Diritto d’autore. Viola diritto esclusivo degli autori la diffusione di opere nelle tv in albergo senza autorizzazione SIAE

La comunicazione al pubblico di opere dell’ingegno tramite i televisori posti nelle camere di un albergo costituisce violazione del diritto esclusivo riservato agli autori, in mancanza di autorizzazione da parte della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori).

E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Torino con un’importante sentenza emessa nei confronti dell’Hotel Royal di Alessandria. Per la prima volta un Tribunale italiano si è pronunciato a favore degli autori in questa materia. “E’ una sentenza di portata storica – dichiara il Presidente della SIAE Giorgio Assumma – costituirà un precedente indicativo per la magistratura italiana. Non solo per merito della dotta motivazione contenuta nel provvedimento, ma anche perché la sentenza si occupa, per la prima volta e in modo dettagliato, del problema dell’uso della musica negli alberghi. L’affermazione, come ha fatto il tribunale, che tale uso costituisce un uso commerciale, è in linea con la nostra legge sul diritto d’autore e con le legislazioni degli altri Paesi europei. L’affermazione del tribunale infine è anche conforme agli indirizzi assunti in proposito all’Unione Europea”.  La SIAE ha citato in giudizio l’albergo richiamando il trattato OMPI (WCT) sul diritto d’autore e i diritti connessi del 20 dicembre 1996, la direttiva 29/01/CE e gli articoli 12 e 16 della legge sul diritto d’autore. In particolare, l’articolo 16 stabilisce che il “diritto esclusivo di comunicazione al pubblico dell’opera ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite”. Per quanto riguarda la nozione di attività di comunicazione al pubblico, inoltre, la SIAE ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 7 dicembre 2006, emessa nella causa C-306/2005 della Società spagnola SGAE contro Rafael Hotels. La Corte europea ha stabilito, in quel caso, che il termine pubblico riguarda un numero indeterminato di telespettatori potenziali e comunque un numero di persone abbastanza rilevante tale da potere essere considerato come un pubblico. (SIAE)

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