E’ nel capo IV sezione III della legge a protezione del diritto di autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) che si ha la regolamentazione dei diritti di utilizzazione economica delle opere cinematografiche.
Come visto per le opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche, come pure per le opere collettive, riviste e giornali, in questo Capo IV la legge si occupa, in assenza di accordi tra gli autori, tra loro collaboratori, di definire a chi compete l’utilizzazione economica del diritto di autore. Anzitutto l’articolo 44 indica quali sono i coautori dell’opera cinematografica: l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica ed il direttore artistico. L’articolo 45 di conseguenza attribuisce l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica all’organizzatore della produzione cinematografica, aggiungendo che si presume sia chi viene indicato con tale qualifica sulla pellicola cinematografica. Segue nello stesso articolo un richiamo all’articolo 103 della legge (al Titolo III Capo I Registri di pubblicità e deposito delle opere) dove al secondo comma si fa riferimento al registro pubblico speciale per le opere cinematografiche tenuto dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), con la presunzione che se l’opera e registrata in tale registro prevale quanto vi è scritto ai fini della determinazione della titolarità dell’utilizzo economico. Nell’articolo 46 viene definito che l’oggetto dell’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, consiste nello sfruttamento cinematografico dell’opera prodotta. Viene inoltre indicato il divieto, salvo patto contrario, per il produttore di eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell’opera prodotta senza il consenso dell’autore del soggetto, dell’autore della sceneggiatura, dell’autore della musica e del direttore artistico. Per gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica, viene previsto il diritto a percepire un compenso separato per la proiezione, direttamente da chi proietta pubblicamente l’opera. Tale compenso da definirsi direttamente tra le parti o, in assenza, dal regolamento. Infine gli autori del soggetto e della sceneggiatura ed il direttore artistico, se non retribuiti mediante percentuale sulle proiezioni pubbliche, hanno diritto a ricevere un ulteriore compenso, salvo patto contrario e quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da definire contrattualmente con il produttore. Le forme e l’entità di tale ulteriore compenso da definirsi con accordi fra le categorie interessate. L’articolo 46-bis completa le previsioni dell’articolo 46 relativamente al caso di cessione del diritto di diffusione al produttore indicando che spetta agli autori delle opere cinematografiche ed assimilate un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite. Inoltre per utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate diverse da quella ora citata e quella prevista dall’articolo 18-bis per il caso di cessione del diritto di noleggio, spetta agli autori un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica. Ugualmente per le utilizzazioni delle opere cinematografiche originariamente in lingua straniera, spetta un equo compenso agli autori delle elaborazioni per le traduzioni o adattamento alla lingua italiana dei dialoghi. L’articolo chiude indicando che ciascun compenso indicato non è rinunciabile e che in difetto di accordo da concludersi fra le categorie interessate è stabilito con la procedura ex articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale del 20 luglio 1945, n. 440 (collegio di tre arbitri). L’articolo 47 riserva al produttore la facoltà di apportare alle opere utilizzate nell’opera cinematografica le modifiche necessarie per l’adattamento cinematografico. L’eventuale accertamento (definitivo) della necessità delle modifiche per l’opera cinematografica, in caso di mancato accordo fra produttore e uno o più autori interessati, viene demandato ad un collegio di Tecnici nominato dal Presidente del consiglio dei ministri, secondo le norme fissate dal regolamento. L’articolo 48 stabilisce il diritto degli autori dell’opera cinematografica ad essere menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica con l’indicazione della qualità professionale e del loro contributo all’opera. L’articolo 49 indica per gli autori della parte musicale e letteraria dell’opera cinematografica, la possibilità di riprodurle o comunque utilizzarle separatamente a condizione di non pregiudicare i diritti di utilizzazione che spettano al produttore. Chiude l’articolo 50 che stabilisce in tre anni dal giorno di consegna della parte musicale o letteraria, il termine entro il quale il produttore deve portare a compimento l’opera cinematografica, oppure non fa proiettare l’opera compiuta entro i tre anni dal compimento. Scaduti tali termini gli autori delle parti letterarie e musicali hanno il diritto di disporre liberamente proprie opere. (G.T. per NL)