater , nonché della diversa incidenza della copi digitale rispetto a quella analogica. L’aggiornamento avviene su base triennale. Il punto 3 stabilisce che il compenso è dovuto dal fabbricante/ importatore del supporto, sulla base di dichiarazione trimestrale da presentare alla SIAE. Tale dichiarazione deve evidenziare le cessioni effettuate ed i compensi dovuti con contestuale versamento del dovuto. E’ pure prevista la responsabilità in solido per il pagamento da parte del distributore dei supporti in caso di mancato pagamento da parte del produttore/importatore. L’articolo 71-spties chiude con il punto 4. dove è prevista la sanzione amministrativa in caso di non osservanza della disposizione circa l’assolvimento dell’obbligo di corrispondere il compenso per la riproduzione privata: la violazione delle prescrizioni di cui al punto 3.è punita con sanzione pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto. Nei casi di maggiore gravità o in caso di recidiva, è pure prevista la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi, come pure la revoca della licenza o dell’autorizzazione stessa. L’art. 71.-octies in tre commi statuisce al punto 1 che il compenso di cui all’artr.71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio viene corrisposto alla SIAE che poi lo ripartisce al netto delle spese come segue: – per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa ; – per l’ulteriore cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche attraverso le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Al comma due e prescritto che i produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo e comunque entro sei mesi il cinquanta per cento del compenso loro attribuito come previsto al punto 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati. Infine al punto 3. Stabilisce che il compenso di cui all’art.71-septies relativo agli apparecchi e supporti di registrazione video  deve essere corrisposto alla SIAE che poi provvede a ripartirlo al netto delle spese ed anche attraverso le associazioni di categoria maggiormente rappresentative come segue: – per  il trenta per cento agli autori; – per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. Inoltre la quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all’art. 7 comma 2 della legge 5 febbraio 1992 n. 93 relativa alle “Norme a favore delle imprese fonografiche compensi per le produzioni private senza scopo di lucro” che all’articolo 7 tratta dei compensi non distribuibili, attribuiti all’Istituto Mutualistico per la tutela degli artisti interpreti ed esecutori (IMAIE) e da questa utilizzate (comma 2) per le attività di studio e di ricerca, nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori. Si conclude in questo modo la sezione II dedicata come si è esaminato alla copia privata ed al conseguente compenso ai titolari di diritto di autore e diritti connessi. Solo un accenno alla Sezione III del Capo V riguardanti le disposizioni comuni dove all’art. 71-nonies si indica che le eccezioni e limitazioni disciplinate da questo Capo V e da ogni altra disposizione di questa legge sul diritto di autore, quando applicate a opere od altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico che vi può accedere dal luogo e nel momento scelto in modo individuale non devono essere in contrasto con il normale sfruttamento delle opere o altri materiali né devono recare ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari del diritto. L’art. 71-decies chiude la sezione ed il Capo, indicando che le eccezioni e limitazioni al diritto di autore contenute in questo capo si applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi I ,II iii, e in quanto applicabili agli altri capi del titolo II ed al capo I del titolo II-bis. La sezione I di questo Capo V relativa a Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni è stata trattata in altro articolo del 14/07/2014. (G.T. per NL)
 

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