Il diritto di autore tutela gli ideatori delle opere dell’ingegno in modo adeguato prescrivendo nei dettagli i vari aspetti che conferiscono all’autore di una creazione immateriale una esclusiva di utilizzo, quasi fosse una cosa materiale di sua proprietà.
In questa prospettiva il diritto di autore, volendo anche consentire una positiva conoscenza di ciò che è stato concepito da parte dei potenziali fruitori, si occupa del modo di tutelare questo aspetto determinando delle eccezioni e limitazioni allo stesso diritto dell’ autore: in sostanza definendo una casistica per la quale, a vantaggio della informazione e conoscenza della collettività, non trova applicazione l’ esclusiva di cui sopra ed in sintesi nulla è dovuto all’ autore per quel definito utilizzo della sua opera. E’ nella Sezione I titolata “Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni" della legge sul Diritto di Autore, che questo aspetto viene regolato. Nell’ articolo 65 vengono elencate due situazioni di eccezione/limitazione al Diritto dell’ Autore. La prima riguarda gli articoli di carattere economico, politico, religioso, pubblicati in giornali, riviste, radiodiffusi o comunque messi a disposizione del pubblico. Tali articoli possono essere riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste, giornali o diffusi per radio o televisione “liberamente” a condizione che: – sia citata la fonte da cui sono tratti con indicazione di data, nome dell’autore se rilevabile; – salvo il caso in cui la riproduzione o l’ utilizzazione non siano state espressamente riservate. La seconda, consentita per l’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, riguarda la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti, utilizzati per avvenimenti di attualità. Anche in questa ipotesi la condizione è la citazione della fonte e dell’autore, se disponibile. E’ evidente come in queste ipotesi il legislatore si sia occupato della possibilità di portare il più possibile a conoscenza del pubblico la novità che altrimenti rimarrebbe circoscritta solo ad un cerchio ristretto. La possibilità di libera riproduzione o comunicazione al pubblico nelle riviste o nei giornali anche telematici o radiotelevisivi, giustificati dallo scopo informativo, sono previste dall’art 66 per i discorsi aventi interesse politico o amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o in pubblico. In questo caso la cura è rivolta alla salvaguardia di una corretta informazione, ovviamente a condizione di citare l’autore, la data ed il luogo nel quale il discorso ebbe luogo. Riproduzione di brani od opere hanno inoltre possibilità di riproduzione secondo l’art.67 ai fini di sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, sempre a condizione della citazione della fonte dalle quali sono derivate e possibilmente il nome dell’autore. A tutela della libertà di azione del lettore secondo l’ art. 68 comma uno, è libera la riproduzione di singole opere o brani per uso personale del lettore, attuate con mezzi di riproduzione non idonei a successiva diffusione o spaccio dell’opera al pubblico. Ugualmente questo articolo al comma due definisce libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche aperte al pubblico o scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici effettuate da questi organismi per servizi propri, senza vantaggio economico o commerciale diretto od indiretto. Continuando in questo articolo, al terzo comma viene statuito, con l’eccezione di impossibilità con riguardo agli spartiti e partiture musicali, il consenso alla riproduzione del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico. Tale riproduzione, unicamente per uso personale, di queste opere di ingegno, mediante fotocopia, xerocopia o analogo sistema. Il quarto comma dell’articolo 68 si riferisce, di conseguenza, ai responsabili dei “punti o centri di riproduzione, che utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione” mettendo a loro carico un compenso da corrispondere agli autori ed editori delle opere dell’ingegno pubblicate con riferimento alle stampe che con l’ utilizzo dei detti apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti dal comma 3. Viene anche indicata la misura di tale compenso e le modalità per la riscossione e ripartizione secondo l’art. 181 ter di questa legge. Il quinto comma riguarda le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche e fatte all’interno delle stesse per fotocopia, xerocopia o analogo sistema: possono essere effettuate liberamente nei limiti del comma 3 con corresponsione di un compenso forfettario a favore degli aventi diritto come stabilito all’art. 181 ter. Tale compenso direttamente versato annualmente dalla biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi. I limiti statuiti al comma tre inoltre non si applicano alle opere non incluse in cataloghi editoriali e rare causa la difficoltà di reperibilità sul mercato. Chiude quindi questo articolo con il comma 6 che vieta lo spaccio al pubblico delle copie di cui agli articoli precedenti ed in genere ogni utilizzo in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore. Con quanto statuito i questo articolo è evidente come il legislatore abbia voluto considerare la necessità per taluni fruitori di soffermarsi nella disamina dell’opera di ingegno e farne oggetto di considerazioni più profonde nel caso di consultazione delle opere stesse presso le istituzioni bibliotecarie. E’ il caso ad esempio degli studenti nell’elaborazione di tesi (continua nel prossimo articolo). (G.T. per NL)