La legge a tutela del Diritto di Autore dedica il Capo secondo alla definizione dei Soggetti del diritto, gli Autori, che ne sono i beneficiari.
L’articolo 6 della Legge indica il titolo originario dell’ acquisto del diritto di autore che è costituito dalla creazione dell’opera, quale espressione del lavoro intellettuale. Quindi Autore, meritevole di tutela, è chi attraverso il proprio lavoro intellettuale crea una nuova opera. Nell’articolo 7 viene considerato il caso dell’ opera collettiva, ottenuta con il concorso di più soggetti. In questo caso la legge prescrive che autore di queste opere è chi organizza e dirige la creazione dell’ opera. Rileva quindi l’atteggiamento verso la creatività. Per quanto riguarda poi il caso delle elaborazioni, ne è autore l’elaboratore che interviene nei limiti del suo lavoro creativo. Definiti gli autori, segue il quesito di come rilevare chi possa fregiarsi del titolo. Soccorre in questo l’ articolo 8 che indica reputabile come autore dell’opera, salvo prova contraria, chi nell’opera viene indicato come autore nelle forme d’ uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell’ opera stessa. Importante è la locuzione “fino a prova contraria”. E’ un chiaro messaggio all’autore autentico di preoccuparsi di salvaguardare la sua paternità dell’ opera fissando nei modi più adeguati una data collegata al momento della creazione della stessa. Si costituirebbe in tale modo una prova importante da far valere in caso di necessità. Come nome dell’autore, continua il secondo comma, valgono pure lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale a condizione che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero. Si preservano in tale modo delle peculiarità individuali perpetuate. Anche l’autore che vuole conservare l’ anonimato viene tutelato. Soccorre in questo caso l’ articolo 9 che ammette a fare valere i propri diritti di autore chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un’ opera anonima fino a quando non sia rivelato. Caso questo non applicabile ovviamente agli pseudonimi di cui all’ articolo 8. Vi è poi il caso delle opere create da più persone, che contribuiscono alla caratteristica della creatività in modo indistinguibile. In tale caso il diritto di autore, come indicato nell’ articolo 10 della legge, appartiene in comune a tutte le persone partecipanti che vengono qualificate come coautori. Per evitare possibili contraddizioni e questioni, la legge definisce che le parti indivise in capo ai singoli coautori si presumono di valore uguale, salvo la prova scritta di diverso accordo fra i coautori. Viene poi chiarito che valgono le disposizioni che regolano la comunione. Tornando poi ai comportamenti dei coautori, viene attribuita ad ogni singolo coautore la difesa del diritto morale, mentre l’opera, se inedita, non può essere pubblicata come pure non può essere modificata od utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione senza l’autorizzazione di tutti i coautori. Ad evitare comportamenti non adeguati, la legge prescrive che, in caso di ingiustificato rifiuto da parte di uno o più coautori, l’autorità giudiziaria, con definite condizioni e modalità, può autorizzare la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell’opera. La casistica dei soggetti di diritto si chiude con l’ articolo 11 che indica come spettante alle amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni, il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. Uguale diritto viene previsto agli enti privati senza fini di lucro, fatta salva l’esistenza di accordi diversi con gli autori delle opere pubblicate. Uguale diritto inoltre per le accademie e per gli altri enti pubblici culturali con riferimento alla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni. La conoscenza di queste regole consente quindi un comportamento corretto da parte degli operatori economici e dei fruitori verso gli autori che fanno delle loro opere, originate dalla loro creatività, la base del proprio agire economico. (G.T. per NL)