Diritto d’autore: il punto della situazione sulle conseguenze penali e amministrative a seguito di download illegale

Oltre 500 sono stati i soggetti coinvolti – a vario titolo – a seguito di indagini avviate in Italia dalla magistratura per pirateria multimediale. Sappiamo bene che la legge di riferimento è stata più volte novellata e quindi, reputiamo opportuno, fare il punto della situazione sulle norme effettivamente applicabili ed i conseguenti riflessi penali o amministrativi. L’impianto legislativo colpisce, infatti, con diversi livelli di intensità sia i soggetti che scaricano file illegalmente sia coloro che li condividono in rete. Chi scarica rischia una sanzione amministrativa, quella prevista dall’art. 174-ter della LDA, il quale recita “1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. 2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell’autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale”. L’azione di condivisione dei files è, al contrario, distinta tra condivisione a scopo di lucro e a scopo di profitto. Nel primo dei due casi trova applicazione l’art. 171-ter comma 2, lett. a-bis) LDA., con sanzioni molto pesanti. Chi condivide a scopo di profitto, è soggetto a una sanzione penale ex art. 171, comma 1, lett. a-bis). Il primo dei due articoli recita “E’ punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a-bis) in violazione dell’articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa”. L’art. 171, comma 1, lett. a-bis) stabilisce, invece, che “Salvo quanto previsto dall’art. 171-bis e dall’art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa”. (M.P. per NL)

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Per ottenere maggiori informazioni sulle categorie di cookie, sulle finalità e sulle modalità di disattivazione degli stessi clicca qui. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang
  • PHPSESSID

Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi

Ricevi gratis la newsletter di NL!

ATTENZIONE! Il 14/12/2024 scade termine per iscrizione in lista SIG (Servizi di Interesse Generale) istituita da Agcom per rilevanza in elenchi dei device smart: [email protected]

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER