La ricerca di ricavi da parte dei Produttori discografici ed Editori, dopo il rapido tramonto dei prodotti tradizionali, che hanno visto i volumi di vendita ridursi più che sensibilmente, ha portato a riflessioni che ovviamente impattano con il Diritto di Autore.
I CD ed i DVD fisici hanno ceduto il passo ai loro “cugini” in versione digitale che, su Internet, declinano il down-load, come pure lo streaming dei conseguenti prodotti digitali. L’effetto in termini di volumi, nel tempo, dovrebbe essere notevole, ma le marginalità del digitale sono di diverse da quelle dei prodotti tradizionali. Il ricavo da un download depurato dei costi lascia poco margine agli editori, ugualmente contenuto è il provento per gli aventi diritto. Pure lo streaming non contribuisce in modo efficace a sanare la situazione economica. Mancano i volumi di consumo, non ancora adeguati al potenziale che ci si immagina considerando che i siti di distribuzione si affacciano sul mondo. Manca pure una forza contrattuale nei confronti dei colossi distributori che hanno intuito per tempo il potenziale della distribuzione digitale e si sono sostituiti, nell’ organizzazione distributiva, agli Editori ed ai Discografici. Di conseguenza, presa nota della marcata riduzione dei prodotti una volta di base nella edizione dei conti economici, nel settore ci si è impegnati per trovare possibili sostituzioni con idee che potessero sviluppare in qualche modo dei ricavi aggiuntivi. Il settore di sbocco è quello pubblicitario e consiste nell’ offrire composizioni musicali come supporto agli audiovisivi: si tratta delle sincronizzazioni che consolidano in unico prodotto finale due situazioni: le immagini e la musica. Per avere il prodotto da offrire, ai fini del diritto di autore, il Produttore audiovisivo deve ricorrere ad autorizzazioni diverse a seconda della composizione: alla SIAE per la riproduzione di composizioni protette, al Produttore discografico per l’uso di registrazioni di sua proprietà, all’Editore musicale per la sincronizzazione . Non è detto sia agevole riuscire a confezionare il prodotto desiderato, non è infatti da sottovalutare la possibilità che non si riescano ad ottenere i permessi necessari, soprattutto nel caso di richieste di brani di largo successo. I produttori di “ Syncro” trovano la musica direttamente sui siti internet degli Editori. La licenza per la “Syncro” si ottiene poi dalla SIAE contestualmente a quella della licenza di riproduzione videografica. La procedura si snellisce e semplifica utilizzando i Cataloghi di Musiche di Sonorizzazioni. Si tratta di strumenti di lavoro disponibili per i produttori che elencano in modo razionale i contenuti musicali fra i quali scegliere la composizione di interesse già finalizzata alla sincronizzazione. La SIAE stessa ha il mandato da parte di società di rilievo per la riscossione dei diritti di sincronizzazione ed uso della registrazione. In tale ipotesi gli operatori con una unica richiesta alla SIAE possono ottenere le licenze necessarie al loro scopo. (G.T. per NL)