Nel capo III-bis viene trattato il caso dell’opera per la quale sono scaduti i termini di protezione del diritto di autore senza l’avvenuta pubblicazione della stessa in detto periodo.
Questo Capo si compone di un solo articolo numerato 85-ter che a sua volta si compone di due commi. Al comma primo viene appunto enunciato il caso, nel secondo la durata del diritto derivante. In pratica, fermo restando il diritto morale dell’autore, vengono garantiti a chi, dopo la scadenza appunto dei termini di protezione del diritto di autore, in modo lecito, pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un’opera non pubblicata anteriormente, i diritti di utilizzazione economica, in quanto applicabili, come previsto dalle disposizioni di cui alla sezione I del Capo III del titolo I della legge. La durata di tali diritti esclusivi di utilizzazione economica è di venticinque anni da contarsi dalla prima lecita pubblicazione o dalla comunicazione al pubblico. Come si ricorderà il titolo I di questa legge si occupa delle disposizioni sul diritto di autore, nel capo III di quel titolo viene trattato il contenuto e la durata del diritto di autore e la sezione uno facente parte del capo III si dedica alla protezione della utilizzazione economica dell’opera. Nel Capo III – ter art. 85 quater è regolata la questione di un diritto di utilizzazione economica esclusiva relativa ad una opera che è di pubblico dominio e quindi fuori dal periodo di tutela. Al primo comma di questo articolo è scritto che, fatto salvo il diritto morale dell’autore, chi pubblica in qualunque modo e con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio, spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera derivante dall’attività di revisione critica e scientifica. Al comma due è chiarito che spetta al curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome, questo fermo restando il rapporto contrattuale con il titolare dei diritti di utilizzazione economica indicati al comma uno. Il terzo comma determina in venti anni la durata dei diritti esclusivi indicati in questo articolo a decorrere dalla prima lecita pubblicazione effettuata in qualunque modo e con qualsiasi mezzo. L’ art. 85 quinquies stabilisce infine che i termini di durata previsti dal capo I (Diritti del produttore di fonogrammi), Capo I-bis (Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento , Capo II (Diritti relativi all’emissione radiofonica e televisiva), Capo III (Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori) Capo III-bis (Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali di autore) e da questo Capo III-ter (Diritti relativi ad edizioni scientifiche di opere di pubblico dominio) si calcolano, nei casi rispettivi, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si verifica l’evento considerato dalla norma. Infine nel Capo IV, dedicato ai diritti relativi a bozzetti di scene teatrali, vi è presenza del solo articolo 86 che attribuisce all’autore di bozzetti di scene teatrali un diritto ad un compenso quando il bozzetto viene usato ulteriormente in altri teatri oltre a quello per il quale è stato composto. Questo qualora tali bozzetti non costituiscano opere dell’ingegno già oggetto del diritto di autore in base alle disposizioni del titolo I (Disposizioni sul diritto di autore). La durata del diritto è di cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato utilizzato (G.T. per NL)