La Sezione VII del Capo IV, che tratta delle norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere, è dedicata alle Banche di dati. Il tutto si esaurisce in due articoli (64-quinquies e 64-sexies) anche questi inseriti nel corpo della legge.
Nell’art.64 quinquies vengono elencati i diritti esclusivi che competono all’autore della banca dati e che consistono nell’eseguire ed autorizzare: a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale della banca dati con qualsiasi mezzo e qualsiasi forma; b) la traduzione, l’adattamento ed una diversa disposizione della banca dati; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie della banca dati. In particolare a questo proposito, la prima vendita di una copia della banca dati nel territorio dell’Unione Europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso, esaurisce il diritto di controllare, sempre all’interno dell’Unione, le vendite successive della copia; d) qualsiasi forma di presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma; infine e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni derivanti da quanto previsto al punto b) scritto più sopra. Compito dell’art.64 sexies al punto 1 è l’elencare i casi di utilizzo non soggetti all’autorizzazione dell’autore come indicata nel precedente articolo 64 quinquies. Si tratta del caso di accesso o consultazione della banca dati per finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta in ambito di impresa, a condizione che venga indicata la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo perseguito che deve essere non commerciale. Nel caso però in cui, nell’ambito di tali attività di accesso e consultazione le eventuali operazioni di riproduzioni comportassero una riproduzione permanente della totalità della banca dati o di una parte sostanziale della stessa su altro supporto allora vi è l’obbligo di ottenere l’autorizzazione dell’autore. Ugualmente sempre al punto 1 viene ribadita la non necessità di raccogliere l’autorizzazione dell’autore per l’impiego di una banca dati per fini di sicurezza pubblica o conseguente ad una procedura amministrativa o giurisdizionale. Il punto 2 di questo articolo 64 quinquies, contiene poi una precisazione ed una delimitazione per l’uso della banca dati da parte dell’utente legittimo. La precisazione consiste nello stabilire che non è soggetto ad autorizzazione dell’autore l’utilizzo della banca dati o di una sua copia se il legittimo utente pone in essere le attività, previste dal precedente articolo 64 quinquies, necessarie per l’accesso al contenuto della banca dati stessa e per il suo normale impiego. Qualora però l’utente legittimo è autorizzato all’utilizzo di una sola parte della banca dati, l’esonero dalla richiesta di autorizzazione più sopra indicata solo a tale parte di banca dati viene applicato. A rafforzare quanto stabilito al punto 3 si chiarisce che eventuali pattuizioni contrattuali in violazione del punto 2 sono nulle ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile. Chiude infine l’articolo con il punto 5 dove, con il richiamo alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, poi ratificata e resa esecutiva con la legge 20 giugno 1978, n.399, viene chiarito che le prescrizioni dei punti 1 e 2 di questo articolo 65 sexies non possono originare interpretazioni che consentano una loro applicazione che possa arrecare indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o possa entrare i n conflitto con il normale impiego della banca dati. Termina qui la sezione VII ed il Capo IV della legge del Diritto di autore dedicato alle norme relative a particolari diritti di utilizzazione economica. Nei prossimi articoli ci si dedicherà ai diritti connessi. (G.C. per NL)