Diritto d’autore. Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere

Dopo la regolamentazione delle opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche ai fini dell’utilizzazione economica del diritto di autore, trattate nella sezione I, è la volta delle opere collettive ad essere oggetto dell’attenzione del legislatore.

Si tratta di un insieme di norme che costituiscono la sezione II del Capo IV. L’attenzione per queste opere, ai fini dell’utilizzazione economica del diritto di autore, inizia con l’articolo 38 che attribuisce tale diritto di utilizzazione economica per quanto riguarda l’opera collettiva all’editore dell’opera stessa, salvo l’esistenza di patto contrario e senza pregiudizio di quanto prescritto dall’articolo 7 che considera autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa. Vale la pena ricordare che per opere collettive l’articolo 3 intende le opere costituite dalla riunione di opere, o parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste ed i giornali. Ne consegue che tali opere collettive sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte. Con riferimento poi ai singoli collaboratori dell’opera collettiva, è ovviamente a loro riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, osservando i patti convenuti. In mancanza di patti convenuti vanno osservate le disposizioni contenute negli articoli dal 39 al 43. L’articolo 39 tratta il caso di un articolo inviato alla rivista od al giornale, al fine della riproduzione, da parte di autore non facente parte della redazione del giornale e della rivista ed in assenza di accordi contrattuali. In tale caso la norma prescrive che qualora l’autore non riceva una notizia di accettazione nel termine di un mese dall’invio, oppure, se accettata, la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell’accettazione, l’autore riprende il diritto di disporre liberamente dell’articolo. Per quanto riguarda invece il caso di un articolo inviato alla rivista da un redattore, il direttore della rivista può differirne la produzione anche oltre i termini più sopra indicati per l’autore non redattore, però, trascorso il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l’autore può utilizzare il proprio articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, e anche in altro periodico se si tratta di rivista. Quanto alla pubblicazione del nome dell’autore, considerato nell’articolo 40, il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale, salvo patto contrario, ne ha diritto nelle forme di uso. Tale diritto non compete invece al personale di redazione, sempre salvo patto contrario. Secondo l’articolo 41 al direttore del giornale compete inoltre il diritto di introdurre nell’articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma richieste dalla natura e dai fini del giornale. Questo naturalmente salvo patto contrario e salvo quanto previsto dall’ articolo 20 a proposito del diritto dell’autore di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modifica ed ogni atto a danno dell’opera che possano essere di pregiudizio al suo onore ed alla sua reputazione. Nel caso di articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell’autore, la facoltà del direttore del giornale si estende anche alla soppressione o riduzione di parti dell’articolo da riprodurre. Con l’articolo 42 viene attribuito all’autore di un articolo, o di altra opera, che riprodotto in un’opera collettiva, il diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume purché indichi l’opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione. Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l’autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali. La sezione dedicata alle opere collettive chiude infine con l’articolo 43 che stabilisce l’assenza di obbligo per l’editore o direttore della rivista o del giornale di conservare o restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti nel caso siano loro pervenuti senza loro richiesta. Di nuovo da sottolineare la attenzione del legislatore per rimuovere casi di possibile ostacolo alla propagazione delle opere dell’ingegno per mancati accordi tra le parti che collaborano alla sua realizzazione. (G.T. per NL)
 

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