Il lavoro intellettuale dell’Autore porta alla creazione di un’opera che è oggetto di protezione da parte della legge. Fra le opere create, oggetto di protezione, vi è la composizione musicale e la legge che la tutela è quella del Diritto d’Autore.
La protezione riguarda il diritto esclusivo di pubblicare l’opera ed il diritto esclusivo di utilizzo della stessa in “ogni forma e modo, originale e derivato nei limiti di legge”. Tale legge garantisce all’Autore anche dei diritti morali, qui non trattati, nell’intento di soffermarsi solamente sui diritti di utilizzazione economica. L’Autore di una composizione musicale diventa da subito titolare di diritti esclusivi a tutela e garanzia della sua attività creativa. Questi diritti sono: – il diritto esclusivo di riproduzione dell’opera, intendendosi per tale la sua fissazione e moltiplicazione in copia; – il diritto esclusivo di eseguirla e rappresentarla in pubblico; – il diritto esclusivo di comunicarla al pubblico su filo o senza filo attraverso mezzi di diffusione a distanza ad uso collettivo od individuale; – il diritto esclusivo di distribuzione attraverso il commercio e comunque la messa a disposizione del pubblico dell’opera; – il diritto esclusivo di traduzione dell’opera; – il diritto esclusivo di elaborazione dell’opera; – il diritto esclusivo di pubblicare le opere in raccolta; – il diritto esclusivo di noleggiare l’opera; – il diritto esclusivo di dare in prestito l’opera; – il diritto esclusivo di autorizzarne il noleggio o il prestito da parte di terzi. Trovandosi titolare di diritti che possono originare vantaggi economici l’Autore di composizioni musicale e in particolare di una canzone in testo e musica, deve decidere come arrivare al pubblico che ne decreterà l’eventuale successo convogliando in suo favore dei vantaggi economici. Un’ipotesi che può essere seguita è quella di un Contratto di Edizione. Con questo contratto l’Autore cede all’Editore tutti o parte dei suoi diritti di utilizzazione economica in cambio di un compenso. Con questo atto l’Autore pone le premesse per lo sfruttamento economico della sua creazione e diventa compito dell’Editore arrivare al potenziale consumatore dell’opera a lui contrattualmente affidata per la divulgazione. L’impegno dell’Editore di pubblicare l’opera trova compenso in quella parte dei ricavi ottenuti dallo sfruttamento economico che a lui compete in base all’accordo con l’Autore. Fonte di ricavi per l’Editore sono: – il diritto esclusivo di riproduzione dell’opera fissandola su supporti poi oggetto di commercio; – il diritto esclusivo di pubblica esecuzione; – il diritto esclusivo di distribuzione al pubblico. I ricavi pertanto s’identificano sia con lo sfruttamento economico diretto da parte dell’Editore, sia con i “diritti” raccolti dalla SIAE che è la Società Italiana Autori ed Editori. Alla SIAE s’iscrive e deposita la sua opera l’Autore come pure l’Editore che, nel caso sopra indicato, con il contratto di edizione ha cura degli adempimenti e dei diritti che competono all’Autore e parte dei quali costituiranno il suo compenso. L’Editore per adempiere agli impegni con l’Autore, tramite le conoscenze di mercato, cercherà il modo di meglio veicolare la composizione musicale della quale si deve occupare attraverso la ricerca di un Produttore di Fonogrammi (così detta Casa Discografica) per pubblicare l’opera dell’Autore. La composizione musicale ha, infatti, necessità di Artisti Interpreti Esecutori per arrivare al pubblico. Ciò vale sia per le rappresentazioni al pubblico sia per la commercializzazione attraverso supporti. Per tale ipotesi inoltre è necessaria anche la partecipazione di Produttori di Fonogrammi che fissino l’esecuzione della composizione musicale su un supporto base utilizzabile poi per la produzione di supporti vendibili al pubblico. Fra l’altro gli Artisti Interpreti ed Esecutori , sempre per la legge sul Diritto di Autore, hanno il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione delle prestazioni artistiche, autorizzare la riproduzione delle fissazioni, autorizzare la comunicazione al pubblico, autorizzare la messa disposizione del pubblico, autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle prestazioni artistiche, autorizzare il noleggio delle fissazioni artistiche e infine autorizzare il prestito delle fissazioni per l’utilizzazione economica dell’opera consistente nella composizione musicale dell’Autore. Tali diritti se ceduti dall’Artista Interprete Esecutore, mediante il contratto di Registrazione Fonografica in esclusiva, al Produttore di Fonogrammi , consentono a quest’ultimo di esercitare i diritti previsti a suo favore dalla legge sul Diritto d’Autore che sono il diritto esclusivo di: – autorizzare la riproduzione di fonogrammi; – autorizzare la distribuzione degli esemplari dei fonogrammi; -autorizzare il noleggio degli esemplari dei fonogrammi; -di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi. Come si può notare il percorso per arrivare dalla creazione della composizione musicale alla sua distribuzione al pubblico implica dei passaggi non semplificabili derivanti dalle prescrizioni di legge e conseguenti diritti esclusivi. Nel caso in cui l’Editore sia anche Produttore di Fonogrammi, la questione parzialmente si semplifica proprio per i rapporti che quest’ultimo ha con il Produttore Artistico (incaricato dal Produttore di Fonogrammi per la realizzazione della registrazione ) e con gli Interpreti Esecutori, facilitando in tale modo il fissare l’opera dell’Autore nel prototipo da utilizzare per la produzione di supporti. L’Editore è, infatti, in grado di creare sinergie con il Produttore di Fonogrammi e con gli Interpreti Esecutori. In tale modo ai diritti sopra indicati si aggiungono sia per l’Autore ed Editore, sia per il Produttore di Fonogrammi e gli Artisti Interpreti Esecutori, i compensi derivanti dalla diffusione al pubblico, dalla pubblica esecuzione e, più in generale, dall’utilizzo dal vivo della composizione musicale e della conseguente registrazione: sono questi i diritti connessi. Tali diritti per gli Artisti Interpreti Esecutori sono raccolti e ripartiti dal NUOVO IMAIE (Istituto mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori). La SCF S.r.l. inoltre raccoglie e distribuisce i diritti dovuti ai Produttori di Fonogrammi. Ultimamente ai tre enti indicati si vanno aggiungendo altri Enti. E’ perché ci sono questi diritti e quel processo sopra indicato che ogni volta che si partecipa ad un concerto o ad un ascolto in luogo pubblico o si ascolta musica su internet maturano dei diritti: a favore dell’Autore ed Editore sempre, per gli Artisti Interpreti Esecutori tutte le volte che l’ascolto si riferisce alla registrazione nella versione da loro interpretata della composizione musicale dell’Autore ed infine per il Produttore Fonografico tutte le volte che in pubblico viene ascoltata musica da un supporto di sua produzione. Tale sistema consente di remunerare e rendere economico lo sfruttamento della loro opera. Fonti: Legge sul Diritto di Autore; siti internet di SIAE, SCF, Nuova IMAIE; conversazioni con la Dottoressa Lorena Pizzi, che ringrazio.(G.T. per NL)