Anzitutto importante è la definizione in positivo ed in negativo di cosa si intenda per fotografia ai fini di quanto previsto in questo Capo V del Titolo secondo della legge sul diritto di autore.
L’articolo 87 infatti al primo comma definisce, al fine sopra indicato, che per fotografie si intendono le immagini di persone o le immagini di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute con il processo fotografico o altro analogo processo. Sono inoltre incluse nel concetto di fotografie le riproduzioni di opere d’arte ed i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. La definizione del primo comma si completa con la prescrizione del secondo comma che definisce quanto non viene considerato come fotografia, specificatamente: le fotografie di scritti, di documenti, di carte di affari, di oggetti materiali, di disegni tecnici e prodotti simili. Il diritto esclusivo che, come indicato dal primo comma dell’articolo 88, spetta al fotografo che ha ottenuto la fotografia è quello di riproduzione, diffusione e spaccio (commercio) della fotografia. Questo, fatte salve le specifiche disposizioni stabilite dalla sezione seconda ( Diritti relativi al ritratto) del capo sesto (Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto) di questo titolo secondo per quanto riguarda il ritratto e, ugualmente, senza pregiudizio dei diritti di autore sulla opera riprodotta, con riferimento alla fotografie riproducenti opere dell’arte figurativa. Il secondo comma precisa che nel caso in cui l’opera è stata ottenuta nel corso di un contratto di impiego o di lavoro il diritto esclusivo , nell’ambito dell’oggetto e delle finalità del contratto, spetta al datore di lavoro. Stessa norma ( terzo comma) spetta, salvo patto contrario, al Committente nel caso si tratti di fotografie di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo di un equo compenso da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione. Il quarto comma stabilisce che il Ministero per i beni e le attività culturali, secondo le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per la determinazione del compenso che deve corrispondere chi utilizza la fotografia. L’articolo 89 stabilisce che, salvo patto contrario, la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende la cessione dei diritti previsti nel precedente articolo 88. Ciò sempre che tali diritti spettino al cedente. L’articolo 90, al primo comma, elenca le indicazioni che devono gli esemplari della fotografia: 1) il nome del fotografo, o, a scritta del secondo comma dell’articolo 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; 2) la data dell’anno di produzione della fotografia; 3) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata. Il secondo comma esplicita che qualora gli esemplari non riportino le indicazioni sopra elencate, la riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi di cui ai successivi articoli 91 e 98, salvo la prova della mala fede del riproduttore da parte del fotografo. Il successivo articolo 91 al primo punto stabilisce che la riproduzione di fotografie nelle antologie di uso scolastico, come pure in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita contro pagamento di un equo compenso definito a termine di regolamento. Il punto successivo chiarisce che nella riproduzione si deve indicare il nome del fotografo e la data dell’anno di fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta. La riproduzione di fotografie pubblicate sui giornali o altri periodici e che si riferiscono a persone o fatti di attualità o comunque di pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso (punto 3). Il quarto comma chiude questo articolo richiamando la applicabilità dell’ultimo comma dell’articolo 88 sopra descritto. Questo Capo V termina con il quarto comma dove è scritto che il diritto esclusivo sulle fotografie dura venti anni dalla produzione della fotografia. (G.T. per NL)