Diritto d’autore. Le norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere

Dopo aver esaurito nel Capo III le disposizioni relative al contenuto ed alla durata del diritto di autore con riferimento alle protezioni circa la utilizzazione economica dell’opera, alle protezioni a difesa della personalità dell’autore ed alla durata dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, la legge nel Capo IV si occupa di normare i diritti di utilizzazione economica specifici di talune categorie di opere.

Nella prima sezione di questo Capo l’attenzione del legislatore si riferisce alle opere drammatico-musicali, alle composizioni musicali con parole, ed alle opere coreografiche e pantomimiche per le quali più autori sono collaboratori. Il legislatore si preoccupa di intervenire con la norma solo per il caso in cui manchino particolari convenzioni tra i collaboratori con riferimento alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole ed ai balli e balletti musicali. In tale situazione evidenziata dall’articolo 33 suppliscono i tre seguenti articoli 34, 36 e 36. In particolare l’articolo 34 attribuisce all’autore della parte musicale l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, ovviamente fatti salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione. Il profitto che ne deriva, invece, va ripartito in proporzione al valore del rispettivo contributo letterario e musicale. Nelle opere liriche poi si considera che il valore della parte musicale rappresenti i trequarti del valore complessivo dell’opera. Uguale invece viene considerato il valore dei contributi nel caso delle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e nei balletti musicali. Infine, fatto salvo il dettato di quanto esposto in seguito, ciascuno dei collaboratori ha il diritto di utilizzare separatamente ed indipendentemente la propria opera. L’articolo 35, con riguardo all’utilizzo separato, statuisce che l’autore della parte letteraria non può disporne per un altro testo musicale salvo il caso in cui: 1) il compositore non ponga in musica il manoscritto della parte letteraria, ricevuto come definitivo, entro cinque anni nel caso di libretto per opera lirica od operetta o di un anno per il caso di ogni altra opera letteraria da mettere in musica; 2) quando l’opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata , ma non viene rappresentata od eseguita nei termini indicati al paragrafo precedente, salvo il caso in cui termini maggiori siano stati accordati per l’esecuzione o rappresentazione ai termini degli articoli 139 e 141 della Sezione IV (Contratti di rappresentazione e di esecuzione) del Capo II (Trasmissione dei diritti di utilizzazione) del titolo III (Disposizioni comuni). In particolare l’ art.139 pone il limite massimo per la rappresentazione di opere drammatico musicali a 5 anni, mentre l’articolo 141 stabilisce che il contratto che ha per oggetto l’esecuzione di una composizione musicale, e regolato dal disposto della sezione della quale fa parte questo articolo, in quanto applicabili alla natura ed all’ oggetto del contratto stesso; 3) quando, dopo una prima rappresentazione l’opera cessi di essere eseguita o rappresentata per un periodo di dieci anni se opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta, o per un periodo di due anni se trattasi di altra composizione. Nei casi previsti ai n.2 e 3 il compositore può utilizzare in altro modo (altrimenti) la musica. L’articolo 36 stabilisce che nel caso in cui il compositore non ponga in musica il manoscritto della parte letteraria definitiva nel termine di cinque anni, l’autore delle parte letteraria ne riacquista la piena disponibilità senza pregiudizio dell’eventuale azione di danni a carico del compositore. Nei casi 2) e 3) dell’articolo 35 (opera pronta, ma non eseguita o rappresentata nei termini di cinque o un anno secondo la casistica; opera che dopo la prima rappresentazione non viene più eseguita o rappresentata per un periodo di dieci anni o due anni secondo la casistica) e senza pregiudizio dell’azione di danni, il rapporto di comunione formatosi nei riguardi dell’opera già musicata rimane fermo, ma l’opera può essere rappresentata od eseguita solo con il consenso di entrambi i collaboratori autori. Chiude questa prima sezione del Capo IV l’articolo 37 che chiarisce come l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetti all’autore della parte pantomimica o coreografica nel caso di opere coreografiche o pantomimiche come pure nelle altre opere composte di musica, parole o danza o mimica, quali le riviste musicali e opere simili nelle quali la parte musicale non ha funzione o valore principale. Nelle riviste musicali l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all’autore della parte letteraria. Infine alle opere qui elencate e con le modifiche definite, sono applicabili le disposizioni degli articoli 35 e 36. L’attenzione con la quale il legislatore si dedica al tentativo di normare possibili casi di inazione dovuta a contrasti fra collaboratori va nel senso della tutele delle opere dell’ingegno che hanno il fine di raggiungere i fruitori e non rimanere inespresse per questioni particolari anche se legate ai singoli autori. (G.T. per NL)
 
 

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