Diritto di autore. Norme particolari diritti di utilizzazione economica: opere registrate su supporti

Nella sezione V del capo quarto delle legge sul diritto di autore si hanno le norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per quanto riguarda le opere registrate su supporti.

Nel primo degli articoli dedicati alla questione, l’articolo 61, si enuncia che l’autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni sul diritto di autore e per quanto riguarda la protezione dell’utilizzazione economica dell’opera, ad adattare e registrare l’opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci ed immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata. Questo diritto esclusivo si estende anche alla riproduzione, distribuzione, noleggio e prestito degli esemplari dell’opera così come adattata o registrata. Il diritto esclusivo vale anche per l’esecuzione pubblica e la comunicazione dell’opera al pubblico mediante l’impiego di qualunque supporto. Salvo patto contrario, la cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione, non comprende la cessione del diritto di esecuzione al pubblico o quello di comunicazione al pubblico. Per il caso della radiodiffusione valgono le norme specifiche previste nella Sezione IV relativa alle opere radiodiffuse. Con l’articolo 62 vengono poi definite le informazioni che devono riportare i supporti fonografici nei quali è riprodotta l’opera dell’ingegno. La presenza di tali informazioni rende distribuibile il supporto. Si tratta dell’evidenza del titolo dell’opera riprodotta, del nome dell’autore, del nome dell’artista interprete od esecutore indicando i complessi orchestrali con il nome d’uso, ed infine della data di fabbricazione. L’articolo 63 sottolinea l’esigenza di tutela del diritto morale dell’autore esplicitando che i supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell’autore come previsto dagli articoli 20 (deformazione, mutilazione o altra modifica dell’opera che pregiudichi onore e reputazione dell’autore) e 21 (obbligo di indicazione del nome dell’autore che si sia rivelato da parte degli aventi causa). Inoltre nell’articolo 23, viene ribadito il concetto di liceità di modifiche all’opera per le necessità tecniche della registrazione. Chiude la sezione l’articolo 64 che tratta della concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della discoteca di Stato. E’ il caso dell’utilizzo di tali matrici per l’approntamento di dischi da diffondere tramite vendita in Italia ed all’estero secondo l’articolo 5 della legge del 2 febbraio 1939 n.467 che riguarda appunto quella discoteca. In particolare nel caso di registrazioni di opere tutelate, è previsto il pagamento dei diritti di autore a norma di regolamento. (G.T.per NL)
 

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