Un nodo ancora da sciogliere completamente nell’era della comunicazione 4.0 è quello dell’impiego delle fotografie delle persone.
In un periodo come l’attuale di disponibilità a comunicare attraverso mezzi di comunicazione nuovi e meno, sorge a volte la domanda a proposito di cosa si possa fare o cosa sarebbe meglio non fare per evitare di contravvenire alle prescrizioni di legge in vigore, che non mutano automaticamente al variare delle mode, ma che sono valide, così come sono, fino ad apposito intervento novellatore del legislatore e del regolatore.
Sicuramente un argomento delicato è quello che si collega alle fotografie dell’immagine delle persone. La legge che dà le regole ed indica il comportamento da tenere in relazione alle fotografie e al così detto diritto di immagine è quella sul Diritto d’Autore. Nel Capo V del Titolo II di questa legge, l’articolo 87 stabilisce che sono oggetto di tutela le fotografie che riguardano immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute con il processo fotografico o altro analogo processo. Anche le riproduzioni di opere d’arte ed i fotogrammi delle pellicole cinematografiche rientrano nella definizione di fotografie tutelate, mentre non vengono considerate fotografie oggetto di tutela quelle di scritti, di documenti, di carte di affari, di oggetti materiali, di disegni tecnici e prodotti simili.
Secondo l’articolo 88, il diritto di riproduzione, diffusione e spaccio (vendita) della fotografia spetta, in esclusiva, al fotografo, fatte salve le specifiche disposizioni per quanto riguarda i diritti relativi al ritratto (articoli dal 96 al 98). Sempre secondo l’articolo 88, è previsto che, nel caso in cui l’opera sia stata ottenuta in vigenza di un contratto di impiego o di lavoro, il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e vendita, nell’ambito dell’oggetto e delle finalità del contratto, spetta al datore di lavoro. Tale diritto esclusivo spetta invece, salvo patto contrario, al committente nel caso si tratti di fotografie di cose possedute dal committente dell’esecuzione della fotografia, fatto salvo il pagamento a favore del fotografo di un equo compenso per l’uso commerciale della riproduzione della fotografia.
L’articolo 90 stabilisce che le riproduzioni della fotografia devono evidenziare il nome del fotografo, o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente, la data dell’anno di produzione (realizzazione) della fotografia e, se del caso, il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata. La riproduzione di fotografie pubblicate sui giornali o altri periodici e che si riferiscono a persone o fatti di attualità o comunque di pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso a favore del fotografo (il diritto esclusivo sulle fotografie dura venti anni dalla produzione della fotografia). Collegato al tema della fotografia, per la persona fotografata vi è il diritto di immagine, tutelato dall’articolo 10 del Codice Civile e che trae fondamento dall’articolo 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona.
Conseguentemente l’articolo 96 della legge del Diritto d’autore stabilisce che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso della persona stessa. Vi sono delle eccezioni a questo principio, come stabilito dall’articolo 97, nei casi in cui la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto da tale persona, da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali e quando la riproduzione è correlata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svolte in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio se ciò può recare pregiudizio all’onore, reputazione, decoro della persona rappresentata nel ritratto.
Per quanto riguarda il fotografo che fissa l’immagine è stabilito nell’articolo 98 che, salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione della persona fotografata, o dai suoi successori o aventi causa, può essere pubblicato, riprodotto, fatto riprodurre senza il consenso del fotografo; un equo compenso va a questi corrisposto da chi utilizza commercialmente la produzione. Il nome del fotografo, se presente sulla fotografia originaria, deve essere indicato anche nelle riproduzioni. Queste sono le norme da osservare e viene il dubbio che siano sempre osservate in modo compiuto. Un ringraziamento particolare dell’articolista ca all’avvocato Lorena Pizzi per le preziose precisazioni fornite ai fini della realizzazione del presente pezzo. (G.T. per NL)