Sempre al Titolo III della legge sul diritto di autore, dedicato alle disposizioni comuni, al Capo II, contenente le disposizioni concernenti la trasmissione dei diritti di utilizzazione, si trova la Sezione V dedicata alla regolamentazione del ritiro dell’opera dal commercio.
E’ questo un diritto che compete esclusivamente all’autore che, in presenza di gravi ragioni morali, ha appunto il diritto di ritirare l’opera dal commercio fatto comunque salvo l’obbligo di indennizzare coloro ai quali ha ceduto i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l’opera che intende ritirare dal commercio. Questo è stabilito al primo comma dell’art.142. Inoltre questo diritto è definito al secondo comma come personale e non trasmissibile. Per poter esercitare questo diritto, al comma terzo, è prescritto che l’autore deve notificare la sua intenzione agli acquirenti dei diritti ed anche al Ministero per i beni e le attività culturali, al quale compete il dare pubblica notizia di tale intendimento nelle forme stabilite in regolamento. Chiude l’articolo il quarto comma dove è fissato il termine di un anno, che decorre dall’ultima data delle notifiche e pubblicazioni, entro il quale gli interessati possono ricorrere all’Autorità Giudiziaria per opporsi alla pretesa dell’autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno. Il secondo articolo in cui si compone la sezione è il 143 ed indica le attività svolte dall’Autorità giudiziaria. Al primo comma è stabilito che l’Autorità giudiziaria, riconosciuta la sussistenza delle gravi ragioni morali invocate dall’autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell’opera che viene condizionato dal pagamento di una indennità a favore degli interessati che hanno acquistato i diritti, fissando quindi anche il valore dell’indennizzo ed il termine per il pagamento. Nel caso di ragioni di urgenza, al comma secondo è prescritto che l’Autorità giudiziaria può pronunciare un divieto provvisorio mediante decreto su ricorso, prima della decadenza del termine indicato nel precedente articolo 142 (un anno). In tale caso, occorrendo, previo il versamento di idonea cauzione. All’art. 142 è indicato che l’Autorità giudiziaria fissa anche un termine per il pagamento dell’indennizzo. Ciò premesso, nel caso in cui l’indennità stabilita dall’Autorità giudiziaria non viene pagata entro tale termine, cessa di pieno diritto l’efficacia della sentenza come scritto nel terzo comma di questo articolo 143. Il quarto comma che conclude l’articolo e la sezione, stabilisce che la continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell’opera che avvenga dopo trascorso il termine (un anno) di cui all’ultimo comma dell’articolo142, e dopo dichiarato sospeso il commercio dell’opera, è soggetto a sanzioni civili e penali comminate da questa legge per la violazione del diritto di autore. (G.T. per NL)