Diritto d’autore. Le eccezioni e le limitazioni (seconda parte)

(segue da articolo precedente). Sono inoltre esentati, in base all’art. 68 bis, dal diritto di riproduzione, ”quegli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico per la loro transitorietà o in quanto accessori e parte integrante ed essenziale di un processo tecnologico”.

Ciò se eseguiti all’unico scopo di consentire le trasmissioni in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario, ovvero un utilizzo legittimo di un’opera od altri materiali. Quanto scritto nella norma salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativo di commercio elettronico. Non è poi soggetto, secondo il comma 1 dell’art. 69, ad autorizzazione da parte del Titolare del diritto di Autore ( che pertanto non riceverà remunerazione alcuna) il prestito, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, effettuato dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli Enti Pubblici con riguardo a – esemplari a stampa delle opere con eccezione degli spartiti e delle partiture musicali; – fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento, anche sonore,- una volta decorsi diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, – o, se non esercitato tale diritto, dopo almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle opere o sequenze di immagini. Inoltre, al comma 2. dello stesso art. 69, viene consentita, sempre per le biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici, – la riproduzione, -senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto od indiretto, -“in unico esemplare” di fonogrammi e dei video grammi, – contenenti opere cinematografiche, o audiovisive ,o sequenze di immagini in movimento, sonore o non sonore, – esistenti presso le stesse biblioteche, cineteche e discoteche appunto degli enti pubblici e dello Stato. Con questo provvedimento viene data la possibilità alle biblioteche pubbliche di svolgere la loro attività caratteristica in modo definito e di creare un archivio digitale in unico esemplare del materiale video fonografico in loro possesso anche come salvaguardia in caso di impossibilità di recupero degli originali. L’art. 70 si occupa poi di delimitare quanto oggetto di critica, discussione e insegnamento. Viene infatti stabilito al punto 1 il libero utilizzo – di riassunti, citazioni o riproduzioni di brani o di parti di opera – se finalizzati allo scopo di critica o discussione e solo in questo ambito – a condizione che non costituisca concorrenza all’ utilizzazione economica dell’opera stessa. Per quanto riguarda poi i fini di insegnamento e di ricerca scientifica l’utilizzo è libero a condizione che abbia solo finalità illustrative e fini non commerciali. Con l’avvento di Internet si costruisce poi il comma 1 bis (aggiunto nel 2008 con la legge n. 2 del 9 gennaio) che consente:- la libera pubblicazione attraverso la rete a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate; – per uso didattico o scientifico e solo per utilizzi senza fini di lucro. Quindi immagini e musica non uguale in qualità a quella oggetto del diritto di autore, ma con caratteristiche indicative, ma non uguali a quanto protetto dal Diritto di Autore e comunque solo a fini didattici o scientifici, non per altro utilizzo. A chiusura poi di questo comma viene demandata a decreto del Ministero per i Beni e le attività culturali la definizione dei limiti per l’uso didattico e scientifico di cui sopra. Decreto da emettere dopo aver sentito il Ministero della pubblica istruzione, quello dell’Università e della ricerca: il tutto previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Al comma 2 viene indicato che nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura fissata per regolamento che ne fissa anche la modalità per la determinazione dell’equo compenso. A chiusura, al comma 3 dell’ articolo 70 viene prescritto che il riassunto, la citazione o la riproduzione devono sempre fare riferimento al titolo dell’opera ed ai nomi dell’autore e dell’editore e dell’ eventuale traduttore se del caso. L’art. 71 si rivolge ai brani musicali eseguiti dalle bande musicali e dalle fanfare dei corpi di armata dello Stato che: – possono eseguire brani musicali o parti di opere in musica; – senza pagamento di diritto alcuno; – a condizione che l’esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro. Con l’art. 71 bis, la legge si occupa dei portatori di handicap per i quali, ad uso personale, sono consentite le riproduzioni di opere o materiali protetti come pure l’utilizzo degli stessi per comunicazione al pubblico a condizione che: -siano direttamente collegati all’handicap, – non abbiano carattere commerciale e- si limitino a quanto richiesto dall’ handicap: questo al comma 1. Al comma due si rinvia ad un decreto del Ministero per i beni culturali, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – sentito il Comitato di cui all’art. 190 (il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore), la definizione delle categorie di portatori di handicap che ricadono nella fattispecie di cui al comma 1 come pure i criteri per l’individuazione dei singoli beneficiari e, se necessario, le modalità di fruizione. E’ l’ articolo 71 ter che consente la libera comunicazione o la messa a disposizione: – a favore di singoli individui; – e per scopo di ricerca o attività privata di studio; – su terminali aventi tale funzione, presso biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei ed archivi; – le opere od altri materiali; – contenute nelle loro collezioni; – e non soggetti a vincoli ex atti di cessione o licenza. La riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di pena e prevenzione è consentita (Art: 71 quater): – esclusivamente per utilizzo interno ; – a condizione che i titolari del diritto ricevano un equo compenso; – determinato, detto compenso, dal Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Comitato consultivo di cui all’art. 190. L’elencazione dei casi per i quali vi è il consenso di legge ad una libera utilizzazione delle opere protette da diritto di autore si conclude con l’ art.71-quinquies che indica: comma 1. l’obbligo per i titolari di diritti di rimuovere le misure tecnologiche di cui all’ articolo 102-quater (le misure di protezione tecnologiche che possono limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti) – dietro richiesta dell’ autorità competente; – per fini di sicurezza pubblica ; – o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario. Comma 2. I titolari dei diritti devono adottare idonee soluzioni , anche mediante accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari per consentire l’esercizio delle eccezioni degli articoli precedenti (artt. 55,68 commi 1 e 2, 69 comma 2; 70 comma 1, 71 bis 71 quater) . -su richiesta dei beneficiari , – a condizione che i beneficiari abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell’opera o del materiale protetto, – o ne abbiano avuto legittimo accesso; – comunque nel rispetto e nei limiti indicati dagli articoli di riferimento inclusa la corresponsione dell’ equo compenso dove previsto. Comma 3:I titolari dei diritti non sono tenuti alla prescrizione del comma 2 quando l’accesso alle opera avvenga in base ad accordi contrattuali . Al comma 4 si provvede la possibilità dei rappresentanti sia dei Titolari di diritti e dei beneficiari delle eccezioni, di svolgere trattative al fine di consentire l’esercizio delle eccezioni stesse. In mancanza di accordo ciascuna delle parti può rivolgersi al Comitato di cui all’art. 190 per esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione secondo le modalità previste dall’art. 194-bis. Con il comma 6 si chiude il Capo V delle Eccezioni e limitazioni dove si è potuto verificare che le prescrizioni tengono conto di variabili del tutto condivisibili a favore della divulgazione, possibilità di analisi e studio, sostegno delle categorie di disabili o persone in luoghi di costrizione per vari motivi, come pure ai fini delle procedure giudiziarie. A completamento di quanto fin qui scritto, va indicato che all’ art. 71 quinquies è citato in parentesi l’art. 55 della legge sul Diritto di autore, che in realtà non è ricompreso tra le eccezioni e limitazioni. A puro scopo di conoscenza questo articolo al comma 1 autorizza alla registrazione su disco od altro supporto una opera al fine della successiva radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche. La condizione affinchè ciò sia possibile, senza pregiudizio dei diritti dell’autore, sta nella distruzione di tale registrazione o sua riduzione allo stato di inservibilità. Al comma 2 viene consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano le caratteristiche di carattere documentario senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici e commerciali salvo che, per questa ultima utilizzazione, sia stata ottenuta una autorizzazione dell’autore dell’ opera e dei titolari dei diritti connessi. (G.T. per NL)
 

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