Con il capo II riprende la trattazione dei casi tradizionali dei diritti connessi; appunto quelli collegati alle emissioni radiofoniche e televisive. Questo capo consiste in un solo articolo, l’art. 79.
Diviso in cinque commi. Come di consueto con riferimento ai diritti connessi, il primo comma dell’articolo si occupa del rapporto con i diritti di autore e dei diritti connessi di riferimento. Viene infatti qui stabilito che, senza pregiudizio dei diritti sanciti dalla legge a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, a coloro che esercitano l’attività di emissione radiofonica o televisiva è riservato il diritto esclusivo di autorizzare: a) la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo e via etere. Tale diritto però non spetta al distributore via cavo nel caso di semplice ritrasmissione via cavo di trasmissioni di altri organismi di radiodiffusione; b) la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni; c) la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, come pure la loro comunicazione al pubblico nel caso questa avvenga in luoghi l’accesso ai quali sia possibile previo pagamento di un diritto di ingresso; d) la messa a disposizione del pubblico, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente scelto, delle fissazioni delle proprie emissioni sia se effettuate su filo, sia via etere; e) la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Tale diritto di distribuzione non si esaurisce nel Territorio della Comunità Europea se non nel caso di prima vendita consentita dal titolare in uno Stato Membro. Questo primo comma chiude con il paragrafo f) in cui è stabilito che i diritti esclusivi di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico. Seguono poi gli altri commi dell’art. 79. Il comma 2 riserva ai soggetti indicati al primo comma il diritto esclusivo di utilizzo della fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni. Il comma 2 specifica che l’espressione radio-diffusione riferisce all’emissione radiofonica e televisiva. Il quarto comma indica che l’espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite. In chiusa il quinto comma stabilisce in cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione la durata dei diritto di cui al primo comma. Si conclude in tal modo il Capo II del Titolo II. (G.T. per NL)