Diritto d’autore: i DRM scavalcano il diritto di copia privata in quanto proteggono il diritto esclusivo di riproduzione

E’ storica la decisione del Tribunale di Milano che ha sancito come il diritto di copia privata costituisca un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione quale profilo economicamente rilevante del diritto di utilizzazione economica sulle opere protette. Tutto nacque da una causa intentata alla Sony Pictures, alla Buena Vista e alla Universal Pictures, nelle loro divisioni Home Entertainment, in quanto avrebbero impedito ai loro utenti di godere del diritto di copia privata di cui all’art. 71 sexies LDA. Nel merito, il problema nasceva dal fatto che i detentori dei diritti avevano reso impossibile effettuare la cd. copia privata mediante l’introduzione di sistemi DRM (Digital Rights Management) costringendo ogni utente a violare tali protezioni per poter esercitare il loro legittimo diritto. Scontro diretto, quindi, tra diritto ad effettuare una copia di prodotti acquistati regolarmente ed il diritto esclusivo di riproduzione (quand’anche tutelato attraverso sistemi digitali anticopia, i DRM). Il Tribunale di Milano ha spiegato le motivazioni alla base della decisione: “la copia privata non è che un’eccezione e non può impedire all’industria dei contenuti di tutelare i propri diritti”. La decisione scaturisce anche dal fatto che i sistemi anticopia inseriti nell’opera, al tempo in cui fu proposta causa alle big del cinema, non erano raffinate come quelle odierne e, pertanto, non avrebbero impedito l’esecuzione di una “sola” copia. Allo stato dei fatti, quindi, sembra che il diritto alla copia privata possa essere compresso se l’industria, per fronteggiare la pirateria, è costretta ad impedire qualsiasi tipo di riproduzione, attività che, a tutti gli effetti, le spetta di diritto in via esclusiva erga omnes. Ora, se la decisione è stata fondata anche sul fatto che i DRM non erano così inviolabili e, pertanto, avrebbero permesso l’effettuazione di una copia, ora che la tecnologia si è evoluta ed i DRM impediscono letteralmente ogni tipo di riproduzione, il diritto alla copia privata è destinato ad essere riscritto o l’industria è in palese violazione dell’art. 71 sexies? E’ questo che non è ancora chiaro. Probabilmente sarà necessario inserire sistemi anticopia che siano in grado di distinguere tra copia privata e riproduzione illecita, con buona pace dell’utente e dell’industria. (M. P. per NL)

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