(continua da articolo precedente) Due articoli e si conclude il Titolo settimo delle legge sul diritto di autore dedicato al Comitato consultivo.
Di questi due articoli l’art.194-bis è dedicato al ruolo del Comitato nella procedura di tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal comma quarto dell’art. 71-quinquies della legge per il caso in cui manchi l’accordo fra le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni all’applicazione del diritto di autore. Si tratta, come già indicato, delle eccezioni previste dagli articoli: art. 55 –registrazione ai fini della radiodiffusione -; art. 68 comma 1 -libera riproduzione per uso personale –; art.68 comma 2 –libera fotocopia di opere in biblioteche accessibili al pubblico o scolastiche, in musei o archivi pubblici – ; art. 70 c.1 – riassunto, citazione o riproduzione di brani o parti di opere-; art. 71-bis riproduzioni per portatori di handicap-; e 71-quater riproduzioni radiotelevisive per uso interno effettuate da ospedali pubblici o istituti di prevenzione e pena, con equo compenso. Il primo comma dell’articolo 194-bis è dedicato all’avvio della procedura del tentativo di conciliazione che si sostanzia nella richiesta di conciliazione che, sottoscritta dall’associazione o ente che la propone, deve essere consegnata al comitato consultivo permanente per il diritto di autore oppure ad esso spedita a mezzo di raccomandata avviso di ricevimento. Nei dieci giorni dal ricevimento della richiesta il Presidente del comitato deve nominare la commissione speciale così come prescritto all’art.193 secondo comma (commissione composta di tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto di autore come indicato alla lettera h) dell’art. 191, ed i rappresentanti dei Ministeri che esprimono a loro volta il Presidente di questa speciale commissione). E’ pure previsto che il proponente del ricorso alla conciliazione obbligatoria consegni o spedisca anche alla controparte una copia della richiesta di conciliazione. Il secondo comma definisce quanto deve essere precisato nella richiesta di conciliazione, vale a dire: a) il luogo dove indirizzare le comunicazioni riguardanti la procedura al richiedente; b) l’indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta. I tempi di reazione alla richiesta del proponente sono l’oggetto del terzo comma. Entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta di conciliazione, la parte convenuta, in caso di non accoglimento della richiesta di conciliazione, deve depositare presso la commissione appositamente costituita, le proprie osservazioni scritte. In tal caso entro i successivo dieci giorni il presidente della commissione fissa la data per esperire il tentativo di conciliazione. Nel caso di successo della conciliazione, secondo il quarto comma di questo articolo 194-bis, viene redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione. Tale verbale costituisce titolo esecutivo. Il caso di insuccesso del tentativo di conciliazione è trattato al quanto comma: se non si giunge ad un accordo tra le parti, spetta alla commissione la formulazione di una proposta per definire la controversia. Se ulteriormente la proposta della commissione non viene accettata, i termini della stessa vengono riassunti nel verbale indicando anche le valutazioni espresse dalle parti. Terminato in questo modo il compito della commissione, nel sesto comma è previsto che nel giudizio successivo al tentativo di conciliazione, vengono acquisiti, anche di ufficio, i verbali espressi nel tentativo di conciliazione non andato a buon fine. Ai fini del regolamento delle spese, il giudice tiene conto del comportamento tenuto dalle parti nella fase di tentativo di conciliazione. In particolare la domanda giudiziale, ai termini del settimo comma, diventa procedibile, trascorsi novanta giorni dalla data di promozione del tentativo di conciliazione obbligatorio. In particolare il giudice che si rende conto che non si è proceduto al tentativo di conciliazione oppure che la domanda giudiziale è stata promossa prima dei 90 giorni previsti dalla promozione del tentativo di conciliazione, secondo il comma ottavo, sospende il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio di 60 giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato il tentativo o decorso il termine di 90 giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di 180 giorni. Se non tempestivamente riassunto, il giudice dichiara di ufficio l’estinzione del processo con decreto al quale si applica la disposizione di cui all’articolo 308 del codice di procedura civile (Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza di estinzione). Il secondo dei due articoli a chiusura del Titolo VII è l’articolo 195 che prevede un compenso per i membri del Comitato consistente in gettoni di presenza corrisposti per ogni giornata di adunanza. (G.T. per NL)