Oggetto di diversi confronti tra operatori e P.A. è la dinamica amministrativa dell’asservimento di impianti FM tra diverse concessioni in capo al medesimo soggetto giuridico.
La questione ha dato vita negli anni ad una serie di conclusioni in punto di diritto che sostanzialmente convergono nella direzione che di seguito si espone. Come noto, l’attuale impianto normativo (in primis, D. Lgs. 177/2005 e ss. mm. e ii.) non fissa il limite al numero di concessioni in capo al medesimo soggetto giuridico, determinando meramente le soglie di copertura (art. 24 c. 3 D. Lgs. 177/2005). L’asservimento dei diffusori eserciti dal soggetto giuridico titolare delle concessioni rilasciate o acquisite da terzi concessionari, è una libera scelta imprenditoriale, insindacabile da parte della P.A., posto che nessuna norma di legge legittima ingerenze in tal senso, né prescrive il preventivo rilascio di autorizzazione alla variazione degli assetti impiantistici. Consegue da quanto sopra (espressione del “principio di libertà” di derivazione costituzionale) che i soggetti pluriconcessionari devono meramente informare (in conseguenza di una prassi consolidata e non già di un formale obbligo di legge) la P.A. delle proprie decisioni (se ex ante, oppure ex post, è irrilevante), anche perché dette determinazioni non possono comportare abusi, posto che la corretta conduzione dell’impianto e gli obblighi di rispetto dei precetti normativi del contenuto delle trasmissioni ricadono comunque sul soggetto giuridico titolare delle singole concessioni. (M.L. per NL)