Il Titolo III della Legge riguardante il diritto d’autore tratta delle Disposizioni Comuni ed al Capo I si occupa dei Registri di Pubblicità e del Deposito delle Opere.
Questo Capo I si compone di quattro articoli dei quali i primi due si riferiscono ai registri nei quali registrare le opere oggetto del diritto di autore, gli ultimi due al deposito delle opere stesse. L’articolo 103, composto di sette commi, al primo comma stabilisce che presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi della legge sui diritto d’autore. Il secondo comma prescrive che la Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) cura la tenuta di un pubblico registro speciale dedicato alle opere cinematografiche ed alle opere audiovisive. Per quanto riguarda questo registro, in merito a caratteristiche, modalità di registrazione delle opere, tariffe per la tenuta del registro, come pure circa la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, la legge rimanda ad un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Definita l’esistenza dei registri, nel terzo comma viene prescritto che in tali registri vengono registrate le opere soggette all’obbligo di deposito indicando per esse: il nome dell’autore, del produttore, la data di pubblicazione e le altre indicazioni stabilite dal Regolamento per l’esecuzione della legge 22 aprile 1941 n.633, approvato con R.D. 18 maggio 1942 n.1369 al Capo III relativo appunto ai Registri di pubblicità e deposito di esemplari delle opere. Il quarto comma inoltre affida alla S.I.A.E. la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore: in tale registro vengono registrati il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per tale quella del primo atto di esercizio dei diritti esclusivi. Il comma quinto spiega gli effetti della registrazione nel senso che la stessa fa fede, fino a prova contraria, della esistenza dell’opera e della relativa pubblicazione. Ugualmente gli autori ed editori indicati del registro sono gli autori ed editori delle opere che a loro sono attribuite, sempre sino a prova contraria. Uguale presunzione per le annotazioni nel registro speciale di cui al secondo comma, per le opere cinematografiche e per le opere audiovisive. Per quanto attiene la tenuta dei registri di pubblicità la stessa è disciplinata, ai sensi del comma sesto, dal Regolamento per l’esecuzione della legge. L’ articolo 103 chiude poi con il settimo comma che stabilisce come i registri indicati possano essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici. Il successivo articolo 104, composto da due commi, al primo indica la possibilità, su istanza della parte interessata e con le forme indicate dal Regolamento, di registrare gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto od in parte i diritti riconosciuti da questa legge o che comunque costituiscono su di essi, diritti di godimento o di garanzia. Ugualmente per quanto attiene agli atti di divisione o di società relativi ai diritti stessi. Il secondo comma specifica inoltre che le registrazioni hanno anche ulteriori effetti di carattere giuridico od amministrativo secondo le disposizioni di questa legge o di altre leggi speciali. Terminate con questi due articoli le disposizioni che concernono i registri, i successivi articoli trattano del deposito delle opere per la registrazione. L’articolo 105, formato da 4 commi, al primo indica il dovere per gli autori ed i produttori (come pure per i loro aventi causa) delle opere e dei prodotti protetti in base a questa legge di depositare, presso il Ministero per i beni e per le attività culturali, un esemplare o copia della opera o del prodotto, nei termini e nelle forme previste dal Regolamento. Il comma secondo chiarisce che nel caso di opera drammatico-musicale o sinfonica, in assenza di stampa della partitura d’orchestra, sarà sufficiente una copia od un esemplare della riduzione per canto o per pianoforte solo. Il terzo comma indica che per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa. Chiude il quarto comma con l’affermazione che per le fotografie è escluso l’obbligo del deposito. Ultimo articolo di questo Capo I è l’articolo 106 che contempla il caso di mancato deposito. Nel primo comma è stabilito che l’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto di autore sulle opere protette come dal Titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, fatta salva per le opere straniere, l’applicazione dell’art. 188 che prevede la protezione per le opere straniere alle condizioni previste dalle formalità dello stato straniero che vengono recepite tali quali dallo stato italiano. Soppresso nel tempo il comma secondo, chiude l’articolo 106 ed il Capo I il terzo comma che attribuisce al Ministero per i beni e le attività culturali il potere di procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell’opera per la quale sia stato omesso il deposito. (G.T. per NL)