Diritto d’autore: sfera di applicazione della legge

Il Titolo sesto della legge del diritto d’autore è dedicato alla sfera di applicazione della legge. Si compone di cinque articoli.

L’articolo 185, al primo comma, elenca a quali opere si applica questa legge e cioè a tutte le opere di autori italiani dovunque pubblicate per la prima volta, fatte salve le disposizione dell’articolo 189 che a sua volta, come si scriverà, indica la condizione per l’applicazione di questo articolo 185. Prosegue poi il secondo comma dove è stabilito che questa legge si applica oltre che a tutte le opere di autori italiani, anche alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia che siano state pubblicate in Italia per la prima volta. Infine il terzo comma prevede il caso di applicazione di questa legge sul diritto di autore anche a opere di autori stranieri che non rientrano nelle due condizioni del comma precedente purchè sussistano le condizioni previste negli articoli di questo titolo sesto. L’articolo 186, infatti al primo comma, prescrive che l’applicazione di questa legge sul diritto di autore alle opere di autori stranieri, viene regolata dalle convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell’ingegno. Questo, al secondo comma, nel senso che se le convenzioni internazionali contengono dei patti generici di reciprocità o di parità di trattamento, tale patto viene interpretato secondo le norme di equivalenza delle due protezioni come stabilite negli articoli 187 e 188 che seguono. Il terzo comma dell’articolo, fatte salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, prevede che la formalità prevista quale condizione per l’esercizio dei diritti che spettano al produttore di fonogrammi non considerabili nazionali, consiste nell’applicare in modo stabile su tutti gli esemplari del supporto fonografico il simbolo (P) accompagnato dall’indicazione dell’anno di prima pubblicazione. Di importanza rilevante quindi gli articoli 187 e 188. In particolare nell’articolo 187 al primo comma è previsto che, in difetto di convenzioni internazionali , le opere di autori stranieri non rientranti nelle condizioni di cui al secondo comma dell’articolo 185 (domiciliazione in Italia dell’autore e prima pubblicazione in Italia)godono della protezione prevista da questa legge sul diritto di autore a condizione che lo Stato di cittadinanza dell’autore straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione effettivamente equivalente a quella sancita dalla legge italiana e nei limiti di detta equivalenza. Opportunamente il secondo comma prevede il caso dell’autore apolide o di nazionalità controversa; ebbene in tale caso quanto previsto dalla norma del primo comma di questo articolo 187, si riferisce allo Stato nel quale l’opera è stata pubblicata per la prima volta. Il successivo articolo 188 stabilisce, al primo comma, che le norme base da seguire per l’accertamento e regolamentazione dell’equivalenza di fatto, devono essere contenute in apposito decreto a norma dell’art.3,1, della legge31 gennaio 1926, n.100 (delega al Governo di emanare una norma di legge nei limiti della delega stessa). I limiti quadro del decreto sono contenuti nei commi che seguono: – il secondo comma indica che la durata di protezione dell’opera straniera in Italia non può in nessun caso eccedere quella di cui gode l’opera straniera nello Stato di cittadinanza dell’autore straniero; -il terzo comma specifica che se la legge dello stato di cittadinanza dell’autore straniero prevede nella durata della protezione un periodo di licenza obbligatoria, anche in Italia l’opera straniera deve essere sottoposta a norma equivalente; -il quarto comma specifica che se la legge dello stato di residenza dell’autore straniero sottopone la protezione a condizione di adempimento di alcune formalità, di dichiarazioni di riserva e di deposito di copie, come pure di altre qualsiasi formalità, l’opera straniera viene sottoposta in Italia a formalità equivalenti determinate con il decreto; -il quinto comma infine riserva al decreto la possibilità di sottoporre la protezione dell’opera straniera secondo la legge del diritto di autore italiana all’adempimento di altre particolari formalità o condizioni. Conclude il Titolo VI l’articolo 189 che al comma uno estende l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 185 all’opera cinematografica, al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere dell’ingegneria nel caso in cui si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o considerati nazionali secondo questa legge del diritto di autore o di altra legge speciale. Il secondo comma poi chiarisce che in mancanza della condizione indicata al comma precedente rispetto alla realizzazione di opere o prodotti in Italia o che possano essere considerati nazionali secondo le leggi indicate, si applicano a tali opere, diritti o prodotti, le disposizioni degli articoli 186, 187 e 188. (G.T. per NL)

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