Diritto di Autore. Le opere protette

Nello svolgimento dell’ attività quotidiana sia di lavoro, sia personale, si viene a contatto con delle realtà governate dal Diritto di Autore più di quanto si pensi.

In questa prospettiva è opportuno verificare ciò che stabilisce questa legge per poi tenere dei comportamenti attenti ed adeguati. La legge di riferimento per quanto concerne il Diritto di Autore è la Legge del 22 aprile del 1941, n. 633 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1941, n. 166, poi adeguata all’evoluzione dei tempi secondo le Direttive europee. Il Titolo primo della legge riguarda le disposizioni sul Diritto di Autore e nel Capo I definisce le opere protette. Quindi una prima attenzione va riservata a tale definizione perché ci indica i casi in cui ci troviamo di fronte a realtà che vanno osservate con attenzione. L’Articolo 1 della legge citata le definisce come opere dell’ingegno con caratteristica di creatività riferite alla Letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia. La protezione vale per qualunque sia il modo e la forma di espressione. Ugualmente protetti sono i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna e le Banche Dati che, per scelta o disposizione del materiale, costituiscano una creazione intellettuale dell’autore. Data la definizione delle opere, l’articolo 2 elenca in modo particolareggiato le opere protette che sono: 1) le opere letterarie drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, espresse sia in forma orale, sia in forma scritta; 2) le opere musicali nella forma di composizioni musicali con o senza parole, opere drammatico musicali e variazioni musicali con valenza di opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche a condizione che per entrambe sia redatta una traccia in modo scritto o altrimenti; 4) le opere di scultura, pittura, arte del disegno, incisione e arti figurative similari, compresa la scenografi; 5) i disegni e le opere dell’ architettura; 6) le opere cinematografiche mute e sonore, a condizione che non si tratti di semplice documentazione protetta in altra parte della Legge al Capo V titolo secondo e relativo alle disposizioni sui diritti connessi all’ esercizio del diritto di autore; 7) Le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo, se non considerate semplici fotografie e quindi pure esse protette ai sensi del Capo V titolo II; 8) i programmi per elaboratore espressi in qualsiasi forma, con la caratteristica della originalità derivante da creazione intellettuale dell’autore; sono invece escluse dalla tutela le idee ed i principi che sono alla base di qualsiasi elemento di un programma incluse quelle delle sue interfacce. Inoltre nel termine programma viene ricompreso anche il materiale preparatorio per la sua progettazione; 9) Le Banche dati intese come raccolte di opere, dati, o altri elementi indipendenti , sistematicamente o metodicamente ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche dati non riguarda la tutela dei contenuti che hanno eventuali diritti propri; 10) infine Le opere del disegno industriale che abbiano carattere creativo e valore artistico. Definite ed elencate le opere protette, all’ articolo 3 viene indicata specificatamente la protezione delle opere collettive, intese come riunioni di opere o parti di opere che hanno carattere di creazione autonoma come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico , artistico. E’ il caso delle enciclopedie, dei dizionari, delle antologie, delle riviste ed dei giornali. Queste opere sono protette come opere originali autonome, in modo indipendente e senza pregiudizio per i diritti di autore riguardanti le opere o parti di opere con le quali sono composte. Nell’articolo 4 la legge, senza pregiudizio dei diritti in capo all’opera originaria, infine garantisce la protezione alle elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, è il caso delle traduzioni in altre lingue, delle trasformazioni da una in altre forme letterarie o artistiche, delle modifiche o aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, ed inoltre gli adattamenti, le riduzioni, i compendi e le variazioni non costituenti opera originale. A conclusione, l’articolo 5 chiarisce la non applicabilità delle disposizioni della legge sul diritto di autore ai testi ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche sia italiane che straniere. Come si può notare, la legge ha stabilito dei casi specifici oggetto di tutela, quindi casi di riferimento. Quindi, sulla base dell’ingegno che produce con creatività delle opere comprese fra quelle elencate c’è la tutela che conferisce una esclusiva all’autore circa la loro utilizzazione. Ne deriva per gli operatori, che entrano in contatto con queste opere e situazioni conseguenti, la necessità di agire nel rispetto delle protezioni di legge. Normalmente, attraverso operatori specializzati, non si corre il rischio di contravvenzioni, ma spesso si ha la sensazione che non vi sia molta confidenza da parte di alcuni operatori verso le norme sul diritto di autore, anche se la loro conoscenza consente di evitare spiacevoli conseguenze. In pratica, ogni volta che si utilizza un’opera tra quelle indicate dalle legge e più sopra sintetizzate, l’operatore dovrebbe quanto meno porsi la domanda circa la possibilità o meno di un libero utilizzo. Ad esempio su Internet si trovano a volte dei video con delle fotografie accompagnate da musica e scritti che fanno sorgere a chi le osserva la riflessione circa la loro corretta utilizzazione ai fini della legge sul Diritto di Autore. (G.T. per NL)

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