Secondo SIAE "La sentenza sul caso Telecom è innovativa e importante per Internet e il diritto d’autore".
Stabilisce infatti che, in caso di conoscenza di attività illecite a danno degli autori, il prestatore dei servizi Internet (ISP) ha l’obbligo di informare senza indugio l’Autorità Giudiziaria o Amministrativa di Vigilanza, affinché possano essere attivati gli ulteriori obblighi di protezione ad essi spettanti. Così ha stabilito il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata per la Proprietà Intellettuale, con decisione del 15/4/2010, ordinando a Telecom Italia di comunicare alla Procura della Repubblica ed al Ministero dello Sviluppo Economico – dipartimento Comunicazioni tutte le informazioni ricevute da FAPAV relative alle violazioni a mezzo web dei diritti d’autore su opere cinematografiche. Tali informazioni devono essere corredate dei dati in possesso di Telecom, diversi da quelli identificativi dei destinatari del servizio. La decisione giunge a seguito di un ricorso di urgenza proposto da FAPAV, nel quale le SIAE è intervenuta, invocando a sua volta l’attenzione del Tribunale, al fine di rendere effettiva la tutela dei diritti degli autori, continuamente violati attraverso le reti informatiche e telematiche. "SIAE auspica che al più presto vengano adottati nuovi strumenti, anche su base amministrativa e contrattuale, tali da consentire la più ampia diffusione delle opere e della cultura, salvaguardando in pari tempo il diritto degli autori", fa sapere in un comunicato la società.