La sezione II del Capo II del Titolo III della Legge sul diritto d’autore, si occupa della trasmissione a causa di morte dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno.
La sezione si compone di tre articoli che sinteticamente dispongono in materia. Il particolare l’art.115 definisce nel primo comma che, dopo la morte dell’autore, il diritto di utilizzazione deve rimanere indiviso fra gli eredi per un periodo di tre anni a contare dalla data della morte. Eccezioni al principio sono dovute a diversa disposizione dell’autore, come pure ad una disposizione dell’Autorità giudiziaria che consenta l’effettuazione della divisione senza indugi, a seguito di istanza di uno o più eredi per gravi motivi. Il secondo comma dispone invece per il periodo successivo ai primi tre anni. A tale proposito gli eredi possono stabilire, per comune accordo, di mantenere in comunione il diritto per una durata da essi fissata entro i limiti indicati nelle disposizioni dei codici. Il terzo comma risolve la questione di come sia regolata questa comunione: valgono le disposizioni del codice civile integrate dalle regole che seguono. L’art. 116 al primo comma chiarisce che l’amministrazione e la rappresentanza degli interessi derivanti dalla comunione è conferita ad uno dei coeredi o a persona estranea alla successione. Il successivo comma 2 poi regolamenta il caso in cui i coeredi trascurino o non si accordino sulla nomina dell’amministratore entro un anno dall’apertura della successione. In tale caso è la SIAE ( Società Italiana degli Autori ed Editori) che diviene amministratore per decreto emanato dal Tribunale del luogo di apertura della successione su ricorso di uno dei coeredi o dell’ente medesimo. Il terzo comma dell’articolo richiama l’applicazione della stessa procedura per il caso di nomina di un nuovo amministratore. In cosa consista poi il compito dell’amministratore viene definito dal primo comma dell’art.117 che chiude questa seconda Sezione. L’amministratore cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell’opera. Ciò avviene nei limiti posti dal secondo comma in cui è stabilito che l’amministratore senza il consenso degli eredi non può autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni nonché l’adattamento dell’opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici. Il consenso, inoltre, deve essere espresso da eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, fatti comunque salvi i provvedimenti dell’Autorità giudiziaria a tutele della minoranza, secondo le norme del codice civile in materia di comunione. (G.T. per NL)