E’ la stessa SIAE a pubblicare il comunicato sul sito ufficiale: Soundreef ha sbagliato.
Questa la vicenda per sommi capi: il centro commerciale IperMontebello aveva stipulato con la società Soundreef – costituita per monitorare, raccogliere e massimizzare le royalties di autori ed editori da essa rappresentati – un contratto per diffondere opere musicali all’interno della struttura.
Per parte propria, dal 2012 la Siae adiva il giudice civile convenendo IperMontebello affinché venissero corrisposte le somme dovute per lo sfruttamento del diritto d’autore sulla diffusione della musica, in quanto l’accordo di Soundreef, a sua detta, non risultava regolare. Soundreef Ltd, interveniva nel giudizio ad adiuvandum del centro commerciale, sostenendo la regolarità delle licenze rilasciate.
All’esito della verifica, il Tribunale di Milano assegnava ragione a SIAE sulla scorta del fatto che dai contratti stipulati risultava che Soundreef avesse acquisito i diritti da Beatpick Italia S.r.l. che a sua volta li aveva rilevati da Beatpick Ltd, alla quale erano stati venduti da Music Supervisor Inc. Tutto frutto di una mera operazione commerciale, che non aveva niente a che fare con l’intermediazione del diritto d’autore, secondo i giudici milanesi.
In secondo luogo, anche ASCAP, l’organizzazione no-profit britannica che protegge i diritti d’autore musicali anche negli Stati Uniti (un organismo di gestione collettiva che opera in accordo con la SIAE in materia di compensi per lo sfruttamento delle opere soggette a tale tutela), non aveva rilasciato alcuna autorizzazione.
Per il tribunale civile di primo grado, se era pur vero che la SIAE non deteneva più il monopolio per l’attività di intermediazione legata alla gestione del diritto d’autore, l’attività risultava comunque esercitata per conto e nell’interesse dei propri iscritti e non soltanto in Italia. Infatti, come indicato nella nuova normativa in materia di diritto d’autore, l’attività della Società Italiana degli autori ed editori si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organica.
Con sentenza del 26/07/2018 il Tribunale di Milano ha accertato che la SIAE era perfettamente legittimata nella richiesta fatta al centro commerciale, perché le licenze rilasciate da Soundreef non erano conformi alla disciplina che regola i rapporti tra ASCAP e i suoi associati. Una decisione che, seppur relativa ad una declaratoria di prima istanza, costituisce un rilevante precedente alla luce della normativa recentemente innovata. (D.D. per NL)