Oltre 500 sono stati i soggetti coinvolti – a vario titolo – a seguito di indagini avviate in Italia dalla magistratura per pirateria multimediale. Sappiamo bene che la legge di riferimento è stata più volte novellata e quindi, reputiamo opportuno, fare il punto della situazione sulle norme effettivamente applicabili ed i conseguenti riflessi penali o amministrativi. L’impianto legislativo colpisce, infatti, con diversi livelli di intensità sia i soggetti che scaricano file illegalmente sia coloro che li condividono in rete. Chi scarica rischia una sanzione amministrativa, quella prevista dall’art. 174-ter della LDA, il quale recita “1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. 2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell’autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale”. L’azione di condivisione dei files è, al contrario, distinta tra condivisione a scopo di lucro e a scopo di profitto. Nel primo dei due casi trova applicazione l’art. 171-ter comma 2, lett. a-bis) LDA., con sanzioni molto pesanti. Chi condivide a scopo di profitto, è soggetto a una sanzione penale ex art. 171, comma 1, lett. a-bis). Il primo dei due articoli recita “E’ punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a-bis) in violazione dell’articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa”. L’art. 171, comma 1, lett. a-bis) stabilisce, invece, che “Salvo quanto previsto dall’art. 171-bis e dall’art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa”. (M.P. per NL)