(segue) – Fino ad ora si è scritto di artisti interpreti ed artisti esecutori, in modo generico, nell’ambito di queste due categorie di autori.
Va ora quindi definito chi siano i destinatari di queste regole. La risposta la dà l’art. 82, che indica che nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori si comprendono: 1) coloro che nell’opera, o composizione di tipo drammatico, letterario o musicale, sostengono una parte di importanza artistica notevole, incluso l’artista esecutore comprimario; 2) i direttori di orchestra o del coro; 3) i complessi orchestrali o corali, questo a condizione che la parte orchestrale o corale abbia un valore artistico a sé stante e non di semplice accompagnamento. Da questa definizione derivano i diritti espressi nell’art.83 e cioè che gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell’opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno il diritto che il loro nome sia chiaramente indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione ed ugualmente venga stabilmente apposto sui supporti che ne contengono la fissazione intendendo quindi i fonogrammi, i videogrammi o le pellicole cinematografiche. Si entra poi più ancora nello specifico economico dei diritti esclusivi spettanti agli artisti interpreti ed esecutori con l’art.84, suddiviso in quattro commi, dove al punto 1.viene indicata la presunzione, salva una diversa volontà delle parti, che tali artisti abbiano ceduto, contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un’opera, sia essa cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, i diritti di fissazione, quelli di riproduzione, di radiodiffusione, ivi inclusa la comunicazione al pubblico via satellite, i diritti di distribuzione e per finire il diritto di autorizzare il noleggio. Il secondo comma stabilisce che agli artisti interpreti ed esecutori che nell’opera cinematografica e assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di comprimario, spetta un equo compenso a carico degli organismi di emissione, per ciascuna utilizzazione dell’opera cinematografica ed opere ad essa assimilate a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo, e via satellite. Nel comma 3 è invece stabilito che per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista al comma precedente e diversa da quella prevista nell’ art.80, comma 2, lettera e) – relativa alla distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche – agli artisti interpreti ed esecutori, di cui al precedente comma 2 spetta un equo compenso a carico di chi esercita i diritti di sfruttamento e questo per ogni distinta utilizzazione economica. Al comma 4 il compito di chiudere questo articolo con la dichiarazione di irrinunciabilità dei compensi stabiliti ai precedenti commi 2 e 3. Inoltre è anche stabilito che in caso di mancanza di accordo da stabilirsi tra l’istituto mutualistico artisti interpreti ed esecutori (IMAIE) e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, tale compenso è stabilito con la procedura di cui all’art.4 del decreto legislativo luogotenenziale del 20 luglio 1945, n 440 e cioè al collegio arbitrale di tre membri, che decide secondo equità e, in caso di ulteriore difetto di accordo, dall’Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica. L’art. 84-bis ordina il caso in cui un contratto di trasferimento o cessione conferisce all’artista interprete od esecutore il diritto ad esigere una remunerazione non ricorrente. In questo caso l’artista interprete od esecutore ha il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in caso di mancata pubblicazione, al cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. Il primo comma di questo articolo stabilisce che la rinuncia ad ottenere tale remunerazione non produce effetti e quindi è irrinunciabile. Il secondo comma stabilisce nella misura del 20 per cento la misura della remunerazione annua supplementare definita nel primo comma, calcolata sul ricavo che il produttore ha percepito nel corso dell’anno precedente a quello di versamento di detta remunerazione. Ricavo ottenuto dalla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del fonogramma dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. Viene inoltre definito il concetto di tale ricavo inteso come ricavo ottenuto dal produttore di fonogrammi ante detrazione delle spese relative. Il terzo comma attribuisce alla società di gestione collettiva in possesso dei requisiti di legge l’amministrazione del diritto ad ottenere la remunerazione annua supplementare di cui al primo comma. Il quarto comma dell’articolo attribuisce ai produttori di fonogrammi l’obbligo di fornire le informazioni necessarie a garantire il pagamento della remunerazione annua supplementare. Informazioni da fornire su richiesta degli artisti interpreti od esecutori o dalla società di gestione, di cui al comma precedente, alla quale gli artisti interpreti od esecutori hanno affidato il mandato. Chiude l’art.84-bis, il quinto comma dove è chiarito che nel caso in cui un artista interprete od esecutore abbia diritto a pagamenti ricorrenti, ai pagamenti effettuati a tale artista non viene detratto alcun pagamento anticipato, né alcuna deduzione altra, contrattualmente prevista dopo il cinquantesimo anno dalla lecita pubblicazione del fonogramma o, in mancanza, dopo il cinquantesimo anno dalla lecita comunicazione al pubblico. L’art.84-ter si occupa del caso del diritto di recesso da parte degli artisti interpreti od esecutori nel caso di mancato rispetto contrattuale da parte del produttore di fonogrammi. Il primo comma dell’articolo stabilisce infatti che l’artista, interprete o esecutore può recedere dal contratto con cui ha trasferito o ceduto i suoi diritti esclusivi di fissazione dell’esecuzione al produttore di fonogrammi, nel caso in cui questi, decorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione lecita del fonogramma, come pure in mancanza di tale pubblicazione decorsi cinquanta anni dalla sua prima lecita comunicazione al pubblico, non metta in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma o non lo metta a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascun membro del pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti. Viene anche chiarito che è inefficace la rinuncia a questo diritto di recesso. Il secondo comma definisce inoltre che il diritto di recesso di cui al primo comma, può essere esercitato anche nel caso in cui il produttore di fonogrammi non attua le due forme di utilizzazione del fonogramma previsto dal precedente primo comma entro un anno del ricevimento da parte dell’artista interprete od esecutore dell’intenzione di recedere dal contratto di trasferimento o cessione di cui al primo comma. Il terzo comma regola il caso del fonogramma che contenga la fissazione delle esecuzioni da parte di una pluralità di artisti, interpreti od esecutori. In tale caso questi possono recedere dai loro contratti di trasferimento o cessione con il consenso di tutti gli artisti, interpreti od esecutori secondo il disposto dell’art. 10 (caso di concorso di più autori alla creazione dell’opera – coautori). In caso di ingiustificato rifiuto al recedere da parte di uno o più degli artisti, interpreti od esecutori, è l’autorità giudiziaria che accerta il diritto di recesso dei soggetti istanti da tutti i contratti di trasferimento o cessione. L’ ultimo comma poi stabilisce che con il recesso dal contratto di trasferimento o di cessione, decadono i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma stesso. L’art.85 si occupa della durata dei diritti che è di cinquanta anni a partire dall’ esecuzione, rappresentazione o recitazione. Nel caso però in cui a) una fissazione dell’esecuzione, rappresentazione o citazione, con mezzo diverso dal fonogramma, è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante detto termine, i diritti durano cinquanta anni a partire della prima pubblicazione e se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico; b) se una fissazione dell’esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante il periodo indicato, i diritti durano settanta anni dalla data della prima pubblicazione o, da quella della prima comunicazione al pubblico se anteriore. Il capo secondo si conclude con l’art. 85-bis dove è stabilito che in aggiunta ai diritti esclusivi indicati in questo Capo III, a vantaggio dei detentori dei diritti connessi va pure incluso il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo quanto stabilito all’art. 110-bis che, specificatamente, regola la questione della autorizzazione alla ritrasmissione via cavo. (G.T. per NL)