Diritto d’autore e diritti connessi: misure tecnologiche di protezione

Con l’articolo 102-ter del Capo II del Titolo II-bis si esaurisce la definizione dei diritti di autore e di quelli ad essi connessi. Tali diritti come visto vengono tutelati e regolamentati dalla legge che, con l’evolversi delle modalità di fruizione delle opere oggetto di diritto e delle tecnologie ha affrontato con il Titolo II-ter il tema delle misure tecnologiche di protezione e delle informazioni sul regime dei diritti.

Ciò avviene attraverso due articoli il 102-quater ed il 102-quinquies. Articolato in tre commi, l’articolo 102-quater stabilisce che i titolari di diritti d’autore, di diritti connessi e del diritto di cui all’artico 102-bis, comma 3, cioè il diritto in capo al costitutore di una banca dati, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti, delle misure tecnologiche di protezione che prevedono tutte quelle tecnologie, dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento sono destinati ad impedire o limitare atti che non sono autorizzati dai titolari dei diritti. Questo al comma uno. Il secondo comma si occupa poi dell’efficacia della protezione. Le misure tecnologiche di protezione, quindi, sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari dei diritti. Tale controllo per mezzo dell’applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del materiale protetto, come pure nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia limitato per mezzo di un meccanismo di controllo delle copie che in tal modo realizzi l’obiettivo di protezione. L’ultimo comma di questo articolo infine stabilisce che resta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al capo IV sezione VI del titolo I riguardante i programmi per elaboratore. Si occupa delle informazioni sul regime dei diritti l’articolo 102-quinquies con il primo comma dove è stabilito che i titolari di diritti d’autore, di diritti connessi e del diritto in capo al costitutore di banca dati (art.102-bis, comma 3) possono inserire informazioni elettroniche sul regime dei diritti sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi. A chiusura dell’articolo, nel secondo comma, è definito che le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l’opera o il materiale protetto, l’autore o altro titolare dei diritti. Inoltre queste informazioni elettroniche possono anche contenere indicazioni con riguardo ai termini o alle condizioni di uso dell’opera o dei materiali; possono inoltre anche contenere qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione. Termina in tale modo il Titolo II della legge sul diritto d’autore avente per oggetto le disposizioni riguardanti i diritti connessi. (G.T. per NL)

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