Con l’andar del tempo la legge del diritto di autore è stata aggiornata ad esigenze derivate dalle mutazioni tecnologiche che hanno generato situazioni da regolamentare. Si spiega anche in tale modo l’introduzione della numerazione per singoli articoli contrassegnate con il “bis” il “tris” e così via.
E’ il caso del Capo 1-bis del Titolo II della legge. In questo Capo si trova l’art. 78-bis che stabilisce che le disposizioni relative all’ utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive è soggetta alle disposizioni contenute in questo specifico Capo e che sono elencate nel successivo articolo della legge. Ne consegue che l’articolo 78-ter al primo comma indica i diritti esclusivi dei quali è titolare il produttore e che sono: a) il diritto di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualsiasi forma o modo, totalmente o parzialmente, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni; b) il diritto di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, vendita inclusa, dell’originale e delle copie delle realizzazioni effettuate, chiarendo che tale diritto di distribuzione si esaurisce nel territorio della comunità solo nel caso di prima vendita effettuata o consentita in uno Stato membro; c) il diritto di autorizzare il noleggio ed il prestito dell’originale e delle copie delle sue realizzazione, precisando che la vendita o la distribuzione, in qualsiasi forma eseguita, non esauriscono il diritto di noleggio e prestito; d) il diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell’originale e delle copie delle sue realizzazioni in modo tale che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento individualmente scelto, sottolineando il non esaurirsi di tale diritto con alcun atto di messa a disposizione del pubblico. Il secondo comma dell’articolo 78-ter stabilisce in cinquanta anni la protezione esclusiva dei sopra elencati diritti. Inoltre nel caso in cui l’opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento viene pubblicata o comunicata al pubblico entro il termine indicato, la durata del diritto esclusivo è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell’opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento. Si chiude in tale modo questo diritto connesso esclusivo che tutela i produttori di opere cinematografiche, audiovisive e sequenze di immagini n movimento. (G.T.per NL)